ISSN 2385-1376
Testo massima
La giustizia è una cosa seria: proporre una opposizione a decreto ingiuntivo meramente dilatoria, sbeffegiando il Tribunale può comportare la condanna per lite temeraria.
Si parla di lite temeraria quando si agisce (o resiste) in giudizio con mala fede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatigatori.
Questo comportamento è illecito e, quindi, in caso di soccombenza vi è una responsabilità aggravata che comporta il risarcimento di tutti i danni alla parte lesa derivanti dalla partecipazione ad un giudizio ingiustificato.
Il giudice accertando un comportamento palesemente dilatorio può, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Cara è costata la temeraria opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un debitore che, oltre la somma ingiunta ed al costo del suo avvocato, dovrà pagare ulteriori euro 43.530,00.
Il Tribunale di Lodi in persona del dottor Sergio Rossetti con sentenza del 04/04/2013 ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, condannando l’opponente (il quale aveva proposto una opposizione meramente dilatoria contestando tra l’altro l’autenticità delle proprie sottoscrizioni), al pagamento di euro 33.280,00 (dico tretatremila alias 65 milioni delle vecchie lire) e euro 10.250,00 per spese processuali.
In particolare il giudice ha motivato che il comportamento processuale tenuto dall’opponente era stato palesemente dilatorio, teso solo ad impedire che il decreto ingiuntivo opposto potesse essere dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dalla prima udienza , con ciò ritardando complessivamente di oltre 2 anni e mezzo il possibile inizio di un’azione esecutiva nei suoi confronti.
In virtù di tale motivazione, chiara e concisa, vi è stata la condanna di ufficio al pagamento, giusto il disposto del riformato art.96, comma 3, cpc, di una somma pari al 4% del capitale come indicato in decreto.
La decisione è particolarmente significativa in quanto il giudice legittimamente si è avvalso degli strumenti deflattivi del contenzioso civile vista la mole di processi tuttora pendenti tesi sanzionare i comportamenti dilatori.
Le più vive congratulazioni ed il plauso al giudice dott. Sergio Rossetti, il quale ha correttamente interpretato l’art.96, comma 3, cpc, avvalendosi dei poteri di ufficio
IL COMMENTO
Le azioni meramente dilatorie tese ad ingolfare i ruoli dei tribunali con il moltiplicarsi delle liti oramai sono all’ordine del giorno e per paralizzare la concessione delle provvisoria esecuzione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tecnica principale è quella del disconoscimento delle sottoscrizioni, dichiarando la falsità dei documenti . Negare l’autenticità di una firma è una comportamento rilevante, il quale non può rimanere impunito ove sia palese l’identità delle sottoscrizioni.
Il legislatore ha riformato art.96 cpc che disciplina la RESPONSABILITÀ AGGRAVATA con la legge del 18 giugno 2009 n.69, consentendo al giudice di pronunziare anche d’ufficio, la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ove rilevi il palese comportamento dilatorio e defatigatorio.
Tale strumento viene però utilizzato solo in casi estremi con una interpretazione restrittiva della norma, limitata a casi eccezionali. Tale orientamento è errato in quanto si dovrebbe procedere con una interpretazione più elastica della norma al fine di non limitate la sua applicazione e la ratio legis, posta alla base della norma e cioè sanzionare le cause dilatorie al fine di scoraggiare consapevoli iniziative giudiziarie infondate ove una parte proceda con la consapevolezza del proprio torto.
In tale ottica è evidente che il disconoscimento di una sottoscrizione, come la mancata adesione ad una clausola di compromissoria (Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Massimo Vaccari del 22-11-2012 ) sono espressione di un comportamento processuale teso solo ad ostacolare la definizione di un giudizio, confidando esclusivamente sui ritardi delle giustizia italiana.
Se tutti i Tribunali utilizzassero fattivamente lo strumento ex art.96 cpc quale strumento deflattivo del contenzioso, si potrebbe realmente ridurre l’arretrato civile pendente e scoraggiare la proposizione di cause meramente dilatorie, tese a procrastinare, rallentare e rinviare la definizione dei processi civili.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 195/2013