Testo massima
In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito ai sensi dell’art.108 comma 3 n.1 il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia stato emesso il decreto di trasferimento qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice.
Tanto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione, con sentenza del 05/04/2013 n.8424 ove ha anche precisato che al fine di esercitare tale potere il giudice delegato non ha la necessità di acquisire nuova offerta ma è sufficiente una notevole sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e quello ottenibile.
Con tale motivazione la Corte ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Tribunale fallimentare che aveva rigettato il reclamo sempre da Lui proposto avverso la decisione del giudice delegato di non procedere alla emissione del decreto di trasferimento di un immobile venduto all’asta , il cui prezzo era stato già pagato ove il prezzo di aggiudicazione era avvenuto ad un importo inferiore al 50% del valore di stima.
Con tale decisione si è ribadito l’obbligo del giudice di dover verificare, in sede di emissione del decreto di trasferimento, la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti la pronuncia del decreto, potendo se del caso anche disporre una nuova perizia.
La sentenza non è in linea con le vendite dei tribunali ove è noto che il prezzo di aggiudicazione si è ridotto di oltre il 50% del valore di stima.
Testo del provvedimento
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