ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 100 bis del TUF risulta applicabile solo allorquando si tratti di “rivendite sistematiche” ad operatori non qualificati di titoli originariamente collocati presso operatori qualificati ed effettuate nell’arco temporale dei dodici mesi successivi alla emissione e, dunque, senza la pubblicazione del foglio informativo.
Così ha statuito il Tribunale di Roma – III sezione civile Pres. Dr. Cardinali, rel. Dr.ssa Buonocore, giudice dr. Garri con sentenza n. 13853 del 25/06/2013 resa nell’ambito di un giudizio proposto da un investitore contro un Istituto di credito, volto ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti relativi all’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers in quanto queste ultime sarebbero state negoziate in violazione dell’art. 100 bis del TUF, ovvero sarebbero stati “rivenduti” titoli destinati esclusivamente ad operatori qualificati e quindi emessi e collocati senza la previa pubblicazione del prospetto informativo.
In particolare, il Tribunale di Roma ha affermato che l’art. 100 bis del TUF trova applicazione solo allorquando si tratti di cd. “rivendite sistematiche” e precisamente solo nel caso in cui risulti il collocamento presso investitori non qualificati di un’elevata percentuale dei titoli precedentemente acquisiti e non anche nelle ipotesi di rivendita meramente occasionale.
Tanto, in quanto, il Tribunale rinviene la ratio della disposizione normativa in commento nell’esigenza di evitare emissioni di obbligazioni prive di prospetto, ove le stesse siano in concreto destinate ad un numero ampio di investitori non qualificati. Tale obiettivo è perseguito mediante l’introduzione di un limite temporale di dodici mesi dall’acquisto dei titoli da parte dell’operatore qualificato, evitando, così, che possa essere immediatamente trasferito il rischio di insolvenza dell’emittente su terzi risparmiatori.
Inoltre, il Tribunale afferma che grava sulla parte che invochi la nullità e il risarcimento del danno per violazione dell’art. 100 bis TUF per mancata consegna del prospetto informativo, l’onere di provare la ricorrenza dei presupposti della “rivendita sistematica” di obbligazioni ad investitori non qualificati e che tanto sia avvenuto nei dodici mesi successivi all’acquisto da parte dell’intermediario qualificato.
Il Tribunale di Roma ha, altresì, affermato che l’acquisto di obbligazioni Lehman Brothers effettuato fino al 15/09/2008 è classificato come investimento affidabile. (cfr. in senso conforme la sentenza del Tribunale di Roma n. 12766 del 12/06/2013, la sentenza del Tribunale di Verona Sezione IV Civile Dr. Massimo Vaccari del 19/03/2013 e la sentenza n. 489 del Tribunale di Roma del 11/01/2013, G.U., dott. Stefano Cardinali).
In relazione al caso di specie, il Tribunale di Roma ha escluso la possibilità di pervenire alla declaratoria della nullità ex art. 100 bis II e III comma TUF delle operazioni di acquisto delle obbligazioni dell’investitore, in quanto lo stesso non ha in alcun modo provato la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per consentire l’operatività della norma in questione.
Invero, il giudizio de quo aveva ad oggetto esclusivamente tre obbligazioni, emesse in epoca risalente rispetto alla data di acquisto da parte dell’attore e per le quali il convenuto Istituto di credito aveva espletato esclusivamente attività di intermediario atteso che i titoli non sono stati oggetto di sollecitazione all’investimento, ma sono stati reperiti ed acquistati autonomamente dall’attore per il tramite del servizio di home banking.
Il Tribunale ha, pertanto, rigettato le domande proposte dall’investitore nei confronti dell’Istituto di credito.
Testo del provvedimento
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