ISSN 2385-1376
Testo massima
Il compenso per prestazioni professionali, che non sia stato convenzionalmente pattuito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale.
Ne deriva che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione deve essere individuato, in base all’art.1182, ultimo comma, c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16828/2007 proposto da:
CLIENTE;
– RICORRENTE –
contro
AVVOCATO;
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 333/2006 del TRIBUNALE DI CATANIA SEDE DISTACCATA di ACIREALE, depositata il 30/12/2006 R.G.N. 12369/05;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CLIENTE R.F. propose opposizione al D.I. n. 382 del 2004 del Giudice di Pace di Acireale emesso in favore dell’ AVVOCATO T. A., con il quale le si ingiungeva il pagamento di Euro 1.274,45 per compensi professionali spettanti al medesimo Avvocato, a seguito dell’attività prestata in occasione di una transazione fra la stessa CLIENTE R., datrice di lavoro, e tale S.G.d.G., assistito da detto Avvocato.
L’opponente deduceva che nulla era dovuto a quest’ultimo perchè l’accordo transattivo di cui sopra è datato 1 febbraio 2001, mentre la copia notificata del ricorso, redatto dall’ AVVOCATO T. è datato 13 febbraio 2001.
Chiedeva pertanto revocarsi il decreto ingiuntivo e dichiararsi infondata la pretesa avversaria.
L’opponente eccepiva inoltre l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Acireale, essendo competente quello di Catania.
Il Giudice di Pace di Acireale confermava il D.I..
Formulava appello CLIENTE R.F. riproponendo l’eccezione di incompetenza territoriale; la violazione della Legge Professionale n.578 del 1933, art.68; l’inosservanza dell’onere della prova dell’attività svolta da parte del professionista.
Il Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Acireale ha rigettato l’appello.
Propone ricorso per cassazione CLIENTE R.F. con tre motivi.
Resiste con controricorso AVVOCATO T.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il PRIMO MOTIVO parte ricorrente denuncia “Falsa applicazione dello art.1182 cc, comma 4, in relazione all’art.360 cpc, n.2. Violazione della norma sulla competenza territoriale“.
Sostiene parte ricorrente che, a norma dell’art.1182 cc, comma 4, la competenza territoriale ad emettere il D.I. opposto è quella del Giudice di Pace di Catania, ove l’opponente aveva la residenza al tempo sia della liquidazione dei compensi da parte del consiglio dell’ordine, sia dell’emissione e notifica del D.I..
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti, il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art.20 cpc, seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’art.1182 cc, u.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., 12 ottobre 2011, n. 21000).
L’impugnata sentenza ha correttamente affermato che la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell’Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art.1182 cc, u.c.) e non in quello del creditore (art.1182 cc, comma 3).
Ha tuttavia errato perchè non ha tenuto conto che la residenza della debitrice CLIENTE R.F. si trova a (OMISSIS), proprio nel luogo in cui le è stato notificato il decreto ingiuntivo.
Pertanto competente per territorio è il Giudice di Pace di Catania.
Con il SECONDO MOTIVO parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 64 n.1578/33, in relazione all’art. 360 cpc, n. 3. Falsa applicazione della norma“.
Con il TERZO MOTIVO parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art.2697 cc, in relazione all’art. 360 cpc, nn.3 e 5“.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri.
In conclusione deve essere accolto il primo motivo, assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata e dichiarazione della competenza del Giudice di Pace di Catania.
Per l’incertezza della lite si compensano le spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata; dichiara la competenza del Giudice di Pace di Catania e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
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Numero Protocolo Interno : 150/2013