ISSN 2385-1376
Testo massima
L’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata PRIMA della deposizione del teste, laddove non è seguita dalla SUCCESSIVA ECCEZIONE di nullità della deposizione resa (in seguito all’escussione del teste) comporta la sanatoria ex art.157, comma 2, cpc per acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’art.246 cpc è dettato nell’esclusivo interesse delle parti; e che la sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla SUCCESSIVA ECCEZIONE di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda.
Così si è pronunziato il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 13/02/2013 precisando che ove una parte, in sede di prova testimoniale, voglia contestare la capacita di teste a rendere la deposizione al fine di mantenere ferma la detta eccezione, dovrà compiere una duplice attività, in particolare:
a) PRIMA del raccoglimento della prova eccepire l’incapacità a teste;
b) DOPO l’espletamento della prova eccepire la nullità della deposizione resa del teste.
In mancanza si applicherà il disposto dell’art.157 cpc secondo comma il quale prevede che “Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.”
Per tali ragioni il Tribunale non ha preso in considerazione l’eccezione in merito alla incapacità a testimoniare dell’unico teste escusso in quanto era stata sollevata la sola eccezione di incapacità a testimoniare e non anche con la successiva eccezione relativa alla nullità della prova espletata.
Per tali motivi il Tribunale, richiamando peraltro una copiosa giurisprudenza della corte di Cassazione (Sul punto Vi sono numerosi precedente che confermano tale principio – cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 11377/2006, Cass. n. 18068/2005, Cass. n. 5454/2005, Cass. n. 9864/2005, Cass. n. 23468/2004, Cass. n. 22416/2004, Cass. n. 15587/2004, Cass. n. 14587/2004, Cass. n. 9061/2004, Cass. n. 5550/2004, Cass. n. 2995/2004, Cass. n. 17613/2003, Cass. n. 10006/2003, Cass. n. 18040/2003, Cass. n. 9553/2002, Cass. n. 543/2002, Cass. n. 12634/1999, Cass. n. 8066/1999, Cass. n. 3962/1999, Cass. n. 5334/1997), ha dichiarato superata l’eccezione per applicabilità dell’art.157 secondo comma cpc.
Tanto in considerazione del fatto che l’eccezione relativa all’incapacità a testimoniare non ricomprende quella relativa alla nullità della prova per cui SARÀ NECESSARIA UNA DOPPIA ECCEZIONE PER NON INCORRERE IN DECADENZA.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
nella causa RG Civ. n. 4314/2006
ATTORE: P. M. (avv. OMISSIS)
Conclusioni: Foglio allegato
CONVENUTO: B. P. A. s.p.a. (avv. OMISSIS)
Conclusioni: Comparsa di risposta
CONVENUTO: U. s.p.a. già N. A. s.p.a. (avv. OMISSIS)
Conclusioni: Foglio allegato
CONVENUTO: P. T. s.p.a. (avv. OMISSIS)
Conclusioni: Foglio allegato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
– rilevato che, è non contestato dalle parti, e comunque è documentalmente provato, che l’attore P., per il suo viaggio di nozze, ha acquistato un pacchetto turistico con destinazione C. L., offerto dal tour operator P. T. (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), assicurato da N. A. (cfr. all. 2 fascicolo attoreo) e con biglietto aereo della B. P. (cfr. all. 4 fascicolo attoreo);
che nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, è stato smarrito il bagaglio del P. (cfr. all. 6 fascicolo attoreo);
che nonostante l’immediata denuncia dello smarrimento presso lo sportello lost and found dell’aeroporto di C. L., e la successiva denuncia presso lo sportello lost and found dell’aeroporto di Milano al termine del viaggio di rientro (cfr. all. 8 fascicolo attoreo), il bagaglio non è mai più stato rinvenuto, di talché il P. è stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità e medicinali del genere di quelli che aveva nel proprio bagaglio (cfr. all. 9 fascicolo attoreo).
Sulla base di tale narrativa, P. domanda la condanna del vettore B. P. a risarcire, entro il limite del massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999 in 1.170,83, il danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito, danno complessivamente quantificato in euro 1.593,40; la condanna della N. A. a risarcire il danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio andato smarrito e quanto risarcito da B. P., differenza pari ad euro 422,57; la condanna infine di B. P. e P. T., in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché il danno non patrimoniale da cosiddetta vacanza rovinata, complessivamente quantificati in 2.972,15.
Costituendosi in giudizio, resistono i tre convenuti.
La causa è istruita con l’esame dell’unico teste indotto da parte attrice, cioè la moglie in regime di separazione dei beni S. G.;
– ritenuto che, deve ritenersi processualmente provato che il valore degli oggetti contenuti nel bagaglio andato smarrito e di proprietà del P., ammonti ad 1.330.
Infatti, la teste S. ha confermato che i beni smarriti sono quelli analiticamente indicati nell’allegato 7 della citazione, pur se ha chiarito che alcuni di tali beni erano di sua proprietà e non già di proprietà del marito, di talché il valore dei beni andati smarriti di proprietà del P. deve essere ridotto dalla somma richiesta di 1.593,40, alla minor somma di 1.330 (cfr. deposizione teste S. all’udienza del 20/5/2011).
Ogni questione circa la validità della citata deposizione deve infatti ritenersi superata, atteso che l’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa dei convenuti prima della deposizione, non è stata seguita da una successiva eccezione di nullità della deposizione dopo l’assunzione del teste, ciò che comunque comporta la sanatoria ex art.157 comma 2 cpc per acquiescenza della pretesa nullità, sul presupposto che il divieto di cui all’artt. 246 c.p.c. è dettato nell’esclusivo interesse delle parti; e che detta sanatoria opera anche laddove la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare non sia seguita dalla successiva eccezione di nullità della deposizione, poiché la prima non è comprensiva della seconda (cfr. Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 11377/2006, Cass. n. 18068/2005, Cass. n. 5454/2005, Cass. n. 9864/2005, Cass. n. 23468/2004, Cass. n. 22416/2004, Cass. n. 15587/2004, Cass. n. 14587/2004, Cass. n. 9061/2004, Cass. n. 5550/2004, Cass. n. 2995/2004, Cass. n. 17613/2003, Cass. n. 10006/2003, Cass. n. 18040/2003, Cass. n. 9553/2002, Cass. n. 543/2002, Cass. n. 12634/1999, Cass. n. 8066/1999, Cass. n. 3962/1999, Cass. n. 5334/1997).
Del tutto priva di spessore giuridico è poi la contestazione, sollevata dalla difesa di P. T. in sede di discussione orale, in ordine al fatto che il valore dei beni smarriti sarebbe dovuto essere provato con gli scontrini di acquisto, atteso che non esiste sul punto la necessità di prova scritta ad substantiam o ad probationem;
– considerato che, detto che il danno patrimoniale subìto da P. per lo smarrimento del bagaglio è pari a 1.330, consegue che il vettore B. P. deve essere condannato al pagamento della somma di 1.142, pari al massimale attualmente previsto dalla Convenzione di Montreal del 28/5/1999; mentre, sulla base dell’espressa pattuizione del contratto assicurativo stipulato inter partes, la N. A. deve essere condannata a pagare la differenza tra il valore del bagaglio andato smarrito e quanto risarcito da B. P., differenza pari ad 188.
Sulle due somme capitali, all’evidenza debiti di valore in quanto poste risarcitorie, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale, che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est il 23/5/2005, sulla somma via via rivalutata e sino al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità);
– osservato che, nulla deve invece essere riconosciuto a parte attrice in relazione al danno patrimoniale emergente richiesto per le spese sostenute per l’acquisto di alcuni degli oggetti andati smarriti.
Sul punto, deve infatti evidenziarsi che il richiesto risarcimento integra una duplicazione risarcitoria, poiché il danno subìto è già stato risarcito con riferimento al valore dei beni andati smarriti: non è quindi possibile risarcire due volte lo stesso danno subito, una volta accordando il risarcimento corrispondente al valore del bene andato perduto ed una seconda volta accordando il risarcimento corrispondente al valore del prezzo pagato per il nuovo acquisto del bene andato perduto, atteso che detto secondo risarcimento è già stato corrisposto tramite la corresponsione del valore del bene;
– evidenziato che, va invece accolta la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in tutta evidenza connesso agli intuitivi ed inevitabili disagi riconducibili al pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio organizzato in un paese distante migliaia di chilometri, a seguito dello smarrimento di tutto il bagaglio, pregiudizio tanto più grave trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile.
Invero, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle sentenze di Cass. Sez. Un n. 26972-5/2008, la Suprema Corte ha infatti per un verso ribadito la configurabilità ontologica, ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost., del danno non patrimoniale da vacanza rovinata (Cass. n. 7256/2012, Cass. n. 5189/2010, Cass. n. 24044/2009); per altro verso, ha osservato che detto danno deve appunto considerarsi di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze (in questi esatti termini, Cass. n. 7256/2012); per altro verso ancora, ha chiarito che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi (Cass. n. 24044/2009).
Deriva che, in accoglimento della domanda attorea, B. P. e P. T., in solido tra loro, devono essere condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
La valutazione di tale danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art. 1226 cc, e detto giudizio può essere parametrato sul prezzo relativo all’acquisto del pacchetto turistico: essendo detto prezzo pari ad euro 2.868 per 2 persone (cfr. all. 1 fascicolo attoreo), e quindi pari ad euro 1.434 a persona, stimasi equo indicare il danno non patrimoniale subìto nella metà di tale prezzo, e quindi in euro 700, sempre oltre a rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;
– sottolineato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art.91 cpc in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 140/2012, in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41 ed atteso che l’attività degli avvocati si è esaurita dopo la caducazione delle tariffe il 23/7/2012 (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. n. 18920/2012), sono quindi poste a favore della vittoriosa parte attrice ed a carico dei soccombenti convenuti in solido tra loro.
PQM
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
– condanna B. P. s.p.a. a pagare a P. M. 1.142, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;
– condanna Navale Assicurazioni s.p.a. a pagare a P. M. 188, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;
– condanna B. P. s.p.a. e P. T. s.p.a., in solido tra loro, a pagare a P. M. 700, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 23/5/2005 al saldo;
– condanna B. P. s.p.a., N. a. s.p.a. e P. T. s.p.a., in solido tra loro, a rifondere a P. M. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 100 per rimborsi, 3.500 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.
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Numero Protocolo Interno : 93/2013