ISSN 2385-1376
Testo massima
Non è ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso facente parte di una comunione ereditaria quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie in quanto il creditore deve espropriare la quota del debitore sull’intera massa comune, se omogenea.
Cosi si è pronunziata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6809 del 19/3/2013, che ha accolto il ricorso proposta dal debitore esecutato, quale comproprietario di una comunione ereditaria che aveva impugnato l’ordinanza di assegnazione del creditore procedente di un terzo del compendio pignorato, deducendo l’inespropriabilità di un singolo bene indiviso facente parte di una comunione ereditaria
In particolare la Corte ha affermato che “non è invece ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perchè, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione” (confr. Cass. civ. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. civ. 20 dicembre 1985, n. 6549; Cass. civ. 23 ottobre 1967, n. 2615; Cass. civ. 13 agosto 1964, n. 2308).
In particolare, con la sentenza in esame la Corte ha ribadito che il creditore non può espropriare la quota di un singolo bene ereditario (come anche la quota di un bene rientrante in qualsiasi tipo di comunione comprendente più beni della stessa specie), salvo che tutti i coeredi si accordino per assegnarlo al debitore in conto della sua quota.
Sarebbe, infatti, inammissibile la creazione di una comunione particolare su quel bene, né sarebbe consentito un trasferimento di diritti meramente aleatorio, tenuto conto che potrebbe, per effetto della divisione, essere assegnato al debitore un altro bene, compreso nella massa, ed il pignoramento eseguito su un altro bene non assegnato al debitore non potrebbe conseguire i suoi effetti.
Il creditore dovrebbe, dunque, se non vuole promuovere prima dell’esecuzione ed in via surrogatoria lo scioglimento della comunione ereditaria, espropriare la quota del debitore sull’intera massa comune, se omogenea (Cass. civ. 23 ottobre 1967, n. 2615; Cass. civ. 13 agosto 1964, n. 2308) ovvero la quota di spettanza del debitore limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie rientranti nella comunione, in quanto ognuno dei partecipi alla comunione è considerato titolare di una quota del diritto di proprietà su ogni bene compreso nella comunione stessa. In tal modo il pignoramento conserva efficacia ed esplica la sua funzione anche se nel corso del processo esecutivo si effettui la divisione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16032/2011 proposto da:
G.I. (OMISSIS), COMPROPRIETARIO – DEBITORE ESECUTATO
– RICORRENTE –
contro
EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA
– CONTRORICORRENTE –
e contro
G.A. (OMISSIS), G.R. (OMISSIS); (COMPROPRIETARI NON DEBITORI)
– INTIMATI –
avverso la sentenza n. 145/2010 del TRIBUNALE di UDINE – Sezione Distaccata di CIVIDALE DEL FRIULI, depositata il 07/12/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
“Il relatore, cons. Adelaide Amendola esaminati gli atti, osserva:
1. Con atto notificato il 6 maggio 2008, EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A. pignorò, ex artt. 543 e segg. cod. proc. civ., i saldi attivi esistenti presso la Banca di Credito, intestati al signor G.S., deceduto ab intestato il 9 marzo 2007.
I predetti beni appartenevano in comunione a G. I., debitore esecutato, nonchè ad G.A. e a R.. (COMPROPRIETARI NON DEBITORI)
Resa la dichiarazione di quantità, all’udienza del 16 luglio 2009 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Udine dispose l’assegnazione al creditore procedente di un terzo del compendio pignorato.
Con ricorso in data 4 agosto 2009 G.I. propose opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione, eccependo l’inespropriabilità di un singolo bene indiviso facente parte di una comunione ereditaria.
Disposta la sospensione dell’esecuzione, con contestuale assegnazione di un doppio termine per l’introduzione sia di un giudizio di divisione, sia del giudizio di merito successivo alla fase interinale dell’opposizione, EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA diede corso ad entrambi, segnatamente deducendo, relativamente al giudizio che qui interessa, l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 599 e segg. cod. proc. civ. anche nel caso di comunione ereditaria e, in particolare, di cointestazione ereditaria di un conto corrente.
G.I. (DEBITORE ESECUTATO) contestò le avverse deduzioni, insistendo per la caducazione del provvedimento di assegnazione.
Nel processo si costituirono anche G.A. e R., (COMPROPRIETARI NON DEBITORI) chiedendo di esserne estromessi per carenza di legittimazione passiva.
2. Con sentenza depositata il 7 dicembre 2010 il Tribunale ha rigettato l’opposizione, affermando l’applicabilità della procedura prevista dagli artt. 599 e segg. cod. proc. civ. anche nel caso di divisione di comunione ereditaria.
3. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione G.I. (DEBITORE ESECUTATO) formulando TRE MOTIVI.
I Resiste con controricorso EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA.
4. Il ricorso è soggetto, in ragione della data della sentenza impugnata, successiva al 4 luglio 2009, alla disciplina dettata dall’art. 360 bis, inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a). Esso può pertanto essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ. per esservi accolto.
Queste le ragioni.
5. Con il PRIMO MOTIVO l’impugnante lamenta nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360 cpc, n.4, per mancata concessione dei termini di cui all’art. 183 cpc, comma 6. Assume che la facoltà attribuita dalla predetta norma era stata dall’opponente esercitata proprio al fine di dimostrare l’esistenza di beni ereditati ulteriori, rispetto a quelli oggetto di pignoramento da parte di EQUITALIA, di talchè il Tribunale aveva illegittimamente precluso il pieno esercizio del suo diritto di difesa.
Con il SECONDO MEZZO, denunciando violazione dell’art. 183, comma 6, artt. 115 e 116 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., nonchè vizi motivazionali, il ricorrente torna a censurare il diniego dei termini per la compiuta articolazione del thema decidendum e del thema probandum.
Sostiene che l’affermazione del giudice di merito secondo cui neppure era stata allegata la presenza, nella massa ereditaria, di altri beni di diversa natura, sarebbe in contrasto con le deduzioni svolte dall’opponente nella comparsa di risposta.
Con il TERZO MOTIVO l’impugnante deduce violazione degli artt. 599 e segg. cod. proc. civ., art. 713 cod. civ., nonchè vizi motivazionali, criticando, in particolare, la ritenuta applicabilità della procedura di cui agli artt. 599 e segg. cod. civ. anche nel caso di pignoramento di beni ricadenti in comunione ereditaria.
6. La resistente EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA SPA, dal canto suo, ha evidenziato che l’esistenza di beni ereditari ulteriori e diversi da quelli pignorati costituiva e costituisce, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, fatto pacifico in causa (confr. pag. 3, 4, 5 e 6 del controricorso).
7. Tanto premesso e precisato in ordine alle deduzioni bine et inde formulate, non è inutile ricordare che questa Corte ha già avuto modo di precisare:
a) che l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante ad un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti);
b) che, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante al debitore esecutato, se questa è possibile, o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa;
c) che non è invece ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più beni della stessa specie, perchè, potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione (confr. Cass. civ. 17 maggio 2005, n. 10334; Cass. civ. 20 dicembre 1985, n. 6549; Cass. civ. 23 ottobre 1967, n. 2615; Cass. civ. 13 agosto 1964, n. 2308).
8. Deriva da quanto sin qui detto che l’evoluzione del dialogo processuale non ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente all’accoglimento delle censure svolte nei primi due motivi di ricorso.
Se è vero infatti che l’impugnante, nell’osservanza del principio per cui la denuncia di vizi di attività del giudice comportanti la nullità della sentenza o del procedimento deve essere accompagnata dalla indicazione della specifica lesione che in concreto ne sia derivata – non tutelando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma soltanto l’eliminazione del pregiudizio effettivamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato errar in procedendo (confr. Cass. civ. 21 marzo 2011, n. 6343; Cass. civ. 12 settembre 2009, n. 18635) – ha individuato nella mancata allegazione e prova dell’esistenza di altri beni, oltre quelli pignorati, facenti parte del compendio ereditario, l’attività difensiva che gli era stata preclusa, le ammissioni fatte da EQUITALIA in ordine alla rispondenza al vero di tale deduzione non tolgono ogni decisività al lamentato vulnus, considerato che è rimasta del tutto ignota la natura e la specie dei beni costituenti la complessiva massa.
Ma tale accertamento, per quanto innanzi detto, non è affatto privo di rilievo ai fini del giudizio sulla pignorabilità del bene staggito, giudizio che andrà riformulato all’esito del compiuto espletamento di tutte le attività deduttive e probatorie riconosciute all’opponente. Ne deriva che la sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di rio nei quali resta assorbito il terzo, appare destinata a essere cassata“.
Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di EQUITALIA FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A..
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Udine in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Udine in diversa composizione.
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Numero Protocolo Interno : 182/2013