ISSN 2385-1376
Testo massima
Si da inizio alla telematizzazione anche per le procedure fallimentari.
Così il decreto sviluppo bis, DL 179/2012 (pubblicato sulla Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2012, supplemento ordinario n. 194), all’art.17 sancisce l’obbligatorietà delle comunicazioni, anche per le procedure concorsuali (fallimento; concordato preventivo; liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), tramite posta elettronica certificata, nel suo acronimo meglio indicata come PEC.
Ebbene, il flusso di COMUNICAZIONI tra curatore e creditori si svilupperà esclusivamente a mezzo PEC.
In tal senso i curatori ed i commissari, entro il 30 giugno 2013, dovranno comunicare a tutti i creditori il proprio indirizzo PEC chiedendo, contestualmente, la tempestiva comunicazione del relativo indirizzo certificato con l’espresso avvertimento che in mancanza, ogni successiva comunicazione, verrà fatta mediante deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi.
La disposizione si applica:
– dalla conversione del DL, nelle procedure aperte dopo la conversione del decreto legge e in quelle nelle quali, a quella data, non è stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori;
– per le procedure anteriori la nuova disciplina si applica dopo il 31 ottobre 2013 ed entro il 30 giugno 2013 il curatore o il commissario deve richiedere a tutti i creditori la comunicazione dell’indirizzo Pec entro il termine di tre mesi, avvertendoli delle conseguenze della mancata comunicazione.
Con riferimento alla PRESENTAZIONE delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali, e la disciplina della notificazione del ricorso, anche queste verranno eseguite a mezzo posta elettronica certificata.
La tempestività del deposito è dimostrata dal sistema di gestione della posta elettronica certificata.
Il nuovo art.31 bis (COMUNICAZIONI DEL CURATORE) della Legge Fallimentare testualmente recita:
“I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.
II. Quando e’ omessa l’indicazione di cui al comma precedente, nonche’ nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e’ tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.“
Relativamente alle procedure aperte dalla data di conversione del decreto Sviluppo-bis, e in quelle pendenti nelle quali non è stato ancora inviato l’avviso ai creditori, le domande di ammissione al passivo nei fallimenti e nelle amministrazioni straordinarie vanno solo trasmesse, unitamente ai documenti, all’indirizzo Pec del curatore o del commissario (e non già depositate o inviate alla cancelleria a mezzo posta).
La disposizione si applica.
– dalla conversione del DL nelle procedure di fallimento o di amministrazione straordinaria aperte dopo la conversione del decreto legge e in quelle nelle quali, a quella data, non è stata ancora effettuata la comunicazione dell’avviso ai creditori ex articolo 92 legge fallimentare e articolo 22 Dlgs 270/1999;
– per le procedure anteriori la nuova disciplina si applica alle domande di ammissione tardive successive al 31 ottobre 2013.
Si fa presente che, al fine di agevolare lo sviluppo del meccanismo telematico, l’art. 5 del decreto Sviluppo-bis ha istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo economico, l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti che verrà alimentato con gli indirizzi PEC depositati presso il Registro imprese e gli ordini professionali.
In allegato gli articoli del RD 267/1942 modificati dal decreto sviluppo, ove, in rosso, sono evidenziate le modifiche apportate.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 80/2013