ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di spese processuali la compensazione totale o parziale tra le parti è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve esplicitamente indicare nella motivazione della sentenza atteso il tenore dell’art. 92, secondo comma cpc.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5235 del 01/03/2013, nel ribadire il suespresso principio ha altresì precisato che l’obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente, come previsto dall’art. 92 cpc, comma 2, i giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione delle spese, non può ritenersi assolto ove egli effettui generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta.
È necessario che il giudice esponga, in modo chiaro l’indicazione delle specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia che hanno determinato la detta compensazione in relazione alla presenza dei gravi ed eccezionali ragioni.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23235/2011 proposto da:
P.A.;
– RICORRENTE –
contro
ROMA CAPITALE;
– INTIMATA
avverso la sentenza n. 14523/2010 del TRIBUNALE di ROMA del 17.6.2010, depositata il 28/06/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Si riporta di seguito la relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c.:
“Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma,pronunziando sull’appello avverso quella n. 51740/08 del Giudice di Pace in sede,appellata in punto di regolamento delle spese dall’avv. P. A., che, pur vedendosi accogliere l’opposizione avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 126 bis C.d.S. (omessa comunicazione dei dati del conducente del proprio veicolo, rimasto non identificato, autore di una precedente violazione stradale), per mancata notificazione del verbale presupposto, aveva subito la compensazione totale delle spese del giudiziosa rigettato il gravame, cui aveva resistito il Comune di Roma, compensando anche le spese di secondo grado.
Ha ritenuto il giudice di appello che i motivi di compensazione, indicati dal primo giudice ex art. 92 c.p.c., comma 2, nella natura della decisione per difetto di idonea prova e la gratuità del rito potessero meglio individuarsi nella circostanza che l’opposizione era stata accolta per motivi che prescindono dall’accertamento di merito circa la effettiva commissione della infrazione.
Ricorre contro tale sentenza il P., con unico motivo, deducente illogicità ed insufficienza della motivazione.
Non resiste l’amministrazione.
Il ricorso, ad avviso del relatore, è manifestamente fondato.
L’obbligo per il giudice di merito di indicare esplicitamente come previsto dall’art.92 cpc, comma 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 263 del 2005 (nella specie ratione temporis applicabile), gli altri giusti motivi (diversi dalla reciproca soccombenza) comportanti la compensazione totale o parziale delle spese, può ritenersi assolto soltanto con l’indicazione di specifiche circostanze o concreti aspetti della controversia,e non anche con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alle particolari disposizioni che lo regolano o alla natura delle questioni trattate o, ancora, alla limitata attività difensiva svolta (v. tra le altre, Cass. nn 26897/11, 15413/11).
Nella specie il giudice di appello, a fronte di una motivazione di primo grado IN PARTE GENERICA, IN PARTE INCOMPRENSIBILE e per il resto incongrua (l’esercizio della facoltà di difendersi in proprio ex art.86 cpc, per gli avvocati costituisce pur sempre dispendio di attività professionale), ha ritenuto di emendarla con la considerazione che l’opposizione fosse stata accolta su una questione preliminare, senza esame del merito (neppure delibato), che tuttavia ritenersi del pari inidonea al riguardo, risolvendosi nel riferimento a ragioni che comunque non escludevano o attenuavano la soccombenza dell’amministrazione opposta, che con la contestazione del secondo verbale, senza aver notificato il primo, aveva comunque dato causa al giudizio.
Si propone,conclusivamente, l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata,non potendo in questa sede provvedersi direttamente ex art.384 cpc, comma 2, u.p., essendo stato il ricorso accolto per vizio di motivazione in relazione all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito.
Roma 19 novembre 2012.
Il Cons. rel. L. Piccialli“.
Tanto premessoci collegio, dato atto che alla surriportata relazione non hanno seguiti osservazioni delle parti o del P.G., condividendo integralmente le ragioni di accoglimento esposte dal relatore, decide in conformità alla conseguente proposta.
Sulle spese del presente giudizio di legittimità provvederà il giudice del rinvio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata limitatamente al regolamento delle spese dei due gradi di giudizio e rinvia,anche per la pronunzia su quelle di cassazione,ad altro magistrato del Tribunale di Roma.
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Numero Protocolo Interno : 117/2013