ISSN 2385-1376
Testo massima
L’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica necessita di una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19/07/2012, chiarisce due fondamentali principi:
1. il primo relativo alle modalità di disconoscimento delle prove prodotte in giudizio;
2. il secondo inerente la sottoscrizione di documenti con particolare riferimento alla sottoscrizioni effettuate da parte di un presunto aspirante cliente.
La questione trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai soli fideiussori della società debitrice, i quali lamentavano, sia la carenza di prova in ordine all’esistenza del credito in quanto la Banca aveva fornito prova dei rapporti solo attraverso copie fotostatiche, sia l’inesistenza di una delle fideiussioni sottoscritte.
In particolare uno dei garanti sosteneva l’inesistenza della garanzia in quanto la stessa giammai sarebbe stata apposta sul testo contrattuale presente agli atti del processo ma su altro modulo prestampato, al solo fine, concordato con il direttore della filiale, di presentare una nuova socia alla Banca, senza assumere alcuna obbligazione.
Il Tribunale, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 28096/2009) ha precisato che in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
Inoltre, precisa il Giudice, la parte che contesta tale conformità deve allegare gli elementi che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Relativamente poi alla eccezione proposta da uno dei fideiussori il quale, pur non disconoscendo la propria firma precisava che detta sottoscrizione era stata apposta su un modulo in bianco, e d’intesa con il direttore, al solo fine di presentare una nuova socia alla banca per nuove operazioni, il Tribunale ha precisato che, qualora il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l’onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta” e, quindi, di inadempimento del mandato “ad scribendum” in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. (Cassa con rinvio, App. Catania, 07/06/2005).
Nel caso specifico, tuttavia la circostanza dedotta dall’opponente appariva già prima facie inverosimile atteso che, la DOPPIA SOTTOSCRIZIONE è incompatibile con una lettera di presentazione alla Banca di un’aspirante cliente (come si fa solitamente per i contratti che contengano clausole vessatorie) e che, come prontamente osservato dallo stesso Giudice, è improbabile che la qualifica del garante di “agente assicurativo e consulente finanziario” il quale aveva già avuto rapporti professionali e personali con la Banca, non si fosse accorto di sottoscrivere un modulo per il rilascio della fideiussione che inizia con la dicitura: “Con la presente Vi comunichiamo di costituirci fideiussori del
.”.
Alla luce di quanto espresso il Tribunale ha ritenuto valide ed efficaci le fideiussioni prestate e per l’effetto ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese attesa la palesa infondatezza dell’opposizione.
Testo del provvedimento
si allega la sentenza del Tribunale di Napoli
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Numero Protocolo Interno : 142/2012