ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza del 4 luglio 2013, n.170, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui dispone l’applicazione retroattiva del nuovo testo dell’art.2752 cc, primo comma, che estende il privilegio ai crediti erariali derivanti dall’IRES (imposta sui redditi delle società) e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal giudice delegato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Firenze, nell’ambito di una procedura concorsuale, in cui il creditore Equitalia Centro s.p.a. ha chiesto la ricollocazione al privilegio del credito di euro 11.538,90, derivante da sanzioni relative ad imposte dirette e in precedenza ammesso al chirografo nello stato passivo esecutivo, già divenuto definitivo al momento dell’istanza di ricollocazione.
Tale istanza trova la sua base normativa proprio nel comma 37 del succitato art.23, che, novellando il testo dell’art.2752, primo comma, cc, ha ampliato il novero dei crediti erariali assistiti da privilegio nelle procedure concorsuali, ricomprendendovi i crediti per l’imposta sul reddito delle società (IRES) e quelli derivanti da sanzioni in materia di imposte dirette.
Per di più, l’ultimo periodo dello stesso comma 37 dispone che la descritta modifica normativa si applica anche ai crediti erariali sorti anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n.98/2011, conferendole così efficacia retroattiva; la retroattività dell’estensione del privilegio è del resto confermata dal comma 40 del predetto articolo, il quale prevede che i creditori privilegiati già ammessi al passivo fallimentare possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove disposizioni di cui al comma 37, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio.
In definitiva, dalla lettura congiunta dell’ultimo periodo del comma 37 dell’art.23 e del comma 40 dello stesso articolo emerge inequivocabilmente che l’estensione del privilegio esplica effetti retroattivi, fino ad influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo, superando in tal modo anche il limite del giudicato endo-fallimentare. Infatti, la previsione contenuta nel comma 40 vale proprio per i casi in cui lo stato passivo, originariamente formatosi collocando i crediti per l’IRES e le sanzioni tributarie in sede chirografaria, sia in tale conformazione divenuto definitivo, essendo trascorso il termine per l’opposizione: in tali ipotesi la modifica dello stato passivo, resa possibile dalla previsione di cui al comma 37, riattiva l’interesse all’impugnazione nei creditori privilegiati concorrenti con lo Stato, i quali, sprovvisti di rimedi in base alle regole generali, possono comunque opporsi alla suddetta modifica valendosi della rimessione nei termini per proporre opposizione disposta dal comma 40.
Il giudice remittente ha osservato che la retroattività dell’estensione del privilegio, nella misura in cui rende possibile la ricollocazione in sede privilegiata del credito erariale per l’IRES e per le sanzioni ammesso al chirografo nello stato passivo esecutivo già divenuto definitivo, consente di disattendere una decisione giurisdizionale avente efficacia di giudicato, sia pure endo-fallimentare, e di conseguenza danneggia le consolidate aspettative dei concorrenti creditori privati: per tali motivi il combinato disposto dell’ultimo periodo del comma 37 dell’art.23 e del comma 40 dello stesso articolo violerebbe l’art.3 Cost. e l’art.117, primo comma, Cost., in relazione all’art.6 CEDU.
La Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità del suddetto combinato disposto alla luce dei principi elaborati dalla stessa Corte e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di leggi retroattive.
Quanto ai principi costituzionali, essi evidenziano che il legislatore ben può, in materia civile, emanare norme con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e risponda all’esigenza di tutelare valori di rilievo costituzionale.
Occorre tuttavia che la retroattività non contrasti con altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali è ricompresa “la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti”: nel caso di specie, è evidente che la retroattività tradisce le aspettative dei concorrenti creditori privati, legittimamente consolidate a seguito della formazione del giudicato endo-fallimentare, che si determina quando lo stato passivo diviene definitivo.
Tra l’altro, secondo la Corte di Strasburgo, il solo interesse finanziario dello Stato non consente di giustificare misure legislative di carattere retroattivo: nel caso di specie, è evidente che le disposizioni censurate non sono volte a perseguire altro interesse se non quello economico dello Stato.
Sono affini ai principi costituzionali i principi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti del’uomo: in particolare, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo, sanciti dall’art. 6 della CEDU, ostano a qualsiasi ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia finalizzata ad influenzare l’esito giudiziario di una controversia, come nel caso di specie, ove il combinato disposto dell’ultimo periodo del comma 37 e del comma 40 consente di superare la preclusione processuale dovuta al giudicato endo-fallimentare.
Alla luce dei principi suesposti, la disciplina censurata è stata dichiarata illegittima sia per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art.3 Cost., in quanto determina un’ingiustificata disparità di trattamento a danno dei creditori concorrenti con lo Stato, sia per violazione dell’art.117, primo comma, Cost., in relazione all’art.6 della CEDU, “in considerazione del pregiudizio che essa arreca alla tutela dell’affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche”.
Testo del provvedimento
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