ISSN 2385-1376
Testo massima
“La confisca penale sui beni della mafia, estingue le ipoteche sull’immobile entrato a far parte del patrimonio dello Stato. Infatti, la tutela del superiore interesse pubblico legittima il pregiudizio cagionato al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, che può unicamente essere ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio. Prevale dunque la misura di prevenzione patrimoniale, con la conseguente estinzione di diritto degli oneri e dei pesi iscritti o trascritti, compresi quindi l’ipoteca, il sequestro conservativo e il pignoramento“.
Così si è pronunziata la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 10532 del 7/5/2013, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, creatosi in sede penale e civile, se la confisca di un bene immobile disposta secondo la legge antimafia estingua o meno le ipoteche iscritte su quell’immobile.
In particolare, si rappresenta che la giurisprudenza penale è stata da sempre consolidata sul principio secondo cui, in tema di confisca, quale misura di prevenzione, sussiste a carico del terzo titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione l’onere di dimostrare di aver positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e, quindi, di aver maturato un affidamento incolpevole sulla base di una situazione di giuridica apparenza relativamente alla effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisca il diritto di garanzia.
Sulla scorta di tale principio, dunque, ai fini dell’opponibilità del diritto di garanzia reale, non è sufficiente che l’ipoteca sia stata costituita mediante l’iscrizione nei pubblici registri immobiliari anteriormente alla trascrizione del sequestro ex art. 2 ter della legge n. 575 del 1965 ma è, altresì, richiesta l’inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole.
In sede civile, invece, la questione è stata risolta diversamente.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, è stata attestata sul principio per il quale il provvedimento di confisca non può pregiudicare i diritti reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del procedimento oblativo in epoca anteriore all’instaurazione del procedimento di prevenzione in favore di terzi estranei ai fatti che hanno dato luogo al procedimento medesimo senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito tra il giudice penale e il giudice civile, essendo il diritto reale limitato de quo, un diritto che si estingue per le sole cause indicate dall’art. 2878 cc.
Con la pronunzia in esame , dunque, la Corte a sezioni unite ha risolto il quesito relativo ai rapporti tra confisca ed ipoteca nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale sull’ipoteca, indipendentemente dal dato temporale.
L’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, è così non a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione.
Siffatto principio trova il suo fondamento nella salvaguardia dell’interesse pubblico, che giustifica il sacrificio del titolare del diritto reale di godimento o di garanzia, che, ora, è ammesso ad una tutela di tipo risarcitorio e la competenza è attribuita al Tribunale che ha disposto la confisca.
L’ammissione del credito, di natura concorsuale, è subordinata alla condizione di cui all’art. 52, comma 1, lett. g, del d.lgs. n. 159 del 2001, ossia che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità.
Il creditore ha l’onere di provare la ricorrenza delle condizioni per l’ammissione al passivo del suo credito.
Il diniego di ammissione al credito è impugnabile ex art. 666 cpp e competente a conoscere delle opposizioni proposte dai creditori concorrenti al piano di riparto proposto dall’Agenzia Nazionale è il giudice civile del luogo dove ha sede il tribunale che ha disposto la confisca.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 298/2013