ISSN 2385-1376
Testo massima
La residenza anagrafica è il presupposto per la concessione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa“.
Con la sentenza n. 11614 del 15.05.2013 la Suprema Corte è tornata ad occuparsi dei requisiti necessari per l’accesso alle agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa“.
In particolare, la Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai, ed ampiamente recepito dall’Agenzia delle Entrate, secondo il quale requisito necessario per la concessione delle agevolazioni fiscali sull’acquisto della “prima casa” è l’effettiva residenza dell’acquirente nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, dato questo che deve emergere dai registri anagrafici non essendo sufficienti meri dati di fatto.
La normativa di cui alla L. n. 549/1995 tra i requisiti necessari per il godimento delle dette agevolazioni prevede che l’immobile da acquistare non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in “Gazzetta Ufficiale” 218 del 27.08.1969 e, soprattutto, che lo stesso deve essere ubicato nel Comune dove l’acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro un determinato termine dall’acquisto (indicato in 1 anno nella vigenza della Legge 549/1995, applicabile ratione temporis, ed elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività.
Nel caso di specie, la Suprema Corte stante la lettera della norma, la cui chiarezza non si presta ad altre interpretazioni, ha più volte stabilito che per l’ottenimento dei benefici fiscali ex L. n. 549/1995 fa fede la sola residenza anagrafica dell’acquirente nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare, non rilevando giuridicamente in alcun modo ed in alcuna sede la realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o l’eventuale successivo ottenimento, oltre i limiti di cui sopra, della residenza, essendo quest’ultima presupposto necessario per la concessione del beneficio fiscale (Cass. n. 14399/2010, Cass. ordinanza n. 3507/2011, Cass. n. 17597/2012).
Nel caso de quo, i giudici di legittimità, riformando la decisione adottata dai Giudici di merito, che avevano fondato il loro convincimento sulla base della stipula dei “contratti dell’energia elettrica e del gas” nonché della “denuncia ai fini della tassa spazzatura“, hanno precisato come la fornitura di energia elettrica e di gas e la denunzia della tassa concernente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono necessarie anche per soggetti non residenti e, quindi, non dimostrano affatto l’effettivo trasferimento della residenza
Sulla scorta di tali presupposti, accertato il mancato trasferimento della residenza della contribuente nel Comune dove è situato l’immobile acquistato, hanno dichiarato l’infondatezza delle argomentazioni di quest’ultima poiché non idonee a dimostrare affatto l’effettivo trasferimento della residenza, e decidendo nel merito hanno rigettato il ricorso.
Testo del provvedimento
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