ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi di sospensione necessaria del processo in relazione alla pendenza di altra controversia, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., la cassazione con rinvio al primo giudice della sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio pregiudicante comporta l’onere di riassunzione di quest’ultimo, a norma dell’art. 392 cod. proc. civ., ma non determina l’evento presupposto dall’art. 297 cod. proc. civ. per la decorrenza del termine di riassunzione del processo sospeso, non comportando il passaggio in giudicato della pronuncia che definisce la medesima controversia pregiudicante.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13813-2009 proposto da:
M.G.M., MA.GI. in proprio e quali eredi di M.N.,
– ricorrenti –
contro
ASSITALIA S.P.A.;
alfa S.P.A.;
– controricorrenti –
e contro
MU.LU., ASSICURAZIONI IN LCA, A.C.;
–intimati –
nonchè da:
MU.LU.,
– ricorrente incidentale –
contro
alfa S.P.A. (OMISSIS), MA.GI. (OMISSIS), ASSICURAZIONI S.P.A., M.G.M., ASSICURAZIONI IN LCA, A.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1865/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/05/2008 R.G.N. 5465/2003 e 6012/2003;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
Svolgimento del processo
1. Per quel che rileva nel presente processo, il giudizio iniziato nel 1996 dinanzi al Tribunale di Roma, da N., da Gi. e da M.G.M., per il risarcimento del danno conseguente al sinistro stradale nel quale era deceduta T.C. (rispettivamente moglie e madre), giudizio nel quale erano stati citati la alfa Spa, la Assicurazioni Spa in l.c.a., l’Assitalia (quale impresa designata dal FGVS), Mu.Lu. e A.C. (quali eredi, accettanti con beneficio di inventario, di E. e M. A., rispettivamente conducente e proprietario del veicolo che aveva investito la T.), venne sospeso, ex art.295 cpc, in ragione della pendenza innanzi alla Corte di cassazione di processo pregiudicante relativo allo stesso sinistro tra le stesse parti.
1.1. Venne ritenuto processo pregiudicante quello iniziato nel 1987 dai M., che avevano citato il conducente e il proprietario della moto ( E. e A.M.) oltre alla Assicurazione. Questo processo, interrotto due volte per la morte del conducente e del proprietario, era proseguito nei confronti della Mu. e di A.C.; mentre, era stato dichiarato estinto nei confronti della Sida, per la mancata tempestiva riassunzione nei suoi confronti, con sentenza del tribunale (del 1995), confermata dalla Corte di appello (nel 1998) ed impugnata con ricorso per cassazione.
1.2. Pubblicata il 1 febbraio 2001 la sentenza della Corte di cassazione n. 1378 – che cassò, con rinvio al Tribunale di Roma, la pronuncia di estinzione relativa alla Sida nell’ambito del processo iniziato nel 1987 – i M., con ricorso depositato il 25 settembre 2001, riassunsero dinanzi al Tribunale il giudizio sospeso per pregiudizialità, iniziato nel 1996.
Il Tribunale, rigettata l’eccezione di tardività della riassunzione, decise la domanda nel merito, condannando la Mu. e A. C., nella qualità di eredi del conducente e proprietario (per circa 240 mila,00 Euro), nonchè Assitalia, impresa designata dal Fondo, in solido (per la concorrenza di circa 49 mila,00 Euro);
dichiarò alfa, quale cessionaria della Sida e la Sida in liquidazione obbligate a tener conto della sentenza a fini di legge.
2. La Corte di appello di Roma, decidendo l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado concernente il processo iniziato nel 1996, nel contraddittorio delle parti, tutte costituite, ritenuta la tardività della riassunzione, dichiarò estinto il giudizio di primo grado e compensò le spese processuali relative. Condannò i M. e gli eredi degli A. alle spese processuali del secondo grado in favore di ciascuna assicurazione (sentenza 8 maggio 2008).
2. Avverso la suddetta sentenza, Gi. e G.M. M. – entrambi in proprio e quali eredi del padre N. – hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
Hanno resistito con controricorso la alfa Spa, in nome della Consap, gestione autonoma del FGVS, nella qualità di impresa cessionaria della SIDA; Assitalia Spa, già Assitalia, quale impresa designata dal Fondo di garanzia.
In esito all’udienza del 27 maggio 2011, con ordinanza del 15 luglio 2011, è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Mu.Lu. e A.C..
Mu.Lu. ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale in relazione alle spese processuali.
All’udienza del 30 ottobre 2012 è stata disposta la rinnovazione della notifica a A.C., che – ritualmente richiesta nel termine prescritto – non era andata a buon fine.
Per l’udienza del 13 febbraio 2013 è stato ritualmente notificato il ricorso a A.C., che non svolge difese.
Ha depositato memoria, Assitalia.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado iniziato nel 1996, ritenendo tardivo il ricorso in riassunzione, per essere stato depositato (il 25 settembre 2001) oltre sei mesi (considerata la sospensione feriale), decorrenti dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione (1 febbraio 2001) relativa al processo pregiudicante.
Nell’applicare l’art.297 cpc, come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n.34 del 1970, ha computato il termine per la riassunzione dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione – che aveva cassato, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza di appello che aveva dichiarato l’estinzione nei confronti della Sida del giudizio iniziato nel 1987 – assunta quale sentenza che aveva fatto cessare la causa di sospensione del processo pregiudicato iniziato nel 1996.
2. I ricorrenti deducono l’erronea interpretazione dell’art.297 cod. proc. civ.; subordinatamente, propongono eccezione di illegittimità costituzionale, in riferimento agli art.3 e 24 Cost..
Il ricorso merita accoglimento nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento della eccezione di costituzionalità.
2.1. La questione concerne la tempestività della riassunzione del processo pregiudicato (quello iniziato nel 1996), sospeso ex art.295 cod. proc. civ., entro il termine perentorio di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio civile pregiudicante (quello iniziato nel 1987).
L’evento presupposto dall’art.297 cod. proc. civ. per la decorrenza del termine di riassunzione del processo sospeso è il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile assunta come pregiudicante. La cessazione della causa di sospensione coincide con il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo pregiudicante.
Ma, la sentenza di cassazione, che cassa con rinvio al primo giudice la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto il giudizio pregiudicante rispetto ad una parte, non determina l’evento presupposto dall’art.297 cod. proc. civ..
Essa è idonea solo a far decorrere il termine, ex art.392 cod. proc. civ., per la riassunzione del processo pregiudicante, e a determinare l’estinzione dell’intero processo pregiudicante in caso di mancata riassunzione entro l’anno (art.393 cod. proc. civ., ipotesi nella specie neanche ipotizzabile, essendo intervenuta la riassunzione del processo pregiudicato molto tempo prima del termine annuale previsto per la riassunzione del processo pregiudicante).
Poichè con la cassazione con rinvio non passa in giudicato la sentenza che definisce la controversia pregiudicante, la corte di merito ha erroneamente assunto che la sentenza di cassazione con rinvio, concernente il processo pregiudicante, definisse quel giudizio, calcolando da questa il termine di sei mesi per la riassunzione ex art.297 cod. proc. civ.; con la conseguenza che restano irrilevanti le argomentazioni svolte nella decisione impugnata per far decorrere il termine iniziale dalla pubblicazione della suddetta sentenza della cassazione.
3. All’accoglimento del ricorso principale con annullamento della sentenza impugnata, consegue l’assorbimento del ricorso incidentale, proposto da Mu.Lu., in riferimento alle spese processuali del grado di appello.
4. In conclusione, la sentenza impugnata, pronunciata in violazione dell’art.297 cod. proc. civ., va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione. La Corte di merito deciderà nel merito la controversia e liquiderà le spese processuali anche del giudizio di cassazione, eccetto che nei confronti di INA Assitalia.
5. Nei confronti di quest’ultima, ritiene la Corte che sussistono giusti motivi – ai sensi dell’art.92 cod. proc. civ., nella versione originaria, applicabile ratione temporis – per l’integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio. Infatti, come rilevato dalla parte, la sentenza impugnata, ai fini della soccombenza virtuale, ha ritenuto, diversamente dalla sentenza di primo grado, il difetto di legittimazione dell’Assitalia, quale impresa designata dal Fondo, e tale profilo non è stato oggetto di censura nel ricorso principale.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione;
dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione, con l’esclusione delle spese nei confronti di Assitalia Spa, che dichiara interamente compensate.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2013
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