Testo massima
nell’ordinamento una forma di “danno punitivo” per scoraggiare l’abuso del
processo e preservare le funzionalità del sistema giustizia qualora vi sia
colpa grave o mala fede da parte della controparte sia per i comportamenti
processuali che per i riscontri sostanziali derivati dall’istruttoria.
Così si è pronunciato, il giudice di Pace di Gaeta, avv. Marianna
Oliviero, con sentenza n. 1870 del 13/04/2013, fornendo una apprezzabile pronuncia
in materia condanna per lite temeraria.
Nel caso di specie era accaduto che nel 2010 l’attrice aveva
sottoscritto una proposta commerciale di contratto per cambiare il proprio
gestore di telefonia fissa, a tanto convinta da un incaricato della società
convenuta che la aveva rassicurata sulla possibilità di esercitare il diritto
di recesso.
Il giorno dopo la sottoscrizione del contratto l’attrice, dopo averci
ripensato, contattava il servizio clienti della società telefonica e recedeva
dal contratto.
A seguito del recesso la società convenuta faceva pervenire all’attrice
copia di un contratto telefonico diverso, che veniva disconosciuto da
quest’ultima in quanto sullo stesso vi era apposta una firma falsa.
Dopo aver sporto denuncia, ed esperito innanzi alla CCIAA di Latina il
tentativo di conciliazione che dava esito negativo, l’attrice avviava un’azione
di risarcimento danni innanzi al Giudice di Pace di Gaeta.
Nel decidere la controversia il Giudice di Pace ha condannato la
società telefonica convenuta ex art. 96, terzo comma, c.p.c. rilevando come,
per espressa scelta legislativa, detta pronuncia può essere effettuata
d’ufficio e senza incontrare alcun limite nella determinazione dell’importo
della condanna.
L’art.96 comma 3 cpc ha difatti introdotto nell’ordinamento una forma
di “danno punitivo” per scoraggiare l’abuso del processo e
preservare la funzionalità del sistema giustizia qualora vi sia colpa grave o
mala fede da parte della controparte sia per i comportamenti processuali che
per i riscontri sostanziali derivati dall’istruttoria.
Il giudice ha viepiù precisato che tale pronuncia non abbisogna della
preventiva instaurazione del contradditorio ex art.101 cpc essendo posterius e non prius logico delle decisioni di merito.
Nel caso de quo il ha
ritenuto invero che l’attrice sia stata raggirata dal comportamento scorretto
dell’incaricato della società telefonica che ha prodotto in giudizio un
duplicato del contratto con firma disconosciuta come falsa dall’attrice e
oggetto di denuncia all’autorità giudiziaria penale.
Il Giudice ha così ritenuto, che ricorresse il requisito della mala
fede o della colpa grave atteso che, dopo aver falsificato la firma sul
contratto l’operatore di telefonia ha ignorato la denuncia penale e il
tentativo di conciliazione, condannando per l’effetto la parte convenuta ex
art.96, terzo comma, c.p.c.
Sul punto si segnalano ulteriori pronunce con cui il Tribunale di Verona,
Dott. Vaccari, del 22.11.2012 , del Tribunale di Milano, Dott. Federico
Rolfi, del 4.12.2012, del Tribunale di Monza,
Dott. Mauela Laub, del 9.1.2013 e del Tribunale di Lodi, Dott. Sergio
Rossetti, del 4.4.2013, che hanno fatto corretta applicazione dell’art.
96, terzo comma, c.p.c..
Testo del provvedimento
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