ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Verona IV sezione civile dr. Massimo Vaccari – pronunciandosi in merito ad una domanda di nullità e/o di annullamento ed in subordine di risoluzione per grave inadempimento di un contratto quadro e della relativa operazione di investimento in obbligazioni Lehman Brothers, ha in via preliminare affermato che la ratio ispiratrice dei rapporti contrattuali va ricercata nel principio di autoresponsabilità in base al quale la responsabilità per omessa verifica del contenuto della documentazione consegnata dall’intermediario all’investitore non può che ricadere su quest’ultimo.
Il Tribunale di Verona ha, poi, affermato che per le obbligazioni Lehman Brothers oggetto di causa, acquistate il 30/04/2008, non sussiste in capo all’intermediario un obbligo informativo circa la rischiosità dell’investimento perché fino al fallimento della banca d’affari americana, le agenzie di rating attribuivano ai titoli dalla stessa emessi il rating A+.
Il Giudice, infine, ha dichiarato la risoluzione del contratto quadro per grave inadempimento per violazione da parte dell’intermediario dell’obbligo di cui all’art.32 del Regolamento Consob 16190/2007 relativamente all’applicazione di commissioni all’acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers, nonché per mancata acquisizione da parte dell’intermediario della specifica autorizzazione dell’investitore ad operare su mercati non regolamentati.
Per effetto di tale pronuncia il Tribunale di Verona ha statuito il ripristino dello status quo ante, con condanna dell’Istituto di credito alla restituzione della somma investita per l’acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers oltre interessi, ed in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dall’intermediario, ha condannato l’investitore alla restituzione delle obbligazioni, nonché della somma percepita a titolo di cedole.
Tanto si pone in contrasto con un’altra pronuncia resa dalla Corte d’Appello di Genova (sent. n. 403 del 22/03/2013), che in un caso analogo, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto quadro per inadempimento, non ha, invece, accolto la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la restituzione delle cedole percepite dagli investitori in quanto li ha qualificati come possessori in buona fede, che, dunque, non devono restituire i frutti maturati anteriormente alla proposizione della domanda giudiziale.
Testo del provvedimento
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