ISSN 2385-1376
Testo massima
Il rimedio del reclamo è previsto dall’ordinamento processuale solo contro l’ordinanza con la quale il Giudice dell’esecuzione decide in via definitiva sull’istanza di sospensione del procedimento esecutivo e non anche contro il decreto che adotta in via urgente ed inaudita altera parte, ex art. 624, co.I, o ex art.618, co.I, cpc.
E’ questo il principio di diritto statuito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del dott. G. de Donato, posto a fondamento dell’ordinanza pronunziata in data 03/06/2013, a seguito del reclamo proposto dalla debitrice avverso il decreto con il quale il Giudice dell’Esecuzione aveva respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione inaudita altera parte, fissando l’udienza per la definitiva decisione sull’istanza nel contraddittorio delle parti.
In particolare, il Tribunale ha motivato la decisione, ritenendo che sia in dottrina sia in giurisprudenza non vi sarebbero dubbi che contro il decreto interlocutorio assunto in via d’urgenza dal Giudice dell’Esecuzione non sia possibile proporre reclamo, che è un rimedio processuale contemplato esclusivamente contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione, così come previsto ex art.624 cpc comma 2, che non fa menzione della possibilità di esperire il reclamo anche contro i decreti.
Il provvedimento in esame si pone in linea con l’orientamento maggioritario secondo cui il reclamo non può essere ammesso in relazione ai provvedimenti indilazionabili, poiché essi non sono assimilabili dal punto di vista funzionale alla sospensione dell’esecuzione.
Può, dunque, ritenersi confermato l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel sistema pregresso in ordine ai provvedimenti indilazionabili che li riteneva impugnabili ex art.617 cpc e ne consentiva la modifica o la revoca ai sensi dell’art.487 cpc.
Dal punto di vista pratico, se il provvedimento emesso dal Giudice dell’Esecuzione è destinato ad esplicare efficacia solo durante il tempo necessario per attivare il contraddittorio, per poi essere assorbiti dall’ordinanza che definirà la questione, non si potrà proporre reclamo. Viceversa: potrà essere proposto, se il provvedimento che decide sulla sospensione ha carattere definitivo.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 356/2013