ISSN 2385-1376
Testo massima
È accaduto che in un giudizio di lavoro i documenti prodotti dal ricorrente che aveva iscritto la causa a ruolo per via telematica, risultavano inutilizzabili per disguidi tecnico-informatici per cui il Giudice, rilevata l’impossibilità di accedere al fascicolo, ha dichiarato la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di ogni altro successivo atto del presente procedimento.
In particolare, il Tribunale ha rilevato una lesione del contraddittorio (tempestivamente eccepita dalla resistente) atteso che la parte non ancora costituita in giudizio ed il suo difensore munito di procura devono essere posti nella condizione di poter consultare sia il fascicolo d’ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere a norma dell’art.76 disp. att. cpc
Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.
Orbene da tale decisone sono chiare le seguente considerazioni:
– una volta prodotti i documenti sarà bene accertarsi che il processo di trasmissione abbia avuto successo in quanto ogni disguido tecnico informatico cadrà a carico della parte processuale che ha prodotto i documenti;
– la tecnologia esistente è ancora insufficiente presenta ancora dei bangs atteso che il sistema tecnico-informatico non è in grado di garantire la perfetta funzionalità dovrebbe essere previsto un sistema per il riscontro della leggibilità dei documenti;
– il sistema normativo del processo telematico non è aggiornato alla realtà in quanto avrebbe dovuto prevedere una specifica norma che consenta la riammissione in termini ove sorgano disguidi informatici per problemi tecnici non imputabili alla parte.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art. 76. (Potere delle parti sui fascicoli) disp. att. cpc
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
Art. 77.(Ritiro del fascicolo di parte) disp. att. cpc
Per ritirare il proprio fascicolo a norma dell’articolo 169 del Codice, la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.
In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione di esso.
Art. 744 (Copie o estratti da pubblici registri) cpc
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 8 FEBBRAIO 2013
GIUDICE GIORGIO MARIANI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico inviato in data 18 settembre 2012, un LAVORATORE ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di FARMACEUTICA GIALLO s.p.a.
Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente di FARMACEUTICA GIALLO S.P.A. con la qualifica di Impiegato B/1 CCNL Industria Chimico Farmaceutica 30 novembre 2007.
A seguito di cessione di ramo d’azienda, a FARMACEUTICA GIALLO s.p.a. era subentrata FARMACEUTICA VIOLA.
Con tale contratto FARMACEUTICA VIOLA aveva acquisito da FARMACEUTICA GIALLO S.p.A. i lavoratori dipendenti tra Informatori Scientifici del Farmaco (ISF), Area Manager (AM) e Specialist.
A norma di contratto, la cessionaria s’era impegnata a non dichiarare lo stato di crisi e a non avviare procedure di licenziamento nei tre anni successivi alla sua sottoscrizione.
Tuttavia, dai bilanci della FARMACEUTICA VIOLA sin dal 2004/2005 si poteva facilmente inferire un indebitamento che era cresciuto dai 53 milioni di euro del 2004 ai 105 milioni del 2005 mentre dal bilancio allegato del 2007 primo trimestre 2008 si legge un indebitamento (nonostante il passaggio di liquidità con i TFR dei ceduti) al 31 marzo 2007 di 145 milioni di euro crescente da tale data al momento del bilancio breve del 2008.
Dunque, in alcun modo FARMACEUTICA VIOLA poteva assorbire, a tutela della occupazione, centinaia di ISF salvo che per acquisire i TFR e, pertanto, acquisire liquidità.
Nel dicembre 2007, dopo che nell’ottobre 2007 aveva proceduto all’acquisizione del ramo d’azienda dalla FARMACEUTICA GIALLO S.p.a. (con il trasferimento alle sue dipendenze di altri 108 lavoratori tra ISF ed AM), FARMACEUTICA VIOLA aveva preannunziato l’avvio delle procedure ex art. 24 L. 223/91, dapprima denunziando un esubero di 200 unità, poi elevato, nei mesi successivi, ad altre 250.
Nel marzo 2008 era stato concordato il ricorso alla CIGS (inizialmente escluso) addivenendo ad un’intesa secondo la quale i lavoratori interessati sarebbero stati individuati “secondo criteri di efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia”.
Pertanto, il LAVORATORE riferiva che vi fossero dubbi sulla diligenza con cui FARMACEUTICA GIALLO s.p.a. aveva valutato, ai fini dell’alternativa al licenziamento collettivo, la cessione degli annunciati esuberi a FARMACEUTICA VIOLA stante la situazione finanziaria di quest’ultima.
L’11 gennaio 2008, con una prima comunicazione inviata alla ASSOLOMBARDA ed alle R.S.U., FARMACEUTICA VIOLA aveva avviato le procedure di riduzione del personale (nel numero di 200 Informatori Scientifici del Farmaco, ISF) ex artt. 24 e 4 L. 223/91.
Con una seconda nota del 25 febbraio 2008, a distanza di un mese e mezzo dalla prima, FARMACEUTICA VIOLA, adducendo un repentino aggravamento della sua situazione economica, dovuto ad uno squilibrato rapporto costi-ricavi, aveva comunicato l’allargamento ad ulteriori 250 unità della platea di personale da sottoporre a procedura di mobilità (per un totale così di 450 unità).
La situazione di FARMACEUTICA VIOLA si era delineata come insolvenza, atteso che, nonostante il ricorso agli ammortizzatori sociali, aveva condotto, in data 14 gennaio 2011, al fallimento.
A parere del ricorrente, la situazione finanziaria ed industriale di FARMACEUTICA VIOLA appariva fortemente inadeguata già al momento della stipula del contratto di cessione di azienda con Pf. atteso che degli allegati bilanci si può evincere che a fine 2005 la FARMACEUTICA VIOLA metteva a bilancio un indebitamento complessivo di 130.000.000 di Euro.
Pertanto, a prescindere dalle conseguenza di tipo biologico sul quadro psicologico del ricorrente, il licenziamento collettivo era il frutto di aperte violazioni degli accordi garantiti dal contratto di cessione.
LAVORATORE rimarcava problemi di accesso al credito e di disagio economico della famiglia. Il danno patrimoniale era rappresentato dal peggioramento della stabilità lavorativa che aveva compromesso il livello di vita complessivo, con la conseguente domanda di cui al petitum.
Si costituiva FARMACEUTICA GIALLO S.P.A., eccependo la sottoscrizione, presso l’Assolombarda di Milano, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, definitivo ed inimpugnabile ex artt.2113 cc e 411 cpc.
Riferiva anche la convenuta, quanto alla procedura telematica, di un vizio del contraddittorio poiché la difesa della società non aveva potuto esaminare alcuno dei documenti avversari prodotti insieme al ricorso telematico.
All’udienza dell’8 febbraio 2013, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La costituzione in giudizio del ricorrente va dichiarata nulla.
FARMACEUTICA GIALLO s.p.a. rileva infatti che al suo Difensore, pur tempestivamente munito di procura alle liti, non era stato possibile accedere ai documenti elencati nell’atto introduttivo telematico del giudizio e prodotti (pure telematicamente) da LAVORATORE
Non era stato infatti possibile da parte della Cancelleria, né da parte del giudice designato, inviare a detto Difensore i documenti nel formato telematico.
Cosicché “la scrivente difesa non ha potuto esaminare alcuno dei documenti avversari” (pag. 4 della memoria FARMACEUTICA GIALLO s.p.a.).
La circostanza è stata confermata davanti al giudice, nel corso dell’udienza di discussione.
2. Come è noto, la parte non ancora costituita in giudizio ed il difensore munito di procura possono consultare sia il fascicolo d’ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere (art.76 disp.att. cpc).
Tale disposizione costituisce una species della norma di cui all’art.744 cpc che dispone che “I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti (..)“.
L’art. 76 cit. illustra la funzione dei fascicoli d’ufficio e di parte e si pone al centro dell’effettiva realizzazione del principio del contraddittorio.
Infatti, la parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella condizione di avere un’adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di decidere se costituirsi a propria volta in giudizio (oppure no) ed al fine di decidere come approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta.
Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito.
Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico.
Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente (i documenti – e quindi il fascicolo di parte – sono consustanziali a questa attività processuale: art.165 cpc) e di ogni altro successivo atto del presente procedimento.
La nullità della costituzione in giudizio del ricorrente comporta di conseguenza la sanzione dell’improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della controparte.
3. Ricorrono eccezionali ragioni (legate alla novità ed ai problemi del rito telematico) per compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, ex art.92, 2° comma, cpc.
PQM
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di conseguenza l’improcedibilità dell’azione;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
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Numero Protocolo Interno : 103/2013