ISSN 2385-1376
Testo massima
LA MASSIMA
L’atto notarile di concessione di ipoteca volontaria non contiene di per sé l’accertamento di un credito certo, liquido ed esigibile, a meno che esso non sia assistito da una volontà costitutiva o ricognitiva del debito proveniente dal debitore principale.
Al contrario, la mera affermazione da parte di soggetti terzi all’obbligato principale circa l’esistenza del debito non hanno l’effetto confessorio o comunque ricognitivo del debito tali da costituire valido titolo esecutivo e, tali da legittimare l’azione esecutiva nei confronti del debitore; esse assurgono per lo più a mere dichiarazioni di scienza.
IL CASO
Con atto di precetto la società XX SPA, quale rappresentante della Banca SPA, intimava alle Società ZZ, KK e WW, rispettivamente debitore, terzo datore di ipoteca e comproprietario degli immobili gravati da ipoteca, il pagamento di xxx in forza di un atto di concessione di ipoteca volontaria sottoscritta dal debitore principale e dal terzo datore di ipoteca, a garanzia di debiti maturati dal primo nei confronti della Banca SPA, in relazione a rapporti di apertura di credito in conto corrente, anticipo fatture e finanziamenti intercorsi tra la prima società il predetto Istituto bancario.
Ebbene, con atto di citazione in opposizione a precetto, i soggetti intimati, terzi datori di ipoteca, convenivano in giudizio la banca, lamentando, tra l’altro l’inesistenza del titolo esecutivo, per carenza, nell’atto notarile di concessione di ipoteca, dei requisiti di cui all’art.474 cpc.
Il Tribunale di Asti, nella persona del Giudice Dott.ssa Cristina Ravera, con sentenza del 01/03/2013 accoglieva l’opposizione proposta dagli attori, dichiarando l’inesistenza del diritto della Banca a procedere esecutivamente nei confronti dei terzi datori d’ipoteca.
LA DECISIONE
L’atto pubblico col quale viene costituita ipoteca volontaria in favore di una banca da parte di società terze a garanzia di debiti maturati in relazione a rapporti di apertura di credito in conto corrente, anticipi fatture e finanziamenti, non costituisce titolo esecutivo valido in favore della banca ai fini dell’esecuzione forzata.
Questo è quanto affermato dal Tribunale di Asti, nella persona del Giudice, Dott.ssa Cristina Ravera, con la sentenza del 01/03/2013 emessa a definizione di procedimento di cognizione instaurato dai soggetti intimati all’esecuzione forzata avverso l’atto di precetto loro notificato da una società terza – rappresentante della Banca creditrice, giusta atto di concessione di ipoteca volontaria.
Ebbene, il Tribunale, nel pronunciare la suddetta sentenza, chiarisce alcuni punti.
a) Se vero è che ai sensi dell’art.474 co. 1 cpc. l’esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile e che, ai sensi del successivo comma 2 n. 3, costituiscono titolo esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli”, è altresì vero che l’atto deve contenere l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione medesima e, in particolare, gli elementi attinenti all’esistenza di una determinata e certa obbligazione tra due soggetti; pertanto, compito del Giudice dell’esecuzione è quello di verificare l’idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore.
b) Quanto alla certezza del diritto con particolare riferimento alla concessione di ipoteca da parte del terzo debitore non accompagnata da dichiarazione costitutiva o ricognitiva del debito proveniente dall’obbligato principale è dubbio afferma il Tribunale che essa possa valere come titolo esecutivo valido; in quanto il titolo ipotecario non è in sé idoneo all’esecuzione (
) e, in ogni caso, è dubbio se la semplice enunciazione del credito che il terzo datore intende garantire valga a precostituire titolo esecutivo
Sul punto, già la Corte di Cassazione con una sentenza del 1991 n.760 si era pronunciata precisando che: “l’atto di concessione di ipoteca vale come riconoscimento di debito solo nel caso in cui esso provenga dal debitore”.
c) Nel caso di specie, l’esistenza del debito e l’esistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità si poggiano sull’esclusiva dichiarazione (di scienza) fatta dalla società opposta, ma senza tuttavia che questa sia assistita da una dichiarazione di volontà costitutiva o ricognitiva del debito del debitore principale.
Deve, pertanto, escludersi che essa possa avere quello sperato effetto confessorio e/o ricognitivo del debito, tale da legittimare l’azione esecutiva e ciò, soprattutto in considerazione del fatto che tale atto proviene da un soggetto diverso dal debitore, il quale non ha peraltro – neppure partecipato alla sua formazione.
COMMENTO
Con la sentenza in esame, il Tribunale di Asti ha ribadito un punto essenziale circa l’applicazione e – prima ancora – l’interpretazione dell’art.474 co. 1 e ss. cpc, con particolare riguardo all’esecutività delle scritture private autenticate relative ad obbligazioni pecuniarie (
) e agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, nella specie, in relazione a contratti e alle obbligazioni pecuniarie stipulate con istituti creditizi.
La scelta del Tribunale di Asti, di sanzionare la mancata certezza del diritto vantato dalla società terza rappresentante della Banca creditrice – nei confronti del debitore principale è del tutto condivisibile.
La stessa Cassazione ha più volte ribadito che non può considerarsi titolo esecutivo, nonostante l’opposizione della relativa formula da parte del notaio, il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria difettando il requisito della certezza del diritto. (Cass. Civ., sez. I, sentenza 9 settembre 2004, n. 18182; Cass. Civ., sentenza 25 febbraio 1983, n.1455 e così il Tribunale di Napoli, 2 febbraio 2002). Orbene, il contratto notarile si è detto – indica soltanto la somma messa a disposizione dei correntisti. Si tratta, tuttavia, di documenti successivi ed esterni rispetto all’atto ricevuto dal notaio, del quale non possono integrare il contenuto al fine del rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 474 cpc.
Nello stesso senso ricordiamo, la pronuncia del Tribunale di Udine, prima: “la certezza del credito deve risultare dallo stesso titolo esecutivo e non da altri documenti non dotato da tale efficacia” (Tribunale Udine, sentenza 25.11.2004), e quella del Tribunale di Mantova Sez. Civ. II 22.09.2004, poi, secondo cui, l’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, per avere la qualità di titolo esecutivo relativamente ad una obbligazione pecuniaria, deve essere autosufficiente per dare contezza della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di talchè il rinvio ad altra documentazione non omogenea, fa sì che l’atto non possa assurgere a titolo esecutivo.
Ebbene, diversamente non può dirsi neanche nell’ipotesi dell’esistenza di un atto di concessione di ipoteca volontaria posta a garanzia di debiti maturati tra il debitore principale e l’istituto bancario per contratti di apertura di conto corrente, anticipazioni fatture e finanziamenti.
Come, giustamente, affermato dal Tribunale di Asti, questo non contiene di per sé l’accertamento di un credito certo, liquido ed esigibile idoneo ad instaurare una procedura esecutiva, a meno che lo stesso non sia seguito da una volontà costitutiva o ricognitiva del debito proveniente dal debitore principale.
A fortiori, deve escludersi che la mera affermazione peraltro – di soggetti terzi all’obbligato principale circa l’esistenza di un debito possa costituire idoneo titolo esecutivo comprovante l’esistenza di un diritto di credito.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 154/2013