Testo massima
Che cosa accade se dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e durante il termine di impugnazione la società viene dichiarata fallita?
L’appello a chi andrà notificato ?
Che cosa accade se la notifica avviene presso il procuratore domiciliatario della medesima società “in bonis” anziché nei confronti del curatore fallimentare?
E poi se tale fattispecie avviene nel processo tributario ove non vi è una specifica regolamentazione quali sono le norme applicabili ?
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con ordinanza del 10/01/2013 n.384 si pronunziata su tale fattispecie a seguito di un ricorso proposto dal titolare di una società, il quale denunciava la nullità della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale per inammissibilità dell’appello, atteso che il ricorso in appello era stato notificato al difensore domiciliatario della società in bonis, laddove, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, nel corso del termine per l’impugnazione, la stessa era stata dichiarata fallita, con conseguente necessità di proporre e notificare l’impugnazione nei confronti del curatore fallimentare.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che, qualora sia intervenuta una dichiarazione di fallimento della parte nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, ove la notifica dell’atto di appello sia effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, in caso di mancata costituzione dell’appellato, il gravame non è inammissibile per nullità della notifica bensì viziato da errata identificazione del soggetto destinatario della “vocatio in ius” per cui vi è l’obbligo del giudice di ordinare d’ufficio la rinnovazione dell’atto introduttivo nullo, con efficacia ex tunc.
Tanto in considerazione che anche in ambito tributario troverà applicazione la disciplina di cui all’art.164 cpc, comma 1 e 2, anche in mancanza di una specifica regolamentazione, che consente di sanare retroattivamente le nullità della citazione mediante la sua rinnovazione con rimessione in termini,
Sul punto si segnala che con altra decisione (Cassazione civile, sezioni unite del 16-12-2009 n.26279 link rosso) i giudici di legittimità si sono espressi su un caso analogo relativo alla notifica di un appello eseguita presso il procuratore dell’attore ormai defunto e non già all’erede del defunto: ebbene, nell’ambito di quella decisione, è stato rilevato che il giudizio nel quale era stata pronunciata la sentenza impugnata con il ricorso in cassazione era iniziato il 1 dicembre 1987 per cui non era stato possibile considerare il nuovo testo dell’art.164 cpc, che consente di sanare retroattivamente le nullità della citazione mediante la sua rinnovazione.
Alla luce delle decisioni sopra indicate è buona logica e prudenza che prima della proposizione di un appello si proceda ad effettuare una visura camerale sulla controparte ed in caso di perdita della capacita processuale per fallimento e/ decesso che si proceda con una doppia notificazione.
Testo del provvedimento
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO TIZIO s.a.s.
.
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
– resistente
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 70/44/06, depositata il 20 aprile 2006.
La Corte:
che, ai sensi dell’art.380 bis cpc, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. Il Fallimento TIZIO s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.70/44/06, depositata il 20 aprile 2006, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di rettifica dell’IVA per il 1994 emesso nei confronti della società anzidetta, la quale non si era costituita nel giudizio di appello.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
2. Con L’UNICO MOTIVO di ricorso, il Fallimento denuncia la nullità della sentenza per inammissibilità dell’appello, in quanto il ricorso in appello è stato notificato al difensore domiciliatario della società in bonis, laddove, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, nel corso del termine per l’impugnazione, la stessa era stata dichiarata fallita (e tale evento sarebbe stato comunicato all’Agenzia), con conseguente necessità di proporre e notificare l’impugnazione nei confronti del curatore fallimentare.
Il motivo va accolto nel senso che, qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisatile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito (Cass. n.7252 del 2006), con la conseguenza che (così come la costituzione in giudizio dell’appellato avrebbe avuto efficacia sanante ex tunc della nullità) il giudice del gravame avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art.291 cpc.
Inoltre, risulta comunque applicabile anche nel processo tributario, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, l’art.164 cpc, il quale prevede, per i giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, l’ordine di rinnovazione dell’atto nullo.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti (l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione);
che il ricorrente ha depositato memoria.
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che, in particolare, deve ritenersi che nella fattispecie (appello proposto nei confronti di società dichiarata fallita nel corso del termine di impugnazione) si sia trattato non già di nullità della notificazione dell’appello, bensì di errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, con la conseguenza dell’applicabilità della disciplina dettata dall’art.164 cpc, commi 1 e 2 (nel testo sostituito dalla L. n.353 del 1990), la quale prevede, in caso di mancata costituzione del convenuto, l’obbligo del giudice di ordinare d’ufficio la rinnovazione dell’atto introduttivo nullo, con efficacia ex tunc;
che la detta normativa, attinente a vizio dell’atto introduttivo del giudizio attinente alla instaurazione del contraddicono, deve ritenersi applicabile, in assenza di specifica regolamentazione, anche nel processo tributario (così come, del resto, è stata ritenuta applicabile nel giudizio di cassazione: v., ex plurimis, da ult., Cass. nn.8427 del 2009, 776 e 8177 del 2011);
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno