ISSN 2385-1376
Testo massima
Per la reiscrizione all’albo l’avvocato cancellato non deve attendere 5 anni
Non deve attendere 5 anni l’avvocato cancellato dall’albo con provvedimento disciplinare comminato a seguito della sanzione penale subita per aver ceduto droga in carcere al proprio assistito.
I cinque anni, infatti, sono previsti solo per il caso della più grave sanzione della radiazione. Il tempo trascorso può però essere autonomamente valutato per verificare il requisito della condotta “specchiatissima e illibata” richiesta per l’iscrizione all’ordine. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 22785/2012 accogliendo il ricorso di un legale di Foggia.
Per la Corte, infatti, “in presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione in via di interpretazione analogica, l’articolo 47 del Rdl 27 novembre 1933 n. 1578”.
Infatti: “Essendo la cancellazione concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, non sussistono le condizioni per postularne l’applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta ‘specchiatissima e illibata’, che l’articolo 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo”.
LA MASSIMA
La cancellazione dall’albo professionale è differente dalla radiazione in quanto solo in ipotesi di radiazione l’avvocato dovrà necessariamente attendere il decorso del termine quinquennale, essendo necessario che rispetti i requisiti di cui all’art. 17 legge forense, i quali prevedono che l’avvocato abbia il requisito della condotta specchiatissima ed illibata;
L’art. 47 legge forense che disciplina la riescrizione all’albo post radiazione non si applica analogicamente nelle ipotesi di cancellazione atteso che la cancellazione è stata concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, motivo per cui non possono ritenersi sussistenti le condizioni per postulare l’applicazione della richiamata norma anche quando il professionista chiede la reiscrizione.
IL CONTESTO NORMATIVO
17, R.D.L. n. 1578 del 1933 (Legge forense).
Per l’iscrizione nell’albo dei procuratori è necessario:
1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all’Italia, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;
5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d’appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell’art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell’art.8;
6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell’esame preveduto nell’art. 20;
7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l’iscrizione è domandata.
Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.
Per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.
Non possono conseguire l’iscrizione nell’albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell’art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall’albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.
47, R.D.L. n. 1578 del 1933 (Legge forense).(non si applica)
Il professionista radiato dall’albo può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione, e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione. Il termine è di sei anni se la condanna fu pronunciata per delitto commesso con abuso di prestazione dell’opera di avvocato o di procuratore, ovvero per delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica o contro il patrimonio.
Il termine rispettivo di cinque e di sei anni decorrerà, nel caso in cui il professionista sia stato sottoposto a sospensione cautelare, dalla data di sospensione.
Sull’istanza di riammissione provvede il Consiglio dell’ordine che tiene l’albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell’art. 31.
IL CASO
Un avvocato veniva cancellato dall’albo degli avvocati di Foggia con provvedimento disciplinare del 20 settembre 2008, per effetto della sanzione penale da lui subita per avere introdotto sostanze stupefacenti in carcere ed averle cedute ad un proprio assistito
Tale domanda veniva respinta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia ed il successivo il ricorso, proposto avverso tale decisione ebbe esito negativo, giacchè il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 30 aprile 2012, reputò che la reiscrizione nell’albo non potesse esser disposta prima del decorso del termine di cinque anni da quando era divenuta esecutiva la precedente delibera di cancellazione, dovendo trovare applicazione analogica la disciplina a tal riguardo prevista dalla legge professionale per l’ipotesi di reiscrizione dopo la radiazione.
Avverso tale provvedimento l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, e con condanna del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e rinvio al Consiglio Nazionale Forense per una nuova valutazione del caso.
In particolare ha ritenuto ai fini dell’iscrizione all’albo professionale non si applichi in via analogica l’art.47 della legge forense, il quale prevede che l’avvocato radiato dall’albo può esservi nuovamente iscritto solo dopo che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, bensi l’art.17 il quale richiede il requisito della condotta “specchiatissima ed illibata”.
Tanto in considerazione che la cancellazione è stata concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione per cui non vi sono ragioni per postularne l’applicazione nel caso in cui il professionista chiede la reiscrizione dopo la cancellazione,
La Corte ha anche richiamato una precedente decisione, (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 12-05-2008, n. 11653) segnalando che non vi è alcuna ragione per discostarsi nel presente caso da questo orientamento.
IL PRECEDENTE
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 12-05-2008, n. 11653 (conforme)
IL COMMENTO
Confondere l’istituto della radiazione con quella della cancellazione è costato caro al consiglio dell’ordine di Foggia, il quale dovrà sborsare la somma di euro 3.200,00 a titolo di condanna delle spese legali per non aver correttamente valutato la domanda di riescrizione all’albo professionale
Tale errata valutazione è stata ritenuta ancor più grave in considerazione della pronuncia con cui la Suprema Corte si era già espressa in data 12 maggio 2008 con sentenza n. 11653 sulla impossibilità di applicazione analogica modalità di applicazione dell’art. 47 legge forense con sufficiente chiarezza per cui il diniego è stato assolutamente ingiustificato.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15473/2012 proposto da:
AVVOCATO RADIATO
– RICORRENTE –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
– INTIMATI –
avverso la sentenza n. 80/2012 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/04/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’AVVOCATO, cancellato dall’albo degli avvocati di Foggia con provvedimento disciplinare del 20 settembre 2008, a seguito della sanzione penale da lui subita per avere introdotto sostanze stupefacenti in carcere ed averle cedute ad un proprio assistito, si vide respingere dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia la richiesta di reiscrizione nell’albo, presentata nel marzo 2011 ed integrata nel maggio successivo.
Anche il ricorso proposto avverso tale decisione ebbe esito negativo, giacchè il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 30 aprile 2012, reputò che la reiscrizione nell’albo non potesse esser disposta prima del decorso del termine di cinque anni da quando era divenuta esecutiva la precedente delibera di cancellazione, dovendo trovare applicazione analogica la disciplina a tal riguardo prevista dalla legge professionale per l’ipotesi di reiscrizione dopo la radiazione.
Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’AVVOCATO.
Nessuna difesa ha svolto in questa sede il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Foggia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, giacchè puntualmente si riallaccia all’insegnamento di questa corte secondo cui, in presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 47.
Quest’ultima norma dispone che l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, ma, essendo la cancellazione concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, non sussistono le condizioni per postularne l’applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benchè la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata”, che l’art.17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione nell’albo (in tal senso Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11653).
Non v’è ragione per discostarsi nel presente caso da questo orientamento.
Occorre solo aggiungere che dalla motivazione posta a base della decisione Consiglio Nazionale Forense non è dato desumere, neppure per implicito, che il collegio giudicante abbia valutato la durata del tempo trascorso tra la cancellazione e la richiesta di reiscrizione nell’albo ai fini di escludere il prescritto requisito della condotta “specchiatissima ed illibata”.
Se è vero, infatti, che nella parte finale della motivazione dell’impugnata sentenza si richiama l’opinione secondo cui solo dopo il decorso del periodo di cinque anni previsto per la reiscrizione conseguente alla radiazione sarebbe possibile verificare il concorso dei requisiti voluti dall’art.17 del citato decreto, è vero altresì che tale considerazione è volta a sorreggere la tesi dell’applicabilità analogica del suindicato termine quinquennale anche nell’ipotesi di precedente cancellazione del professionista dall’albo – tesi che, nella sua portata generale, è viceversa da disattendere, per le ragioni già prima indicate – e non appare invece in alcun modo frutto di una valutazione della fattispecie concreta.
L’impugnata sentenza deve perciò essere cassata, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense perchè la riesamini alla luce del principio di diritto sopra richiamato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.
PQM
La corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, e condanna il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
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