ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito di un procedimento cautelare per la consegna dei documenti bancari ex art.119 legge bancaria FINALMENTE una pronuncia che realmente rivaluta la problematica giuridica affermando che il fallimento, non può ricorrere impropriamente al procedimento cautelare, dovendo chiarire in che cosa CONCRETAMENTE si potrebbe materializzare il danno grave ed irreparabile che giustifica il ricorso ad uno strumento cautelare ex art.700 cc.
Tale pericolo deve essere valutato in relazione alla circostanza che il fallimento ha la possibilità di percorrere la via ordinaria con la proposizione del procedimento monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo di consegna) per far valere il diritto, atteso che tale strumento, pur senza essere un procedimento cautelare, è però un mezzo idoneo ad una rapida realizzazione della pretesa.
Con tali motivazioni il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2013, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1). al fine di ottenere la consegna dei documenti ex art.119 lb il fallimento deve concretamente indicare il danno grave ed irreperabile, tale da giustificare la proposizione del ricorso ex art. 700 cpc;
2). Il periculum in mora in un procedimento ex art.700 cpc dovrà essere valutato tenendo presente la possibilità di tutelare la situazione mediante il procedimento monitorio (ricorso per decreto ingiuntivo di consegna), che è, un mezzo idoneo ad una rapida realizzazione della pretesa.
Orbene il Tribunale di Roma ricorda a tutti gli operatori del diritto che il procedimento monitorio per la consegna di documenti è ancora vigente e costituisce una valida alternativa al ricorso indiscriminato alla tutela di urgenza, ove da tempo i presupposti processuali, non vengono concretamente esaminato ma dati per presupposti in virtù della stato soggettivo del ricorrente di curatore fallimentare.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 89/2013