ISSN 2385-1376
Testo massima
Al fine di valutare la tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo la parte che richiede la notifica dell’atto di opposizione deve attivarsi, qualora provveda tramite Ufficiale Giudiziario, entro il termine perentorio con consegna dell’atto per tale incombente anche all’ultimo giorno ma, pur sempre, entro l’orario regolamentare dell’ufficio addetto alla notifica;
Qualora l’Ufficiale Giudiziario attesti per iscritto di aver ricevuto l’atto ad una certa ora, oltre l’orario d’ufficio, grava sulla parte notificante, fornire rigorosa prova che detta attestazione è relativa solo al superamento dell’orario per il ricevimento delle notifiche urgenti e non già per il ricevimento degli atti non urgenti, pertanto, effettuato tempestivamente al fine di contrastare l’eccezione di improcedibilità.
Tale prova può essere fornita anche mediante certificazione integrativa dell’Ufficio competente che indichi gli orari di apertura al pubblico per il ricevimento degli atti urgenti ovvero degli atti non urgenti
L’accettazione di un atto oltre l’orario consentito, per disponibilità del singolo incaricato, non rileva per una valutazione positiva in ordine alla tempestività dell’attività del notificante.
Tali principi sono stati espressi dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 28 febbraio 2013 ove è stata dichiarata improcedibile l’opposizione proposta da un debitore atteso che la notifica è stata giudicata tardiva in quanto oltre il termine perentorio di 40 giorni.
In tale sentenza sono stati affrontati in modo chiaro e logico tutti gli oneri processuali che deve affrontare una parte che consegna l’atto giudiziario per la notifica “oltre l’orario previsto” con la dicitura URGENTE al fine di non incorre nella sanzione della inammissibilità.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE PIACENZA:
SENTENZA 28 FEBBRAIO 2013
ROSA MEVIO Camiceria A. di Rosa Mevio;
contro
GIALLO G. SPA;
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 ottobre 2011 la GIALLO G. SPA, quale procuratrice speciale di F. s.r.l., corrente in Brescia, in persona del legale rappresentante, dopo aver premesso di vantare nei confronti dell’impresa individuale ROSA MEVIO, titolare della ditta Camiceria A. di ROSA MEVIO, un credito di euro 131.830,57 per scoperto dei conti correnti n 4337/49 e n 1262/93 nonché relativo al conto corrente con garanzia ipotecaria n 4524/64 , tutti accesi presso la BANCA A.R.L., esponeva che, non avendo ottenuto la soddisfazione delle sue pretese, si era vista costretta ad agire in sede monitoria.
Con provvedimento emesso in data 14 novembre 2011 il Tribunale di Piacenza ingiungeva alla debitrice il pagamento dell’importo indicato, avverso il quale proponeva opposizione ROSA MEVIO assumendo, in principalità, di nulla dovere avendo già estinto tutte le posizioni debitorie a suo carico; in subordine, contestava la quantificazione del suo debito avendo la convenuta, a suo avviso, conteggiato voci non dovute quali le commissioni di massimo scoperto, ovvero gli interessi anatocistici o gli interessi ultralegali secondo gli usi di piazza.
Nel giudizio si costituiva la GIALLO G. SPA la quale, preliminarmente, eccepiva l’improcedibilità ovvero l’inammissibilità dell’opposizione, in quanto instaurata tardivamente oltre i termini di legge e, in subordine, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
In considerazione delle portata eventualmente assorbente dell’eccezione preliminare svolta da parte convenuta il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale l’udienza del giorno 28 febbraio 2013 all’esito della quale dava lettura della sentenza
La difesa di GIALLO G. SPA ha, preliminarmente, eccepito l’improcedibilità dell’opposizione svolta dall’attrice assumendo che essa sarebbe stata proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsti per l’opposizione..
All’udienza del giorno 20 novembre 2012 la convenuta ha, quindi, ulteriormente evidenziato come la copia dell’atto di opposizione a lei notificata non riporti la data di consegna dell’atto di citazione all’ufficio addetto alle notifiche e, da ultimo, nelle note autorizzate, ha sottolineato come nell’originale notificato lo stesso Ufficiale Giudiziario avesse annotato a penna che l’atto era pervenuto alle ore 12,00 oltre l’orario previsto.
Ciò premesso, si rileva che dall’esame dei documenti prodotti si possono considerare accertate le seguenti emergenze processuali.
In data 14 dicembre 2011 l’ufficiale giudiziario dava atto di non aver reperito l’ingiunta per la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Piacenza che, pertanto, veniva notificato ai sensi dell’art 40 cpc. e veniva, quindi, ritirato presso l’Ufficio postale, dalla stessa parte opponente in data 24 dicembre 2011.
Successivamente, come attestato dall’esame dell’originale dell’atto di opposizione poi notificato alla GIALLO S.P.A., la difesa di parte opponente si recava per eseguire tale adempimento presso l’Ufficio degli Ufficiali Giudiziari di Piacenza ove l’addetta, A.G (omissis) , procedeva ad apporre il proprio timbro e la propria sigla con il timbro 2 febbraio 2012 nella parte sottostante il cronologico 1859 riportante la distinta delle spese di notifica, mentre nella parte iniziale dell’atto, a penna , l’Ufficiale Giudiziario vergava la seguente dicitura ” pervenuto alle ore 12,00 oltre l’orario previsto” apponendo sotto di essa la scritta “urgente” con un timbro, ed altra data, a penna, 3/2. Sempre dalla lettura del testo in originale emerge che sia il timbro dell’ufficiale giudiziario, sia la data “2 febbraio 2012” che la dicitura “urgente“, apposta sempre con il timbro, venivano redatti sopra la bianchettatura di una sottostante scritta rimasta così coperta.
Da ultimo risulta sempre in atti che l’atto di citazione in opposizione perveniva al domicilio di parte opposta il giorno 3 febbraio 2012.
Ciò precisato, non pare, in primo luogo, fondatamente dubitabile la circostanza secondo la quale, avendo l’ingiunta ricevuto notifica del decreto ingiuntivo in data 24 dicembre 2011 il termine perentorio di 40 giorni entro il quale doveva attivarsi per proporre l’opposizione scadesse il 2 febbraio 2012 e non già, come inizialmente prospettato dalla sua difesa, in data 5 febbraio 2012, computando l’inizio della decorrenza di esso dal 27 dicembre (termine per la compiuta giacenza relativa all’avviso di ricevimento ex art.140 cpc).
Ed, invero, avendo l’interessata ritirato la copia a lei destinata il 24 dicembre 2011, non vi è dubbio che il termine di compiuta giacenza per il perfezionamento della notifica nei suoi confronti è stato interrotto con detto ritiro e, pertanto, il termine di 40 giorni per proporre opposizione deve essere computato a decorrere da tale data.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Legittimità nonché della Consulta in tema di notifica, richiamata anche da parte attrice occorre, quindi, ribadire il principio secondo il quale “la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n 69 del 1994 e n 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio” (Cass.sez.L. 13 gennaio 2010, 359; Cass.sez. L, 2 febbraio 2007, 2261; ).
Ne consegue che, al fine di una tempestiva notifica dell’opposizione, è sufficiente che il soggetto notificante si attivi, consegnando l’atto, all’Ufficiale giudiziario entro il 40esimo giorno dalla notifica a lui del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non essendo, invece, a lui addebitabile la circostanza secondo la quale l’atto venga poi recapitato al destinatario in un momento successivo, dipendendo ciò dall’attività e dall’organizzazione del lavoro dello stesso Ufficiale Giudiziario per quanto di sua competenza.
Una volta così richiamati i principi generali enunciati dalla Corte di Legittimità, delicato e diverso problema sottoposto all’esame del Tribunale è quello posto dalla peculiare fattispecie in esame, relativa ad un atto pervenuto nella disponibilità del soggetto addetto alla notifica, Ufficiale giudiziario, il quale al momento della sua ricezione, ha apposto su di esso la propria sigla e il proprio timbro, nella data del 2 febbraio 2012, cioè nell’ultimo giorno utile per il notificante, ma in un orario, le ore 12,00 come indicato a penna nell’atto medesimo, successivo a quello previsto dovendosi verificare se tale dato abbia ai presenti fini una sua rilevanza.
Sul punto, ritiene questo Giudice, necessario richiamare la giurisprudenza della Corte di Legittimità la quale , anche in epoca recente ha, proprio con riguardo ad una fattispecie peculiare e assimilabile a quella in oggetto, formulato significative statuizioni.
In particolare si è affermato che ” il principio secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona con la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario pone a carico del notificante , a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardività della notifica, l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell’avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di apertura dell’ufficio al servizio, mentre è irrilevante che la registrazione sul registro dell’ufficiale giudiziario sia avvenuta successivamente, trattandosi di dato imputabile all’organizzazione interna dell’Ufficio .In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, il quale risultava depositato l’ultimo giorno ma in orario in cui l’organizzazione dell’ufficio non consentiva la ricezione delle richieste urgenti ai fini della loro evasione , ed era quindi stato caricato sul registro dell’ufficiale giudiziario solo il giorno successivo” ” (Cass. sez.Unite, 1 giugno 2010, 13338;).
Ed, ancora, si è ribadito che, ai fini di valutare la tempestività o meno dell’attività del notificante occorre che questi fornisca rigorosa prova in ordine all’aver consegnato il plico agli Ufficiali Giudiziari nell’orario regolamentare in cui gli uffici rimangono aperti al pubblico dal momento che, “la scadenza del termine si verifica all’ora regolamentare di chiusura dell’ufficio giudiziario al pubblico, anche se , dopo tale ora, questo sia stato trovato aperto e l’atto sia stato accettato dal cancelliere” (Consiglio di Stato sez.V, 2 novembre 2011, 5836; Cass.sez. I, 16 luglio 2005, 15103;Cass.sez. III, 24 agosto 1983, 5468; Cass.sez.Unite, 8 aprile 1976, 1226; Cass.sez.I, 15 gennaio 1973, 125;Cass.sez.I, 20 marzo 1972, 853;).
Da ultimo si è anche precisato come, in caso di contestazione, la parte interessata a provare la tempestività dell’atto ben possa produrre una certificazione integrativa che attesti che esso è, in ipotesi, pervenuto presso l’Ufficio competente entro l’orario regolamentare per l’apertura al pubblico e non già oltre ad esso rilevando tale dato ai fini della fondamentale qualificazione dell’attività del notificante come più o meno tempestiva .
Tornando, quindi, alla fattispecie in esame occorre rilevare come l’attestazione in precedenza esaminata, riportata sull’originale dell’atto di opposizione, non consenta di ritenere provata, come prospettato dalla difesa di parte attrice, nelle sue note conclusive, che l’atto sia certamente pervenuto all’Ufficiale Giudiziario che lo ha ricevuto, entro l’orario regolamentare di Ufficio e non, piuttosto, oltre ad esso a seguito di discussioni e di contestazioni insorte tra il difensore e l’Ufficiale giudiziario, come peraltro, riferito dalla parte nelle note conclusive.
Ed, invero, non si può non osservare come sull’originale l’Ufficiale giudiziario, come non contestato, abbia espressamente annotata la dicitura ” pervenuto alle ore 12,00 oltre l’orario previsto“.
Orbene, tale puntualizzazione, diversamente da come prospettato da parte attrice, che sul punto non ha ritenuto di integrare eventualmente con una certificazione dell’ufficiale Giudiziario il significato dell’attestazione medesima, in ordine agli orari all’epoca praticati da quell’Ufficio, ben può essere intesa, secondo il suo significato letterale, nel senso che l’atto di opposizione sia stato consegnato per la notifica oltre l’orario regolamentare e, pertanto, tardivamente, (come affermato dalla giurisprudenza di Legittimità), così come, in astratto, potrebbe significare che esso è pervenuto semplicemente oltre l’orario regolamentare previsto solo per le notifiche urgenti ma, comunque , entro l’orario regolamentare, forse più ampio, previsto dall’Ufficio per ricevere atti non urgenti e, pertanto, in modo tempestivo.
Né, sul punto, si può ipotizzare, a giustificazione del ritardo, che la conoscenza di tali orari non sia possibile ovvero, al contrario, che costituisca fatto notorio, non appena si consideri come si verta, pur sempre, nell’ambito di una conoscenza di orari di uffici aperti al pubblico con orari determinati a prescindere dalla flessibilità e disponibilità o meno a rimanere presente, del singolo addetto.
All’esito delle valutazioni esposte si impone, pertanto, in assenza di rigorosa prova da parte del soggetto notificante, che renda univoco il tenore della dicitura in esame, in ordine alla tempestività della notifica con riguardo alla vicenda del tutto peculiare in oggetto, la declaratoria di tardività dell’opposizione così come eccepito dalla difesa di parte convenuta e come, peraltro, rilevabile d’ufficio dal Giudice, con conseguente dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Avendo, da ultimo, l’opponente prospettato che, nel caso di specie, sarebbe comunque configurabile la fattispecie di cui all’art.650 cpc relativa all’ipotesi di opposizione tardiva , rileva questo Giudice come tale richiesta non possa trovare nella presente sede esame , presupponendo una situazione di fatto ed allegazioni di elementi del tutto estranei al tema del contendere oggetto del giudizio come articolati nell’atto introduttivo.
In considerazione della peculiarità della fattispecie in esame, sussistono, comunque, gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali
PQM
IL TRIBUNALE DI PIACENZA definitivamente pronunciando così provvede:
DICHIARA
improcedibile l’opposizione proposta da CAMICERIA A. di ROSA MEVIO impresa individuale nei confronti della GIALLO G. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore e per l’effetto
DICHIARA
esecutivo il decreto ingiuntivo n 1692 emesso dal Tribunale di Piacenza il giorno 14-15 novembre 2011 in favore della GIALLO G. SPA in persona del legale rappresentante;
DICHIARA
integralmente compensate tra le parti le spese processuali ;
Così deciso in Piacenza,il giorno 28 febbraio 2013
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Schiaffino
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Numero Protocolo Interno : 112/2013