ISSN 2385-1376
Testo massima
L’agente della riscossione non può ipotecare l’immobile di proprietà esclusiva di uno dei coniugi conferito nel fondo patrimoniale per le necessità della famiglia.
Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 10/01/2013 n. 9, aderendo alla più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che “ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 cc e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.”
Il caso vedeva la contribuente conveniva in giudizio EQUITALIA per chiedere la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta sull’immobile di sua proprietà, già conferito in fondo patrimoniale, atteso che l’art.170 cc prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In particolare, affermava la attrice di avere presentato nell’anno 1996 la dichiarazione dei redditi su un unico modello insieme a quella del coniuge e che successivamente l’immobile di sua proprietà veniva conferito in un fondo patrimoniale costituito per fare fronte ai bisogni della famiglia.
Nello stesso anno veniva notificata alla attrice, quale obbligata in solido con il marito, cartella di pagamento avverso la quale non presentava tempestiva opposizione per causa a leí non imputabile.
In seguito EQUITALIA, comunicava all’attrice la avvenuta iscrizione ipotecaria sul detto immobile noncurante del fatto che lo stesso era stato conferito in un fondo patrimoniale tre anni prima.
La attrice sostiene l’illegittimità dell’iscrizione perché il debito tributario è estraneo ai bisogni della famiglia.
Il Tribunale ha accolto la domanda ordinando la cancellazione dell’ipoteca.
Nel caso di specie, l’obbligazione tributaria a carico della attrice sorgeva dall’avere la attrice presentato congiuntamente al marito la dichiarazione dei redditi.
Un simile dato non è sufficiente a fare ritenere che il debito tributario sia contrato per soddisfare le esigenze familiari dal momento che la scelta della coppia costituisce soltanto una modalità di presentazione del documento fiscale e nulla più.
In fatto di debiti fiscali, osserva il giudice, manca un’inerenza immediata e diretta fra il credito vantato da EQUITALIA ed i bisogni della famiglia: deve dunque escludersi che l’esattore possa procedere sull’iscrizione ipotecaria sul bene di proprietà esclusiva della signora.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
nella persona del giudice unico Dott.ssa Caterina Arcani ha pronunciato la seguentE
SENTENZA EX ART.281 SEXIES
Pomossa da:
X
ATTORE
Contro
EQUITALIA SPA
CONVENUTO
ha convenuto in giudizio Equitalia SPA già Equitalia (OMISSIS) per chiedere la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta dalla convenuta sull’immobile di proprietà dell’attrice sito nel Comune di (OMISSIS) n 35 e già conferito in fondo patrimoniale.
Afferma la attrice di avere presentato nell’anno 1996 la dichiarazione dei redditi su un unico modello insieme a quella del coniuge nettamente superiore al proprio
Nell’anno 2003 l’immobile di proprietà dell’attrice sita in (OMISSIS) alla via (OMISSIS) fu conferito in un fondo patrimoniale costituito per fare fronte ai bisogni della famiglia con atto notarile del 3.10.2003.
Nello stesso anno fu notificata alla attrice quale obbligata in solido cartella di pagamento per euro 57.930,46. Avendo infatti la attrice presentato su un unico modello la dichiarazione unica dei redditi insieme al marito, si trovò obbligata in solido con il marito al pagamento delle imposte.
La attrice aggiunge di non avere presentato tempestiva opposizione alla Commissione Tributaria per causa a leí non imputabile.
Nel 2006 Equitalia, con comunicazione del 13,5.2006, comunicava alla attrice la avvenuta iscrizione ipotecaria sull’immobile sito a (OMISSIS) in Via (OMISSIS) noncurante del fatto che lo stesso immobile era stato conferito in un fondo patrimoniale tre anni prima.
Successivamente, con comunicazione del 29.10.2009, Equitalia inviava all’attrice il preavviso di vendita immobiliare. La attrice chiedeva pertanto ed otteneva la rateizzazione del debito per cui fu disposto un piano di ammortamento e versata la somma complessiva di euro 12.703,93.
La attrice si duole della illegittimità della iscrizione ipotecaria posto che l’art.170 c.c. prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nel caso di specie, prosegue la attrice, il momento genetico dell’obbligazione tributaria a carico dell’attrice fu costituito dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi congiunta a quella del marito che, nella vigenza dell’art.17 Legge 114 del 13.4.1977 rese la signora X coobbligata al pagamento delle proprie imposte assieme a quelle del coniuge.
La attrice sostiene che la iscrizione è illegittima perché il debito tributario è estraneo ai bisogni della famiglia, circostanza nota al creditore.
Costituitasi in giudizio Equitalia ha chiesto il rigetto della domanda attorea rilevando la tardività della azione di accertamento negativo intervenuta sessantadue mesi dopo la iscrizione ipotecaria e la non opponibilità all’Agente della riscossione dei conferimento in fondo patrimoniale del bene, considerato che l’Agente della riscossione aveva notificato non solo la cartella di pagamento n.093/2003A (XXX), in data 23.5.03, cioè prima della costituzione del fondo, ma anche altre tre cartelle l’ultima delle quali in data 16.7.2003, prima del conferimento.
Osserva la parte convenuta che a fronte della comunicazione da parte dell’Agente della riscossione in data 13.5.06 circa la avvenuta iscrizione di ipoteca la opponente non fece nulla, ma si limitò, con una raccomandata in data 26.7.2006 a chiedere al Concessionario della riscossione di non procedere alla espropriazione del bene ed ancora la opponente nessuna opposizione intentò quando ricevette dall’Agente della riscossione anche la comunicazione in data 29.10.09 con cui la si preavvisava della imminente vendita immobiliare
Rileva la parte convenuta che l opposizione alla iscrizione di ipoteca illegittima è soggetta a termini di decadenza dovendosi qualificare come impugnazione contro atti esecutivi ed essendo pertanto assoggettata al termine decadenziale di venti giorni dai compimento dell’atto impugnato o dalla sua acquisita notizia.
La valutazione di decadenza non muta, sostiene la parte convenuta, neppure ove si evidenzi la peculiarità procedimentale della iscrizione di ipoteca con riguardo ai debiti di natura strettamente tributaria.
Osserva poi che il conferimento di beni in fondo patrimoniale non ostacola di per sé la iscrizione di ipoteca, trattandosi di atto di natura non esecutiva, ma di una garanzia.
La parte convenuta cita poi pronunce che hanno avallato la tesi della legittimità della iscrizione di ipoteca su beni costituiti in fondo sul rilievo ora della non estraneità alle esigenze familiari del debito tributario, ora della natura cautelare della ipoteca erariale, che deve pertanto essere esclusa dai limiti della azione esecutiva sul fondo patrimoniale.
La tesi attorea è fondata e merita accoglimento.
La decisione della presente causa deve compiersi alla luce delle due questioni puntualmente richiamate dalla parte convenuta nella memoria conclusiva depositata il 22.10.2012, ovvero se la presente azione sia tardiva, in quanto introdotta ben oltre lo spirare del termine di decadenza fissato dall’art.617 cpc e se sia opponibile all’agente della riscossione la costituzione di fondo patrimoniale sul bene gravato da ipoteca per obbligazione tributaria.
Quanto alla ritenuta decadenza dalla azione, la tesi della convenuta non può essere condivisa: l’opposizione deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione e non già agli atti esecutivi, posto che l’opponente contesta non già la regolarità formale dell’atto impugnato, ma l’an dell’esecuzione in forza della esistenza di un vincolo che preclude la possibilità stessa di agire esclusivamente su determinati beni.
Con riguardo alla questione relativa alla natura dell’iscrizione di ipoteca, a fronte delle pur suggestive considerazioni espresse dalla parte convenuta si deve aderire all’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7880 18.5.2012), che recepisce l’orientamento già espresso dalla sentenza n. 13622/2010 della Corte, nel sostenere che: “nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo (cfr. Cass. 10945/1991, Cass. 5007/1997, Cass. 10234/2003, Cass. 695/2004)” e nel concludere che “ai sensi del combinato disposto degli artt 169 e 170 cod. civ. e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i ben costituiti el fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bi sogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo i relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia.
Occorre a questo punto soffermarsi sulla natura del debito tributario onde verificare come una simile obbligazione si atteggi in relazione ai vincoli alla azione esecutiva imposti dalla disciplina del fondo patrimoniale.
La condizione per l’esercizio di azione esecutiva sui beni costituiti in fondo patrimoniale si rinviene nella destinazione della obbligazione contratta alla realizzazione di interessi della famiglia e nella conoscenza da parte del creditore di una simile destinazione, circostanze che la parte che oppone il vincolo deve dimostrare, peraltro anche facendo ricorso al ragionamento presuntivo.
Come chiarito dalla sentenza n.15862 2.7.09, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato esecutivamente su bei costituiti in fondo si fonda sulla correlazione fra lo scopo per il quale il debito è contratto ed il bisogno della famiglia e non sulla natura legale o negoziale dell’obbligazione: la esecuzione sui beni vincolati può avere luogo qualora la fonte del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia ( cfr. Cass. 31. 12998; 1479/2006; 5.6.2003, n. 8991 e 18.7.2003, n. 11230).
Quanto ai parametri in base ai quali valutare la sussistenza no o meno dell’interesse della famiglia, la giurisprudenza ha chiarito che sono ricomprese nella dichiarazione di bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06).
E’ invece irrilevante, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).
Tanto premesso deve ritenersi che nel caso di debiti fiscali manca quella inerenza immediate e diretta fra il credito ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza della esclusione della azione esecutiva su tali beni.
La obbligazione tributaria a carico della attrice sorge, circostanza che la parte convenuta non contesta, dall’avere la attrice presentato congiuntamente al marito la dichiarazione dei redditi, ma un simile dato non è sufficiente a fare ritenere che il debito tributario sia contrato per soddisfare le esigenze famigliari, discendendo invece il medesimo, quanto alla posizione della attrice, dalla modalità adottata per la presentazione della dichiarazione dei redditi, La parte attrice ha così, tramite le argomentazioni svolte, volte a identificare la fonte della obbligazione tributaria, assolto il proprio onere probatorio circa la estraneità di detto debito alle esigenze famigliari
La natura interpretativa delle questioni affrontate comporta la compensazione integrale delle spese di lite
Il giudice, definitivamente decidendo nella causa con RG 3149/2011 promossa da nei confronti di Equitalia s.p.a:
-accerta la inesistenza del diritto di Equitalia di iscrivere ipoteca legale sull’immobile di proprietà della attrice costituito in fondo patrimoniale sito in (OMISSIS)
per l’effetto
– condanna Equitalia Centro alla cancellazione dell’ipoteca;
– dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
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Numero Protocolo Interno : 74/2013