ISSN 2385-1376
Testo massima
L’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers effettuato fino al 15/09/2008 è classificato come investimento affidabile.
Così ha statuito il Tribunale di Roma – III sezione civile GU Dr.ssa Buonocore con sentenza n.12766 del 12/06/2013 resa nell’ambito di un giudizio proposto da un investitore contro un Istituto di credito, volto ad ottenere la restituzione della somma di euro 20.000,00 investita in obbligazioni Lehman Brothers in data 03/09/2008 oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto la banca, nonostante il manifestarsi di “inequivoci” segnali indicativi della scarsa affidabilità delle società del Gruppo Lehman, non aveva avvertito l’investitore del rischio e dell’inadeguatezza dell’investimento de quo, esponendolo alle conseguenze negative del default.
In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato che al momento dell’acquisto delle operazioni per cui è causa la Banca convenuta non potesse avere contezza dell’imminente tracollo delle società del Gruppo Lehman e, dunque, della inadeguatezza o della elevata rischiosità dell’investimento in titoli di debito emessi da tali società, in quanto la flessione delle quotazioni in borsa dei detti titoli era controbilanciata dalla circostanza che, nei mesi antecedenti il default della società, il mercato aveva dato ampio credito alle notizie relative agli interventi volti a risanare la situazione, quali l’interesse di numerose istituzioni finanziarie all’acquisizione del detto Gruppo ed un possibile intervento delle Autorità federali, come già era avvenuto con altre banche statunitensi.
Invero, il Tribunale ha affermato, che i detti dati, unitamente alla mancata variazione oltre il tasso soglia dei parametri assunti dal Consorzio Patti Chiari per la formazione dell’elenco delle obbligazioni a basso rendimento, inducono a ritenere che “(
) fino alla data del 15 settembre 2008 non sussistessero affatto circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un’elevata probabilità di fallimento della Lehman Brothers, tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio dell’investimento”.
Tanto perché una semplice flessione del prezzo dei titoli, se accompagnata dalla stabile permanenza di un rating positivo presso le Agenzie Internazionali come avvenuto per le obbligazioni Lehman non può da sola essere tale da indurre gli intermediari a formulare una valutazione di rischio in termini negativi.
In relazione al caso di specie, il Tribunale di Roma, ha escluso la possibilità di declarare la responsabilità dell’Istituto di credito per non aver sconsigliato l’acquisto e per omessa comunicazione della variazione del livello di rischio delle obbligazioni Lehman Brothers.
Il Tribunale ha, pertanto, rigettato le domande proposte dall’investitore nei confronti dell’Istituto di credito.
In senso conforme si confronti la sentenza n. 13853 del 25/06/2013 del Tribunale di Roma, la sentenza del Tribunale di Verona Sezione IV Civile Dr. Massimo Vaccari del 19/03/2013 e la sentenza n. 489 del Tribunale di Roma del 11/01/2013, G.U., dott. Stefano Cardinali.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 414/2013