ISSN 2385-1376
Testo massima
La sola dicitura “omesso o carente versamento” contenuta in una cartella di pagamento non integra adeguata motivazione della pretesa fiscale in quanto non consente al contribuente di poter prendere contezza della richiesta e ne comporta la sua nullità.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione, sesta sezione con l’ordinanza n.20211 depositata il 3 settembre 2013 ha respinto il ricorso proposto dall’agenzia delle Entrate, che vedeva contrapposti un contribuente, il quale aveva ottenuto una sentenza della Ctr di accoglimento di una cartella esattoriale relativa ai redditi Irpef 2001, la quale recava la sola motivazione “omesso o carente versamento”.
Gli ermellini hanno rigettato il ricorso dell’amministrazione finanziaria in quanto hanno accertato che la sentenza di merito conteneva l’accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale.
La decisione è rilevante in quanto riconosce ai contribuenti una maggiore tutela, esprimendo un principio per il quale l’ “omesso o carente versamento” non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale con la conseguenza che il contribuente ha diritto ad una ampia e corretta informazione al fine di poter esercitare eventualmente ricorsi del caso.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4443-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS)
– RICORRENTE –
contro
I.D.;
– INTIMATA –
avverso la sentenza n. 808/40/2009 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 25.11.09, depositata il 28/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Latina n. 808/40/09 del 28 dicembre 2009 che accoglieva l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado dichiarando la nullità di cartella esattoriale relativa ai redditi IRPEF 2001.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Secondo il relatore “il ricorso deve essere rigettato in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva se mai essere contestato con il mezzo revocatorio”.
4. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto l’indicazione di un “omesso o carente versamento” non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale. E l’affermazione del giudice di merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013
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