Testo massima
Testo della massima
“L‘inapplicabilità dell’art. 1815, secondo comma, c.c. all’ipotesi di
interessi usurari sopravvenuti non
esclude che gli interessi che
superino il tasso soglia siano comunque usurari e che siano perciò non dovuti
per la sola parte eccedente quel tasso”.
E’ questo il principio sancito dal
Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona del dott. Martino
Casavola, nella sentenza n. 1359 depositata il 25 giugno 2013 che ha esaminato la domanda proposta da C.F., in proprio e
quale erede di C.E., e da R.C. nei
confronti della Banca Alfa S.p.A..
I ricorrenti hanno dedotto di
aver stipulato con la Banca Alfa quattro contratti di mutuo agrario e un mutuo ex lege 286/89 e di aver subito, in
ragione dei mutui suddetti, n. 6
procedure esecutive immobiliari. In virtù di tanto spiegavano opposizione
all’esecuzione, denunciando la natura usuraria degli interessi pattuiti e
chiedendo dichiararsi la nullità dei mutui con condanna della Banca Alfa alla
restituzione delle somme illegittimamente percepite.
La Banca Alfa, costituendosi in
giudizio, resisteva alla domanda attrice evidenziando la piena legittimità del
tasso di interesse praticato, a causa della anteriorità dei contratti di mutuo
alle previsioni in materia di usurarietà degli interessi di cui alla legge
108/1996.
Nel corso del giudizio veniva
espletata consulenza tecnica contabile.
Ha osservato il Tribunale che, ai
sensi dell’art. 1 del D.L. 394/2000, intitolato “Interpretazione autentica
della L. 7/3/1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura“, “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p.
e 1815, II comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.
In virtù di tale interpretazione
autentica, ritenuta costituzionalmente legittima dal giudice delle leggi (Corte
Cost. 25.2.2002, n. 29), deve ritenersi definitivamente archiviata la
problematica relativa alla applicabilità della legge n. 108/96 ai contratti di
credito già in corso alla data della sua entrata in vigore, ma i cui effetti
siano destinati, quanto al pagamento degli interessi, a protrarsi per il
periodo successivo alla stessa entrata in vigore.
Continua il Tribunale sostenendo
che “non v’è oggi dubbio alcuno che, ai
fini della valutazione della natura usuraria degli interessi applicati e quindi
all’applicazione delle sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 c.p. e
1815, secondo comma, c.c., debba farsi esclusivo riferimento al “tasso soglia”
esistente al momento della pattuizione”.
Da ciò discende per il Tribunale, che ha condiviso l’orientamento
già espresso dal Tribunale di Bari con
la sentenza del 24.5.2006 n. 1136 e del Tribunale di Milano del 15.10.2005 n. 75, secondo cui “L’INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 1815, SECONDO
COMMA, C.C. ALL’IPOTESI DI INTERESSI USURARI SOPRAVVENUTI NON ESCLUDE CHE GLI INTERESSI CHE SUPERINO IL TASSO SOGLIA SIANO COMUNQUE USURARI E
CHE SIANO PERCIÒ NON DOVUTI PER LA SOLA PARTE ECCEDENTE QUEL TASSO”
Pertanto, il Tribunale,
condividendo le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d’ufficio, ha
rideterminato il credito, contenendo, in assenza di anatocismo, i tassi
applicati nei limiti dei tassi soglia anti usura vigenti pro tempore e ha
rigettato le proposte opposizioni avendo i debitori provveduto a pagamenti
parziali in epoca successiva rispetto all’instaurazione dei procedimenti
esecutivi.
Nello stesso senso si è
espresso il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7763 del 29.6.12.
Testo del provvedimento
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