ISSN 2385-1376
Testo massima
L’ iscrizione all’albo di un’impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della Legge n.443 del 1985, art.5, pur avendo natura costitutiva, non spiega di per sè alcuna influenza, anche solo presuntiva, della natura artigiana dell’impresa – ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n.5, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione dai criteri fissati, in via generale, dall’art.2083 cc.
Questo il principio cardine statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.11024 pronunziata in data 09/05/2013 a seguito del ricorso presentato da una società avverso la decisione della Corte di Appello che, confermando la sentenza di primo grado, l’aveva ammessa al passivo fallimentare di una società debitrice escludendo, tuttavia, il privilegio generale accordato dall’art.2751 bis cc, n.5 ai crediti dell’impresa artigiana per i corrispettivi della vendita di manufatti.
Ad avviso dei giudici di merito, infatti, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, prevista dalla L. n.443 del 1985, era rilevante ai fini della concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane ma non nei rapporti tra privati, nei quali si doveva avere riguardo al diverso modello di impresa artigiana previsto dall’art.2083 cc.
I giudici di piazza Cavour, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente (Cass. 4 luglio 2012, n.11154; Cass. 6 ottobre 2005, n.19508;Cass. 3 novembre 2000, n.14365), hanno affermato che la sola iscrizione dell’impresa de quo nell’albo delle imprese artigiane non è un dato sufficiente per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, pur rappresentando un elemento indiziario da valutare.
Il giudice, infatti, non è vincolato, quanto al riconoscimento della dimensione artigianale, dalla circostanza che l’impresa sia iscritta all’albo di cui alla Legge n.443 del 1985, ma ha ampia possibilità di valutare i termini della dimensione economica dei diversi fattori della produzione.
In conclusione, ai fini del riconoscimento della natura privilegiata di un credito per l’ammissione al passivo fallimentare ex art.2751 bis n.5 cc, non è sufficiente considerare il requisito formale dell’iscrizione dell’impresa all’apposito albo essendo necessario che l’imprenditore possegga i requisiti previsti ex art.2083 cc.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25680-2006 proposto da:
ALFA SNC
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO BETA S.R.L.
– intimato –
avverso la sentenza n. 2322/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2005;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 luglio 2005 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 26 aprile 2002 con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato l’opposizione proposta dalla ALFA SNC avverso il provvedimento con cui il giudice delegato al fallimento della BETA SRL l’aveva ammessa al passivo fallimentare escludendo, tuttavia, il privilegio generale accordato dall’art.2751 bis cc, n.5 ai crediti dell’impresa artigiana per i corrispettivi della vendita di manufatti.
In particolare, la Corte di appello osservava che:
1) l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane previsto dalla L. n.443 del 1985 era rilevante ai fini della concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane ma non nei rapporti tra privati, nei quali si doveva avere riguardo al diverso modello di impresa artigiana previsto dall’art. 2083 cod. civ.;
2) l’opponente non aveva assolto l’onere di provare il carattere artigiano dell’impresa, contraddetto, peraltro, anche dall’importo del credito vantato.
La ALFA SNC propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Il fallimento BETA SRL non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva attribuito rilievo alla entità del credito vantato senza considerare l’incidenza del costo dei materiali ed aveva disatteso il valore costitutivo dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane il cui rilievo, come reso evidente dall’uso della congiunzione “anche” (L. n.443 del 1985, art.5, comma 4), non era limitato alla concessione di agevolazioni.
I motivi sono infondati.
Si deve premettere che nella fattispecie non trova applicazione, ratione temporis, la nuova formulazione dell’art.2751 bis cc, n.5, come dettata dal D.L. n.5 del 2012, art.36, trattandosi di norma cui non può attribuirsi valore di interpretazione autentica sia per l’assenza di una espressa previsione al riguardo, sia per l’assenza di presupposti tali da consentire di individuarne la ratio legis nella opportunità di superare irrisolti contrasti giurisprudenziali, con l’espressa adesione ad uno degli orientamenti interpretativi ovvero nella necessità di ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore (Cass. 4 luglio 2012, n. 11154).
Non rileva, pertanto, in questa sede stabilire se l’art.2751 bis nella nuova formulazione (“Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:… 5) i crediti dell’impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti,… per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”) attribuisca il privilegio generale alle imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall’art.2083.
Va, dunque, fatto riferimento all’indirizzo giurisprudenziale formatosi nel vigore del previgente testo della norma, secondo il quale il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella L. n.443 del 1985, deve essere realizzato affermando che i criteri richiesti dall’art.2083 cc, ed in genere dal codice civile, valgono per la identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale sono, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l’iscrizione all’albo di un’impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi della L. n.443 del 1985, art.5, pur avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega di per sè alcuna influenza – neppure quale presunzione iuris tantum della natura artigiana dell’impresa – ai fini dell’applicazione dell’art.2751 bis cc, n.5, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione dai criteri fissati, in via generale, dall’art.2083 cod. civ. (Cass. 4 luglio 2012, n.11154; Cass. 6 ottobre 2005, n.19508;Cass. 3 novembre 2000, n.14365).
Escluso che l’iscrizione nell’albo dell’impresa artigiana abbia un valore probatorio anche solo presuntivo, resta assorbita l’eventuale erroneità delle considerazioni svolte dalla Corte di appello sulla base dell’ammontare del credito vantato dalla società odierna ricorrente.
PQM
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013
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