ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di cassazione, con sentenza n. 602 dell’11/01/2013, si è pronunciata in materia di capitalizzazione degli interessi con particolare riferimento all’applicazione della disciplina anti-usura introdotta con legge 108/1996.
La Corte ha effettuato una distinzione tale per cui, con riferimento alle fattispecie conclusesi anteriormente all’entrata in vigore della detta legge, come risulta da ormai consolidata giurisprudenza (Cass. 25182/2010), in mancanza di una previsione di retroattività, la pattuizione di interessi ultralegali non è viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purchè ciò avvenga in forma scritta, tale per cui l’illiceità si ravvisa solo ove sussistono gli estremi del reato di usura ex art. 344 cp.
Al contrario, con riferimento ai rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della Legge 108/1996 (con la previsione di interessi moratori fino al soddisfo) va richiamato l’art.1 della detta legge che ha previsto la fissazione di tassi soglia successivamente determinati dai decreti ministeriali al di sopra dei quali gli interessi corrispettivi e moratori vanno considerati usurari e automaticamente sostituiti ex art. 1419 e 1319 cc, circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia.
ART. 1 LEGGE 7 MARZO 1996, N. 108
l. L’articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
ART. 644 – (Usura) – Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della. sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni”.
2. L’articolo 644-bis del codice penale è abrogato.
ART. 1319 CODICE CIVILE (DIRITTO DI ESIGERE L’INTERO
)
Ciascuno dei creditori può esigere l’esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).
ART. 1419 CODICE CIVILE (NULLITÀ PARZIALE)
La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (1339, 1354, 1500 e seguente, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2115).
Testo del provvedimento
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