ISSN 2385-1376
Testo massima
La Legge di Stabilità, approvata il 21 dicembre 2012, ai commi da 189 a 206 dell’art.2, ha introdotto rilevanti modifiche al codice antimafia, che interessa la tutela dei terzi creditori per il periodo antecedente l’entrata in vigore del codice stesso.
In particolare, sono inibite le azioni esecutive sui soli beni confiscati, per cui è esclusa qualsiasi inibitoria per le procedure mobiliari ed immobiliari pendenti durante la fase del sequestro e fino al provvedimento di confisca definitivo, con la conseguenza che i pignoramenti sui beni caduti in sequestro non possono essere sospesi e proseguono fino all’eventuale acquisizione definitiva.
Per l’effetto, tutti gli oneri e i pesi iscritti o trascritti sui beni confiscati sono estinti di diritto e, quindi, cancellati con effetto retroattivo.
I terzi creditori, che hanno iscritto ipoteca e/o trascritto il pignoramento prima della trascrizione del sequestro ovvero sono intervenuti nell’esecuzione iniziata da altri creditori con il pignoramento trascritto prima della trascrizione del sequestro, devono, a pena di decadenza, nel termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proporre domanda di ammissione del credito nelle forme dell’incidente di esecuzione disciplinato dagli artt.666 e segg. cpp, innanzi al Giudice della prevenzione.
Si apre, dunque, un procedimento nel corso del quale il Giudice deve accertare la sussistenza e l’ammontare del credito e verificare che l’escussione del restante patrimonio sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati, e che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, salvo eventuale prova del creditore di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale e nel caso di titoli di credito che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.
All’esito di tale verifica, il credito viene ammesso al pagamento, con ordinanza impugnabile, dandone immediata comunicazione all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di ammissione del credito, l’Agenzia Nazionale individua i beni del valore di mercato complessivo non inferiore al doppio dell’ammontare degli ammessi e poi procede alla liquidazione.
Il ricavato è versato al Fondo Unico Giustizia e destinato alla gestione separata per il tempo necessario al pagamento dei creditori.
Terminata la liquidazione, l’Agenzia Nazionale individua per ciascun bene i creditori che hanno diritto a soddisfarsi, predispone il piano di pagamento e lo comunica agli stessi con raccomandata ovvero a mezzo pec.
Quanto all’ordine di soddisfacimento dei creditori, la Legge di Stabilità ha rinviato all’art. 61 del D.Lgs 159/2001 ed in particolare al seguente ordine:
1).pagamento dei crediti prededucibili;
2).pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3).pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.
È, tuttavia, da segnalare che è stato posto un limite al pagamento, che complessivamente non potrà essere superiore al minor importo tra il 70 per cento del valore del bene ed il ricavato dall’eventuale liquidazione dello stesso.
Avverso il piano di pagamento i creditori – entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione – possono proporre opposizione innanzi il Tribunale del luogo che ha disposto la confisca, con applicazione delle norme previste dagli articoli 737 e segg. cpc., e competente a decidere è il Tribunale in composizione monocratica.
All’esito delle operazioni di pagamento dei crediti, le somme che residuano dalla liquidazione e, dunque, dalla gestione separata, affluiranno, al netto delle spese, al Fondo Unico Giustizia.
Per i beni confiscati in data successiva all’entrata in vigore della legge, il termine decorre dal momento in cui la confisca è divenuta definitiva; in tal caso l’Agenzia deve provvedere alle operazioni suindicate entro 12 mesi dal suddetto termine, comunicando ai creditori, a mezzo di posta elettronica certificata ovvero di avviso da inserire sul sito Internet, la scadenza del termine per la proposizione delle domande di ammissione e/o ogni utile informazione per agevolarne la presentazione.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 153/2012