ISSN 2385-1376
Testo massima
Per le società di capitali, la consegna “a mani proprie“, che rende valida la notifica, anche in caso di elezione di domicilio, è quella effettuata a mani del rappresentante legale della società e non già di un semplice dipendente incaricato a ricevere gli atti.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23571 del 20/12/2012, ha così chiarito che la notifica dell’avviso di trattazione del ricorso fiscale è illegittima se l’atto è stato consegnato a un dipendente nella sede della società e non presso lo studio dell’avvocato dove l’ente ha eletto domicilio.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in accoglimento dell’appello proposto da una società di capitali (concernente ricorsi avverso avviso di accertamento IRPEG, IRAP ed IVA), aveva rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale in quanto l’avviso di trattazione dei ricorsi era stato notificato presso la sede della società e non presso il difensore domiciliatario, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.17.
L’Agenzia ha contestato la decisione dei giudici di merito sostenendo che il D.Lgs. n. 546/1992 agli artt. 16 e 17 fa sempre salva la consegna dell’atto “in mani proprie“, con conseguente legittimità della notifica dell’atto di trattazione, in quanto eseguita nella sede legale della società con consegna a persona addetta alla ricezione degli atti.
La Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo il principio in base al quale, con riguardo alle società di capitali, la consegna “a mani proprie“, che rende valida la notifica anche in caso di elezione di domicilio, non può che essere – in considerazione della ratio e della natura derogatoria della previsione – soltanto quella effettuata a mani del rappresentante legale della società, non di un semplice dipendente incaricato a ricevere gli atti (cfr. Cass. nn.21514 del 2004, 3245 del 2005, 5504 del 2007).
La notifica “in mani proprie“, infatti, può avere effetti equivalenti solo quando il plico viene recapitato direttamente al rappresentante legale.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
RICORRENTE
contro
E. SRL;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 38/08/07, depositata il 21 maggio 2007;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello della E. SRL in liquidazione, la causa – concernente i ricorsi, riuniti, avverso avviso di accertamento per IRPEG, IRAP ed IVA dell’anno 2000 e atto di contestazione sanzioni per omessa indicazione, quale sostituto d’imposta, di dipendenti per il 1999 – è stata rimessa alla CTP di Firenze, poichè l’avviso di trattazione dei ricorsi era stato notificato presso la sede della società anzichè presso il difensore domiciliatario, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.
2. La contribuente resiste con controricorso.
3. L’Agenzia ha depositato memoria, mentre i difensori della controricorrente hanno comunicato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 17 agosto 2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che nel giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art.299 cpc e segg., onde, una volta ritualmente instauratosi il giudizio, l’estinzione della società (o, come nella specie, la sua cancellazione dal registro delle imprese), avvenuta in pendenza del giudizio stesso e comunicata dal suo difensore, non produce effetti (cfr. Cass. nn. 23294 del 2004, nonchè, in generale, Cass., Sez. un., n. 14385 del 2007).
2. Con il PRIMO motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art.112 cpc, per avere il giudice a quo annullato l’intera sentenza, laddove la contribuente aveva espressamente limitato il motivo di gravame relativo alla nullità della notificazione dell’avviso di trattazione soltanto ad uno dei ricorsi riuniti.
Il motivo è inammissibile perchè la ricorrente, omettendo di riportare in parte qua il contenuto testuale dell’atto di appello della contribuente, non consente a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.
3. Anche il SECONDO motivo è inammissibile, perchè con esso si denuncia il vizio di “contraddittoria e comunque illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo” senza, tuttavia, rispettare i requisiti prescritti dall’art.366 bis cpc, il quale esige una chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, o delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009).
4. Con il TERZO motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.546 del 1992, artt.16 e 17, deducendo che il giudice d’appello non ha considerato che il citato art.17 fa sempre salva la consegna dell’atto “in mani proprie”, con conseguente legittimità della notifica dell’avviso di trattazione, in quanto eseguita nella sede legale della società con consegna a persona addetta alla ricezione degli atti.
Il motivo è infondato, dovendosi ribadire il principio in base al quale, con riguardo alle società di capitali, la consegna “a mani proprie”, che rende valida la notifica anche in caso di elezione di domicilio, non può che essere – in considerazione della ratio e della natura derogatoria della previsione -soltanto quella effettuata a mani del rappresentante legale della società, non di un semplice dipendente incaricato a ricevere gli atti (cfr. Cass. nn.21514 del 2004, 3245 del 2005, 5504 del 2007).
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo DEPOSITATO IN CANCELLERIA secondo i criteri di cui al D.M. n. 140 del 2012 (Cass., Sez. un., n. 17405 del 2012).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 7500,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
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Numero Protocolo Interno : 153/2012