ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Bergamo, con decreto depositato il 6 giugno 2013, ha autorizzato la società debitrice, che aveva formulato la domanda di concordato in bianco, a sospendere i contratti di factoring in corso di esecuzione.
Con tale decisione, il Tribunale ha accolto l’istanza di sospensione, formulata in via subordinata dalla società, che, in via principale, aveva chiesto lo scioglimento di tali rapporti.
In particolare, il provvedimento è stato reso sull’unico presupposto della ritenuta convenienza per la massa dei creditori in ragione della non opponibilità in compensazione alla stessa dei crediti maturati dalle società di factoring.
Il Tribunale, implicitamente ed in relazione alla istanza di sospensione, sembra risolvere positivamente la questione dell’applicabilità, anche ai concordati con riserva, dell’art.169 bis lf, che, al primo comma, dispone quanto segue:
“Il debitore nel ricorso di cui all’articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.
Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. “
In altri termini, il testo dell’art.169 bis non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell’art.161, come, invece, avviene in altre norme, quali ad esempio l’art.182 quinquies, comma quarto.
Ed a ben vedere, l’applicabilità dell’art.169 bis anche alla domanda di concordato con riserva, in relazione alla istanza di scioglimento dei contratti in corso, determinerebbe effetti irreversibili scarsamente compatibili con l’esigenza di contemperare la crisi di impresa attraverso il soddisfacimento, sia pure parziale, dei creditori.
A ciò è da aggiungere la contraddizione tra gli effetti provvisori di una domanda di concordato con riserva, tesa a creare taluni effetti protettivi per il patrimonio del debitore, in attesa che vengano formulati una adeguata proposta ed un piano ai creditori, e la stabilità e la definitività scaturenti una decisione sulla sorte dei contratti pendenti.
Se è vero che la prosecuzione dei contratti pendenti durante la procedura di concordato può essere, in taluni casi, di ostacolo al processo di riorganizzazione dell’impresa, deve evidenziarsi, tuttavia, che la disciplina della domanda di concordato in bianco appare incompatible con qualsiasi richiesta di scioglimento dai rapporti in corso, potendo il debitore conseguire solo la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
In conclusione, appare preferibile una soluzione che ritenga possibile chiedere, con la domanda di concordato in bianco, la sola sospensione e non lo scioglimento – dei contratti di factoring.
Sulla questione dell’applicabilità, anche ai concordati con riserva, dell’art.169 bis lf, si segnalano il decreto emesso in data 20/06/2013 dal Tribunale di Vicenza, nonchè il decreto emesso in data 19/06/2013 dalla Corte di appello di Brescia, che per altra fattispecie ha accolto il reclamo proposto da una banca avverso il provvedimento di sospensione del rapporto di anticipazione bancaria sul presupposto che l’applicazione dell’articolo 169 bis lf ai concordati con riserva di cui all’articolo 161, comma 6, lf non può ritenersi pacifica in quanto da un lato la detta norma non contiene alcun riferimento alle domande presentate ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, dall’altro non è poi possibile escludere una certa evidente contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva – tesa a creare gli effetti protettivi del patrimonio del debitore in attesa della proposta di concordato – e la stabilità e definitività che caratterizzano la decisione sulla sorte dei contratti pendenti
Testo del provvedimento
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda sezione fallimentare
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Premesso
che con ricorso depositato il 31.1.2013 a società XXX proponeva domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art.161 comma 6 LF;
che con decreto in data 21/22.2.2013 questo Tribunale concedeva il termine di 90 giorni per l’integrazione della domanda, successivamente prorogato di altri 30 giorni;
che con istanza depositata in data 20.5.2013 la società ricorrente chiedeva autorizzarsi lo scioglimento o in subordine la sospensione ex art.169-bis comma 1 LF di n.2 contratti di factoring in corso di esecuzione con M. L. & F. e con C. F. S.P.A.;
che, in seguito alla notifica della predetta istanza alle controparti contrattuali, non venivano presentate osservazioni nel termine stabilito del 4.6.2013;
Ritenuta
accoglibile allo stato, non essendo ancora integrata la documentazione del concordato, l’istanza di sospensione come sopra proposta, risultando evidente la convenienza per la massa dei creditori in ragione della non opponibilità in compensazione alla stessa dei crediti maturati dalle società di factoring per un importo di circa 11.550.000,00;
Autorizza
la sospensione per sessanta giorni dei contratti di factoring in corso di esecuzione con M. L. & F. e con C. F. S.P.A.
Bergamo, 6.6.2013.
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