ISSN 2385-1376
Testo massima
Una previsione di piano concordatario subordinata al mancato perfezionamento di una transazione fiscale è incompatibile con il sistema di formazione del consenso concordatario che impone in sede di votazione la esistenza di un unico protocollo negoziale.
Il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano deve essere correlato al contenuto della proposta nel senso che il controllo deve essere volto alla verifica della fattibilità giuridica della proposta intesa come idoneità della stessa ad assicurare la realizzazione del suo contenuto; non rientra, invece, nell’ambito di tale controllo il sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta ai creditori, misura peraltro in linea generale non vincolante salva l’assunzione da parte del debitore di una specifica obbligazione in tal senso.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Relatore dott. Enrico Caria, con decreto del 17/04/2013 nell’ambito di una complessa e delicata procedura di concordato preventivo, dichiarata, poi, inammissibile.
Nel ripercorrere le fasi salienti della procedura in esame, il Tribunale rileva, in primis, come nel caso di specie, il piano concordatario prevedesse il soddisfacimento non integrale di talune classi di creditori privilegiati, senza il contestuale deposito della relazione giurata del professionista, motivo per il quale il Tribunale aveva espressamente segnalato la detta criticità che, tuttavia, veniva sanata solo con riferimento a talune categorie di creditori privilegiati e non con riguardo al fisco.
Rileva, poi, che era stata depositata una memoria integrativa contenente subordinata previsione di piano, per il caso in cui la transazione fiscale non si fosse perfezionata, sulla quale il Tribunale ha precisato come una tale ipotesi sia incompatibile con il sistema di formazione del consenso concordatario che impone in sede di votazione la esistenza di un unico protocollo negoziale.
Tanto in considerazione del fatto che, diversamente opinando, l’esito della procedura concordataria sarebbe condizionata dall’erario e ciò in contrasto con le esigenze proprie dell’istituto e con quelle di speditezza della procedura e di ragionevole durata del processo (Cass. 22932/2011).
Pur ritenendo che tale rilievo appaia assolutamente ostativo all’ulteriore progredimento della procedura, il Tribunale non ha omesso di esaminare le ulteriori criticità emerse durante la procedura.
A tal fine, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dapprima affrontato approfonditamente la questione della individuazione dei compiti assegnati al giudice nella procedura di concordato, anche alla luce dei principi forniti di recente dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, per poi procedere ad una scrupolosa e analitica disamina delle perplessità espresse dal Tribunale in merito ad alcune voci dell’attivo e del passivo.
In particolare, preliminarmente all’esame delle rilevate criticità in ordine alla fattibilità del piano, il Tribunale ha preso le mosse dal principio espresso dalle SS.UU. della Corte secondo cui “In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti”, affermando, poi, il seguente principio:
Il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano, deve essere correlato al contenuto della proposta nel senso che il controllo deve essere volto alla verifica della fattibilità giuridica della proposta intesa come idoneità della stessa ad assicurare la realizzazione del suo contenuto; non rientra, invece, nell’ambito di tale controllo il sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta ai creditori, misura peraltro in linea generale non vincolante salva l’assunzione da parte del debitore di una specifica obbligazione in tal senso.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale procede, poi, correttamente alla valutazione delle criticità emerse nell’ambito dell’esame del piano e delle varie voci che lo compongono nell’ambito dei limiti, così come delineati, del sindacato di legittimità consentito al giudice ed, in particolare, rileva come, pure a seguito della memoria integrativa ex art.162 lf, non appaiono superate le perplessità espresse dal Tribunale con riferimento ad una pluralità di voci, analiticamente esaminate, ed in particolare le perplessità relative ai diritti derivanti da un contenzioso prospettati dalla proponente, alla mancanza di garanzia nella cessione degli stessi, anche alla luce delle complesse modalità di pagamento del corrispettivo, alla cessione di alcuni crediti, alla solvibilità di alcuni soggetti, alla determinazione di alcune voci del passivo, ai criteri per la quantificazione dei debiti bancari, agli accantonamenti per rischi derivanti dal contenzioso, anche alla luce della mancanza di informazioni da parte della proponente.
Sulla base di tale complesso esame e dei principi espressi, il Tribunale giunge a dichiarare l’inammissibilità della proposta.
Con la decisione in esame, viene fornita una esaustiva trattazione sia dei principi di recente espressi in merito alla questione della individuazione dei compiti assegnati al giudice nella procedura di concordato, sia degli aspetti e dei criteri rilevanti nella valutazione, nei limiti del sindacato di legittimità consentito al giudice, della fattibilità del piano ed in particolare delle specifiche problematiche che possono insorgere nella valutazione delle voci riportate nel piano.
Testo del provvedimento
IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
– III SEZIONE CIVILE/FALLIMENTARE –
visti gli atti della procedura di concordato preventivo n.8/12 proposta da ALFA SPA e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 03.04.2013;
visto il parere espresso dal PM;
visto il precedente provvedimento reso dal tribunale ex art.162, 1° comma, L. F.;
vista la successiva integrazione depositata dal proponente;
vista la ulteriore memoria integrativa depositata da parte ricorrente in data 16.04.13;
RILEVA
considerato che ai sensi dell’art.160 L.F., 2° comma, la falcidia dei creditori privilegiati è consentita solo laddove il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67, 3° comma, lett. d);
considerato che al riguardo il tribunale ebbe a segnalare la predetta criticità ( essendo previsto nel piano il soddisfacimento non integrale di talune classi di creditori privilegiati senza il contestuale deposito della relazione giurata del professionista di cui alla citata norma), successivamente sanata dal proponente solo con riferimento a talune categorie di creditori privilegiati (di cui veniva proposto il soddisfacimento integrale) ma non con riguardo al fisco;
considerato che in data 16.04.2013 è pervenuta “memoria integrativa” contenente fra l’altro subordinata previsione di piano, per il caso in cui non si perfezioni la transazione fiscale (tra l’altro senza nemmeno il concreto computo delle percentuali effettivamente proposte);
considerato che siffatta ipotesi di piano (contenente subordinate proposizioni condizionate all’esito del consenso concretamente espresso o meno di talune categorie di creditori) è incompatibile con il sistema di formazione del consenso concordatario che impone in sede di votazione la esistenza di un unico protocollo negoziale;
considerato che d’altronde diversamente opinando l’esito della procedura concordataria sarebbe condizionato dall’erario e ciò in contrasto con le esigenze proprie dell’istituto e con quelle di speditezza della procedura e di ragionevole durata del processo (Cass. 22932/2011);
considerato che siffatto rilievo appare assolutamente ostativo all’ulteriore progredimento della procedura;
considerato che nondimeno appaiono nella fattispecie sussistenti le seguenti ulteriori criticità ( anche esse già oggetto di pregresso rilievo e solo in parte superate dalla memoria integrativa).
Considerato infatti che recentemente si sono pronunziate le SS.UU. della Corte di Cassazione sulla nota questione della individuazione dei compiti assegnati al giudice nella procedura di concordato preventivo e dei termini in cui è consentito o previsto il suo intervento, affermando il seguente principio “In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.”
Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l’effettiva realizzabilità della causa concreta: quest’ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (cfr. Cass. SS. UU. 23.1.2013 n. 1521).
Il margine di sindacato del giudice sulla fattibilità del piano, deve essere correlato al contenuto della proposta nel senso che il controllo deve essere volto alla verifica della fattibilità giuridica della proposta intesa come idoneità della stessa ad assicurare la realizzazione del suo contenuto; non rientra, invece, nell’ambito di tale controllo il sindacato sull’aspetto pratico-economico della proposta e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta ai creditori, misura peraltro in linea generale non vincolante salva l’assunzione da parte del debitore di una specifica obbligazione in tal senso .
Tale orientamento appare in linea con quanto argomentato dalla giurisprudenza di merito (cfr. ex pluribus Tribunale di Milano, 18 marzo 2010 Est. Lamanna) “l’interpretazione dell’art. 161, comma 3, legge fallimentare suggerisce di valorizzare la fondamentale funzione di garanzia che la relazione dell’attestatore assume nell’ambito del procedimento a fronte della scelta di esimere il tribunale, ai fini dell’ammissione, da ogni verifica nel merito“.
In considerazione di ciò, il professionista dovrà attestare, con chiara ed inequivoca assunzione di responsabilità, la veridicità dei dati aziendali, così come esposti nella situazione patrimoniale prodotta e posti alla base del piano, nonché la fattibilità del piano stesso, illustrando congruamente, al fine di consentire al tribunale il controllo sulla completezza e logicità dell’iter argomentativo, le verifiche compiute in ordine alla suddetta veridicità dei dati (con riferimento ovviamente sia alle poste passive che alle poste attive) e gli elementi di fatto e le valutazioni che il professionista ha ritenuto idonee a dimostrare con ragionevole certezza – benché con i limiti propri di un giudizio prognostico – l’attuabilità del piano.
Il professionista che, ai sensi dell’art.161, comma 3, legge fallimentare, attesta il piano concordatario, deve svolgere tutte le verifiche che, secondo le regole tecniche della revisione contabile e delle discipline che rilevano in ordine alla concreta articolazione della proposta concordataria, siano necessarie ai fini dell’attestazione richiesta, ossia ai fini della sua idoneità ad assicurare, secondo una valutazione ex ante, la ragionevole certezza dell’attuazione del piano. Non può, quindi, ritenersi ammissibile, in sede di attestazione, l’utilizzo di formule generiche volte a delimitare la portata dell’attestazione stessa, e quindi della responsabilità ad essa connessa, mediante il semplice rinvio ad alcune verifiche, pur concretamente svolte dall’attestatore, ma che omettano qualunque motivazione sulla ritenuta adeguatezza delle stesse in seguito ad un loro vaglio critico e prive di assunzione di responsabilità in ordine al loro recepimento
Sulla base di tali arresti giurisprudenziali sussistono diversi elementi in ordine ai quali tale proposta di concordato deve essere dichiarata inammissibile.
La società proponente, con la memoria integrativa ex art.162, comma 1, l.f., ha reso i propri chiarimenti ai rilievi, al piano e alla documentazione ad esso allegata, del Tribunale e di cui al Decreto depositato il 06 marzo 2013.
A) Con riferimento alla valutazione dei diritti derivanti dal contenzioso contro la Seconda Università di OMISSIS per il risarcimento dei danni derivante dalla esecuzione dei lavori di realizzazione del POLICLINICO UNIVERSITARIO IN OMISSIS, per i quali nel Piano è prevista la cessione a favore di Impresa ALFA SPA per l’importo di Euro 6.692.000,00, la società proponente ha riferito di aver valutato positivamente la proposta irrevocabile di acquisto pervenuta da Impresa ALFA SPA., atteso che il valore della stessa è pari al 28,07% del credito iscritto in bilancio per i lavori effettuati verso la SECONDA UNIVERSITA’ pari ad Euro 23.835.242,00; la società ha, comunque, azionato il giudizio per complessive Euro 45.599.217,75.
Ulteriore circostanza oggetto di valutazione è stata individuata dalla alfa nella domanda riconvenzionale avanzata dalla SECONDA UNIVERSITA’per complessive Euro 88.794.157,94 che potrebbe determinare addirittura una sopravvenienza passiva.
Dunque, la società ritiene che “
ci si sottrae definitivamente al più grave rischio di ritrovarsi nella posizione di debitore, soprattutto per effetto della più volte citata domanda riconvenzionale
.. Alla luce delle predette considerazioni, non vi è dubbio che la cessione dei diritti nascenti dall’azione consentirebbe alla società proponente il concordato di sottrarsi al rischio del giudizio e di acquisire risorse certe, destinate alla soluzione della crisi come prospettata nel Piano” .
Invero, ad avviso del Tribunale, alcuna causa esimente dell’eventuale responsabilità patrimoniale della società proponente nei confronti della SECONDA UNIVERSITA’, in virtù della domanda riconvenzionale, pare rinvenirsi a seguito della cessione dei diritti del contenzioso a favore di Impresa ALFA SPA (art.111 cpc); d’altro canto, invece, l’eventuale sopravvenienza passiva potrebbe incidere in maniera determinante sulle previsioni di soddisfacimento dei creditori indicate nel Piano.
Inoltre, i crediti nei confronti della SECONDA UNIVERSITA’ sono riportati nella proposta concordataria tra i crediti verso i clienti.
Pertanto, non si affievoliscono le perplessità del Tribunale circa la valutazione dell’importo offerto dalla Impresa ALFA SPA a fronte della domanda azionata per Euro 45.599.217,75.
Inoltre, non appaiono superate le perplessità espresse dal Tribunale circa la mancanza di garanzie rilasciate dall’acquirente, anche alla luce della complessa modalità di pagamento del corrispettivo; infatti, omettendo per brevità il complesso sistema di pagamento offerto, per la società “NO PROBLEM PARKING SPA” la societa’ proponente si è limitata ad asserire che trattasi di una importante società del settore ed ha allegato il bilancio dell’esercizio 2011.
Riguardo le somme che dovrebbero provenire dalla cessione pro soluto del credito vantato da ALFA SPA per i lavori di Tor Vergata, per la cessione del ramo di azienda ad Impresa S.p.A. avvenuta nel 2009 e nei confronti della società BETA, anche in tal caso alcuna effettiva garanzia viene fornita dal cedente ALFA SPA.
La mancata circolarizzazione dei crediti è ritenuta superflua dalla società ricorrente mentre, ad avviso del Tribunale, il riscontro esterno avrebbe potuto confermare gli importi dei crediti vantati per i lavori di Tor Vergata, mentre per la società BETA e la cessione del ramo di azienda a favore di Impresa S.p.A., avrebbe potuto far emergere eventuali contestazioni successive alla stipula degli atti.
Anche in riferimento alla solvibilità del GRUPPO R, la società proponente si limita a riportare la storia di riferimento del sig. R.R. e ad elencare i lavori in corso ed i fatturati di Impresa S.p.A., che potrebbe non essere immune alla grave crisi del settore, ma alcuna concreta garanzia viene offerta.
A seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale, la società proponente il concordato S.p.A., essendo ritenuto eccessivamente oneroso il rilascio di garanzie, ha ricevuto la disponibilità della società ALFA SPA. di rivedere i termini della proposta irrevocabile d’acquisto sottoponendo il trasferimento definitivo degli stessi diritti alla condizione sospensiva dell’intero pagamento o, in alternativa, a stipulare un preliminare di cessione dei diritti a cui far seguire l’atto definitivo di cessione degli stessi solo successivamente all’integrale pagamento. Ed invero, anche tale modifica del Piano non pare assorbire le perplessità espresse dal Tribunale atteso che, comunque, l’eventuale mancato pagamento, non assistito da garanzia, si riverserebbe sulla mancata esecuzione del Piano nei termini proposti.
Sulla richiesta di chiarimenti di cui al punto B) del decreto collegiale del 05.03.2013, la società proponente si limita, in grandi linee, a ribadire quanto già esposto nel ricorso e più precisamente:
L’Ing. M.G. propone l’acquisto delle partecipazioni sociali detenute dalla proponente nelle società GAMMA S.P.A., DELTA S.R.L. e EPSILON S.P.A. e di pagare il corrispettivo compatibilmente al realizzo dei crediti dallo stesso vantati nei confronti della società “GAMMA S.P.A” a titolo di finanziamento.
A sua volta la società “GAMMA S.P.A.” dovrebbe rinvenire le somme necessarie al rimborso a favore dell’Ing. G. dal credito vantato verso l’erario per IVA anno 2002 e dall’erogazione di somme ex L.488/92 da parte del Ministero delle attività produttive.
Sul rimborso del credito IVA, che risulta essere in contenzioso, alcun chiarimento sul punto viene fornito dalla società proponente, che si limita ad affermare che “..su tale voce si è in attesa di ulteriori informazioni a breve”.
Riguardo al credito per L.488/92, la società proponente ritiene che (in assenza di una analitica relazione sull’intero iter dell’investimento e delle agevolazioni concesse) l’esigibilità dello stesso trova il proprio fondamento sulle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 2012 134, secondo la quale (art.29) le imprese beneficiarie non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dagli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.
Ad avviso del Tribunale l’introduzione della normativa citata dalla società proponente, non appare di per sè idonea a superare perplessità in ordine alla effettiva erogazione del contributo ex L.488/92 a favore della società GAMMA S.P.A., atteso che la determinazione dell’importo dovuto ovvero la revoca delle agevolazioni sono legate anche ad altri fattori (ad esempio il termine previsto per l’ultimazione degli investimenti).
Pertanto, in assenza di una completa disamina dell’intera domanda di agevolazione, di riscontri esterni provenienti dal Ministero competente ed ulteriori informazioni, non appare possibile esprimere un serio convincimento sulla realizzazione del Piano come proposto.
Infine, la pendenza del giudizio prefallimentare in cui è parte le GAMMA SPA risulta essere rinviato alla data del 4 giugno 2013 e, pertanto, non appare scongiurata l’ipotesi di fallimento.
A prescindere da ulteriori fattori che potrebbero incidere sulla possibilità di rimborso di GAMMA SPA a favore del sig. G. (e dal versamento di quest’ultimo degli importi dovuti alla società proponente), si ribadisce che non appaiono concesse garanzie per il pagamento degli importi dovuti dal sig. M.G. a favore di ALFA SPA per l’acquisto delle partecipazioni.
Anche in tal caso, essendo ritenuto oneroso il rilascio di garanzie, l’Ing. Granata ha manifestato la disponibilità ad acquisire le partecipazioni GAMMA SPA, DELTA S.R.L. e EPSILON S.P.A. garantendo il pagamento:
a) con la costituzione di un pegno su titoli delle società oggetto della cessione in favore della Procedura fino all’integrale pagamento;
b) con la stipula di un contratto preliminare di cessione delle stesse cui fare seguire, solo successivamente all’integrale pagamento, l’atto definitivo di cessione.
Anche tale modifica del Piano non pare assorbire le perplessità espresse dal Tribunale atteso che, comunque, l’eventuale mancato pagamento, non assistito da garanzia, si riverserebbe sulla mancata esecuzione del Piano nei termini proposti.
– La proponente precisa che il credito vantato nei confronti dell’Ing. G. si fonda su lavori eseguiti per “RESTAURO CASERTA FAMIGLIA G” e sul riconoscimento del debito, ma alcuna garanzia viene offerta per il pagamento di tale importo.
Sul punto c) del decreto collegiale del 05.03.2013 non viene chiarito se le società di Leasing hanno aderito, con espressa autorizzazione, alla ipotesi manifestata dalla ricorrente nel Piano di concordato.
Sul punto d) del decreto collegiale del 05.03.2013, seppure l’importo di cui si discute è limitato ad Euro 475.000,00, non risultano effettuati, nemmeno a seguito dei rilievi del Tribunale, riscontri presso i Commissari liquidatori del Comune di Caserta al fine di stabilire le effettive possibilità di riparto alla luce della ingente debitoria dell’Ente;
Riguardo gli ulteriori elementi rilevati dal Tribunale, in relazione alla differenza tra l’attivo risultante dal bilancio e quello posto a disposizione dei creditori, si rileva che, dunque, a seguito delle precisazioni fornite, il credito nei confronti della SECONDA UNIVERSITA’ è, in sostanza, ceduto all’ing. G. in virtù dell’atto di cui al precedente punto A).
Altresì si rileva che il credito nei confronti dell’Ing. G. per il restauro OMISSIS, per oltre Euro 1,2 milioni, sarà rimborsato nell’ambito della più ampia operazione indicata sempre al precedente punto A).
Con riferimento ai “Lavori in corso“, andrebbe verificata, ad avviso del Tribunale, un attenta disamina dell’intera contabilizzazione effettuata individuando commesse, percentuali di completamento rilevate e altri elementi in linea con quanto previsto dall’art.2426 cc nonché dai Principi contabili.
Inoltre, il Tribunale nel decreto del 05.03.2013 riteneva opportuno richiedere chiarimenti alla proponente circa la determinazione di alcune voci del passivo concordatario. La società nella propria memoria , riguardo il calcolo degli interessi dei creditori privilegiati, sostiene che il piano di concordato non prevede la corresponsione degli interessi e che gli stessi sono stati calcolati solo ai fini del voto, senza specificare se risulta costituita, correttamente, apposita classe.
Per i debiti bancari, il dato esposto nel Piano, sulla base delle considerazioni espresse dalla ricorrente, effettivamente non appare essere del tutto corretto atteso che la stessa ALFA SPA indica che l’importo corrisponde alla quantificazione del credito effettuata alcuni giorni antecedenti al deposito del ricorso prenotativo dagli istituti di credito.
Per gli accantonamenti per rischi derivanti dal contenzioso, anche alla luce di richiesti chiarimenti, la società proponente non ha fornito informazioni in grado di poter consentire una valutazione analitica degli appostamenti effettuati in relazione allo stato dei singoli giudizi, limitandosi a riportare quanto già riferito nel ricorso introduttivo.
PQM
valutata la documentazione integrativa depositata da parte ricorrente;
valutata la normativa di cui all’art.162 l.f. in comb. disp. con la normativa di cui agli artt.160 commi I e II e 161l.f.,
valutate le risultanze della camera di consiglio del 03.04.13;
DICHIARA
Inammissibile il concordato proposto.
Dispone rimettersi alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in S. Maria C. V. il 17.04.13
Il Presidente
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Numero Protocolo Interno : 382/2013