ISSN 2385-1376
Testo massima
La corte di Cassazione, con ordinanza n. 20081 del 15 novembre 2012, si è pronunciata in materia di ammissione allo stato passivo, in via di privilegio generale, degli interessi di mora accessori al credito IVA.
La vicenda trae origine dalla domanda con cui Equitalia aveva chiesto al Tribunale di Terni di attribuire agli interessi di mora, accessori al credito per IVA ammesso allo stato passivo del fallimento, il medesimo privilegio generale sui mobili della fallita relativo all’imposta che era stato invece escluso dal giudice delegato.
La Suprema Corte, investita della questione, ha affermato che l’omessa notifica della cartella esattoriale non consente l’applicazione dell’art.30 dpr 602/1973, che prevede il riconoscimento agli interessi di mora del tasso speciale sulle somme iscritte a ruolo decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella.
Invero, precisa la Corte che, sebbene la consolidata giurisprudenza prevede che, l’indennità di mora per i crediti erariali merita il medesimo rango attribuito dall’art.2749 cc agli interessi condividendone la natura risarcitoria (Cass. nn. 3878/92, 5247/93, 6214/94, non contraddetto da S.U. n. 5165/2009 con riguardo alla diversa ipotesi in cui il credito per IVA sia stato ammesso allo stato passivo sulla base della sola dichiarazione), pur tuttavia ha rigettato il ricorso in quanto ha ritenuto indimostrata la notifica della cartella, che ne presuppone l’applicazione, da cui ne consegue l’impossibilità di applicare il citato art. 30.
In conclusione, al credito per interessi è stata applicata la prelazione ex art. 2749 c.c., quello per gli interessi di mora resta comunque indimostrato, ragione che ha indotto il collegio, a dichiarare inammissibile il ricorso, senza provvedere sul governo delle spese del presente giudizio, stante l’assenza d’attività difensiva della curatela.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28614-2010 proposto da:
EQUITALIA;
RICORRENTE
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
CONTRORICORRENTE
e contro
FALLIMENTO ARANCIO;
INTIMATO
avverso il decreto nel procedimento R.G. 2385/del TRIBUNALE di TERNI del 20.9.2010, depositato il 25/10/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Equitalia ha chiesto al Tribunale di Terni di attribuire agli interessi di mora, accessori al credito per IVA, ammesso allo stato passivo del fallimento RB Barbaccia s.n.c, il medesimo privilegio generale sui mobili della fallita relativo all’imposta, escluso dal giudice delegato.
Il Tribunale ha respinto l’opposizione ed Equitalia ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi.
Rilevato anzitutto che non risultano depositate le RR delle notifiche del ricorso eseguite a mezzo del servizio postale, il ricorso appare meritevole di trattazione camerale.
Il Tribunale ha ritenuto che il disposto dell’art. 2752, comma 2 che riconosce il privilegio ai crediti dello Stato per imposte, pene pecuniarie e tasse non deroga al disposto dell’art. 2749 c.c., a sua volta non derogato dal disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 20 e 30 che prevede interessi di mora anche sugli interessi già maturati in caso di decorso del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
Comunque Equitalia non ha provato la notifica della cartella esattoriale in data anteriore al fallimento, sì che le competerebbe il privilegio al tasso legale sugli interessi relativi al biennio, che non sono stati però indicati nel loro preciso ammontare nella nota d’iscrizione ipotecaria prodotta a corredo della domanda d’insinuazione.
A questa decisione la ricorrente contrappone 4 motivi sostenendo che:
1- dovendo tenersi conto della causa del credito ai sensi dell’art. 2745 c.c., il quadro normativo richiamato – art. 2752 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 89 – prevede il medesimo grado di privilegio per l’IVA e per gli interessi nascenti dallo stesso tributo; 2 – lo scorporo degli interessi di mora non sarebbe condivisibile entrando a far parte di un unicum; 3 – l’applicazione del tasso legale agli interessi successivi all’apertura della procedura viola il disposto dell’art. 30 D.P.R. più colte citato che prevede un tasso speciale, annualmente indicato con D.M.; 4 – l’iscrizione ipotecaria è stata effettuata con riferimento agli interessi al tasso speciale annualmente previsto.
Il Consigliere rel. ha depositato proposta di definizione nei seguenti termini: “La questione posta con i primi due motivi potrebbe meritare accoglimento a lume della consolidata giurisprudenza secondo cui, pur essendo esclusa l’applicazione analogica delle cause di prelazione, l’indennità di mora per i crediti erariali merita il medesimo rango attribuito dall’art. 2749 c.c. agli interessi condividendone la natura risarcitoria (Cass. nn. 3878/92, 5247/93, 6214/94, non contraddetto da S.U. n. 5165/2009 con riguardo alla diversa ipotesi in cui il credito per IVA sia stato ammesso allo stato passivo sulla base della sola dichiarazione).
Nondimeno il ricorso potrebbe meritare il rigetto in quanto il terzo motivo non coglie nel segno, e pertanto appare inammissibile. Non censura infatti la ratio decidendi che, lungi dall’escludere l’applicazione del diverso tasso legale invocato dall’istante, ha ritenuto indimostrata la notifica della cartella, che ne presuppone l’applicazione, che resta dunque, in quanto non smentita nel motivo, circostanza accertata in senso inoppugnabile. Il quarto motivo resterebbe assorbito.
Al credito per interessi è stata applicata la prelazione ex art. 2749 c.c., quello per gli interessi di mora sarebbe comunque rimasto indimostrato.
Il collegio, pur rilevando l’infondatezza delle censure articolate nel merito in ricorso, ritiene di condividere la riferita proposta e per l’effetto dichiara inammissibile il ricorso, senza provvedere sul governo delle spese del presente giudizio, stante l’assenza d’attività difensiva della curatela.
PQM
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 102/2012