ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ nulla la procura speciale alle liti conferita mediante scrittura privata con firma autenticata dall’ufficiale dell’anagrafe del Comune.
E’ questo il principio stabilito dalla Cassazione civile, sezione terza, con sentenza n.19966, pronunziata in data 30/08/2013, a seguito del ricorso presentato dal Comune avverso la decisione della Corte di merito che aveva dichiarato inammissibile il suo appello.
Nel caso di specie, il Sindaco del Comune aveva conferito procura speciale al difensore con scrittura privata autenticata dall’ufficiale dell’anagrafe del Comune.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a stabilire se l’ufficiale dell’anagrafe potesse essere considerato quale pubblico ufficiale in grado di autenticare la scrittura privata con la quale viene conferita la procura speciale alle liti, ha escluso che il potere di autenticazione della scrittura privata autenticata da parte del segretario comunale potesse trovare fondamento nell’art.20 della legge n.15/1968 (concernente solo l’autenticazione di istanze da produrre ad organi amministrativi), o nell’art.89 del r.d. n.383/1934 (concernente la possibilità per i segretari comunali di rogare, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, gli atti e i contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti).
In particolare, gli ermellini hanno statuito che, ai fini della idoneità della procura rilasciata con separata scrittura privata, avente natura negoziale, è necessario che la stessa sia autenticata dal notaio al quale spetta, ex art.2703 cc, certificare l’autografia di tali sottoscrizioni, previo accertamento della identità personale delle parti, non limitato al controllo dei documenti identificativi.
In conclusione, dunque, i giudici di legittimità hanno ricondotto il potere di autenticazione della firma della scrittura privata con cui si conferisce la procura ai poteri conferiti dalla legge al notaio, non rinvenendo nel sistema normativo alcun potere dell’incaricato comunale di autenticare la firma di atti negoziali, e, pertanto, hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 494/2013