ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Avellino nella persona del giudice dott.ssa Annachiara di Paolo con ordinanza del 23/10/2012 si è pronunziata in un caso di responsabilità professionale relativo alla sottrazione delle somme custodite da un professionista delegato alla vendita, che erano state sottratte da un collaboratore infedele.
E’ accaduto che con ricorso ex art.702 bis cpc un creditore ha agito in danno di un notaio, nominato quale professionista delegato in una procedura esecutiva immobiliare in quanto successivamente alla approvazione del piano di riparto i soldi attribuiti non venivano ripartiti in favore dei creditori atteso che il Giudice dell’Esecuzione, preso atto che le somme erano state sottratte, dichiarava il non luogo a provvedere al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità con la condanna al pagamento delle somme sottratte.
Il Tribunale ha accolto la domanda condannando il notaio al pagamento delle somme illegittimamente sottratte evidenziando che il professionista delegato alle operazioni di vendita è un ausiliario del giudice ed in tale veste svolge funzione pubblica, finalizzata alla esatta esecuzione della vendita forzata per cui nello svolgimento di tale incarico, deve operare con la diligenza qualificata richiesta dalle funzioni ex art.1176 cc.
Nel caso di specie il notaio ha aperto dei libretti nominativi a suo nome nei quali ha fatto confluire somme relative a più procedure esecutive creando una iniziale promiscuità che rendeva più difficoltosa la gestione ed impediva immediatamente il quadro complessivo di ciascuna procedura nonché ha permesso ad un soggetto estraneo alla procedura che non aveva ricevuto alcun incarico dal giudice suo collaboratore di studio di operare sui libretti non verificando la situazione dei libretti per oltre due anni.
Tale comportamento ha costituito il nucleo della valutazione della diligenza del combinato disposto degli artt.1176 e 2236 cc in quanto trattandosi di attività per la quale non è necessaria, in ragione della capacità del professionista, una particolare competenza tecnica, la diligenza richiesta deve essere la migliore possibile ed il professionista risponde anche per la colpa lieve.
Il principio espresso dal Tribunale di Avellino ha ben precisato che ogni professionista delegato alla vendita è responsabile nella custodia dei libretti per cui dovrà utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia e la violazione di tale dovere comporterà inadempimento per il quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, senza poter addurre giustificazioni.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 241/2012