ISSN 2385-1376
Testo massima
Ecco come cambiano i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con il “decreto del fare” del Consiglio dei Ministri del 15/6/2013:
– Il creditore, che si costituisce tempestivamente nel termine indicato dall’art. 163 bis cpc, potrà ottenere l’anticipazione della prima udienza entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire;
– Il Giudice dovrà decidere alla prima udienza sulla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza non impugnabile.
Tali disposizioni si applicheranno solo ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
Questa una delle principali novità dettate in materia di “Misure per la tutela del credito“, contenute nell’art. 73 del decreto:
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 645, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: “L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire“;
b) all’articolo 648, primo comma, le parole “con ordinanza non impugnabile” sono sostituite dalle seguenti parole: “provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile“.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell’articolo 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 345/2013