ISSN 2385-1376
Testo massima
Il versamento del prezzo è disciplinato dall’art. 585 cpc, che dispone che “L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento“.
In giurisprudenza si è discusso se siffatto termine sia o meno sottoposto alla sospensione feriale dal primo agosto al quindici settembre. Sul punto, pur se vi sono sentenze che hanno statuito che il termine, operando all’interno del processo, abbia natura processuale e, come tale, dovrebbe ritenersi sospeso, è opportuno che l’aggiudicatario esamini attentamente l’ordinanza di vendita o contatti il professionista delegato per conoscere se il Tribunale, innanzi al quale si svolge la procedura, aderisca a tale orientamento ovvero ritenga che il termine non sia sottoposto alla sospensione feriale.
L’inadempienza dell’aggiudicatario è disciplinata dal successivo art. 587 cpc, che dispone :
“Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza“.
Alla luce di tale norma, dunque, se il prezzo dell’aggiudicazione non è versato nel termine stabilito, il Giudice:
– dichiara la decadenza dell’aggiudicazione;
– pronunzia la confisca della cauzione a titolo di multa;
– dispone un nuovo incanto;
– emette un decreto di condanna contro l’aggiudicatario decaduto al pagamento dell’eventuale differenza tra il nuovo prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione, e quello raggiunto nel precedente incanto.
Il decreto che dichiara la decadenza è impugnabile da parte dell’aggiudicatario con l’opposizione agli atti esecutivi.
La cauzione, di cui viene dichiarata la perdita, concorre a formare, qualunque sia il prezzo che si ricava dal successivo incanto, la massa attiva da distribuire tra i creditori.
Se il prezzo che si ricava dal nuovo incanto è pari o superiore a quello della vendita precedente, l’aggiudicatario inadempiente subisce esclusivamente la confisca della cauzione.
Viceversa: se il prezzo che si ricava nel nuovo incanto unito alla cauzione confiscata è inferiore a quello conseguito nell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto anche al pagamento della differenza, ai sensi del secondo comma dell’art. 567 cpc, tra il prezzo che si sarebbe ricavato dalla vendita precedente e quello che si ricava dal nuovo incanto unito alla cauzione confiscata.
Il decreto di condanna per la differenza è titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione viene assegnato il credito da esso portato ovvero, se prima della distribuzione l’aggiudicatario inadempiente ha versato la differenza, la predetta viene distribuita insieme alla somma ricavata.
È bene evidenziare che l’aggiudicatario non può sospendere il pagamento del saldo del prezzo senza incorrere in decadenza, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento ovvero deducendo l’assenza di colpa.
Tuttavia, la Cassazione con la sentenza n. 6940 del 19/6/1995 ha affermato che le valutazioni sulla imputabilità dell’inadempimento potrebbero essere rilevanti ai fini della condanna per differenza, precisando che l’imputabilità, nel caso di mancato versamento del saldo, può essere messa in discussione solo sotto il profilo della colpevolezza in relazione ad una situazione che legittima normalmente il ricorso all’autotutela e non per quanto riguarda la possibilità della prestazione.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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