ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza pubblicata il 14 gennaio 2013, ha rigettato la domanda di revocatoria fallimentare, vecchio rito, proposta dalla curatela, la cui conoscenza dell’insolvenza era fondata su protesti pubblicati in danno del correntista poi fallito, in epoca antecedente all’ultima revocabile.
In particolare il giudice ha rilevato che la sola circostanza che siano stati pubblicati protesti a carico del debitore è elemento ” di per se inidoneo autonomo a provare la scientia decoctionis” in capo all’accipiens, trattandosi di un elemento neutro che deve essere corroborato da ulteriori elementi.
La giurisprudenza di legittimità ha invero chiarito il peso probatorio che viene riconosciuto a detti protesti precisando che gli stessi si inseriscono nel novero degli “elementi indiziari rilevanti con la precisazione che trattasi non già di una presunzione legale iuris tantum ma di una presunzione semplice”.
Così, i protesti elevati con la causale il DOMICILIATARIO NON PAGA PER MANCANZA DI ISTRUZIONI, tipico delle cambiali tratte e non invece per mancanza di fondi non sono sintomatici della incapacità patrimoniale della fallita, atteso che il fallimento avrebbe dovuto integrare le ulteriori circostanze in base alle quali da tale fatto possa ritenersi in modo univoco lo stato di dissesto.
Anche con riferimento all’andamento del conto corrente il Tribunale ha osservato, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 18201/2003) che, la prosecuzione del rapporto con il cliente che versa oltre il limite di fido o di saldo passivo giustifica una presunzione di conoscenza dello stato d’insolvenza, ma costituisce solo un elemento che può essere utilizzato dal giudice di merito, con prudente apprezzamento, nella formazione del proprio convincimento unitamente ad altri che siano dotati dei caratteri richiesti dall’art.2729 cc.
In sintesi, il dato singolo del fatto presuntivo della prosecuzione del rapporto di c/c in passivo, di per sé insufficiente in assenza di altri elementi, può integrare prova della conoscenza dello stato di insolvenza se congiunto con ulteriori circostanze sintomatiche del caso.
Alla luce di tali presupposti il Tribunale ha rigettato la domanda proposta ex art. 67 Legge Fallimentare.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 50/2013