ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, previsto ex art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 e decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza.
E’ questo il principio di diritto emerso dalla sentenza n.18184 pronunziata in data 29/07/2013 dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, in tema di accertamenti fiscali la quale ha composto un contrasto giurisprudenziale.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a notificare ad una società contribuente un avviso di accertamento finalizzato al recupero di un credito di imposta che l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria riteneva essere stato utilizzato in spregio a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 388 del 2000, circa alcuni investimenti in aree disagiate.
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti denunciando la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 che, al fine di garantire il rispetto del «principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente», impone agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria il rispetto del termine di sessanta giorni, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, salvo la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza tali da giustificare l’emissione ante tempus del provvedimento.
La Commissione tributaria provinciale di Palermo, constatando che l’emissione dell’avviso di accertamento interveniva appena venticinque giorni dopo il rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, anziché intervenire, come previsto ex lege, a sessanta giorni di distanza dalla predetta consegna, accoglieva il ricorso della società contribuente.
L’Agenzia delle Entrate proponeva pertanto appello avverso la pronuncia della Commissione tributaria provinciale, ottenendo nuovamente un provvedimento di diniego atteso che, ad avviso del giudice, l’ente di riscossione avrebbe «palesemente violato il diritto del contribuente a difendersi, privandolo di un grado di valutazione delle sue ragioni, senza che ne ricorressero validi motivi».
Invocata in ultima istanza la Suprema Corte, la questione veniva affidata alle sezioni unite, le quali, facendo seguito all’orientamento dottrinale maggioritario secondo il quale, in materia di tributi, in applicazione del principio della partecipazione del contribuente, quest’ultimo deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni, atteso il carattere essenziale e imprevedibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa, hanno statuito che l’inosservanza del termine dilatorio previsto ex art.12, comma 7, in assenza di qualificate ragioni di urgenza, determina l’invalidità dell’avviso di accertamento emanato prematuramente, quale effetto del vizio del relativo procedimento, costituito dal non aver messo a disposizione del contribuente l’intero lasso di tempo previsto dalla legge per garantirgli la facoltà di partecipare al procedimento stesso, esprimendo le proprie osservazioni.
Stante quanto sopra la Suprema Corte correttamente ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando quanto affermato nei precedenti gradi di giudizio, confermando la perentorietà del termine di sessante giorni.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 544/2013