ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.11052 del 02/07/2012 ha enunciato il principio in base al quale, nell’ambito di una procedura fallimentare, la domanda di ammissione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere in sé l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, e, dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art.2751 bis, n. 2, cc.
Invero, lo Studio Legale, che agisce proponendo domanda di ammissione al passivo, non è legittimato a far valere in nome proprio un privilegio spettante al professionista singolo che ne fa parte.
È fatta salva l’allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11495-2010 proposto da:
S
TUDIO LEGALE ASSOCIATO;
RICORRENTE
contro
FALLIMENTO ARANCIO SRL;
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto nel procedimento n. 480/2010 del TRIBUNALE di BIELLA del 25.3.2010, depositato il 26/03/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art.380 bis cpc dal cons. Aldo Ceccherini è del seguente tenore: “1. Con decreto in data 26 marzo 2010 il Tribunale di Biella ha accolto in parte l’impugnazione proposta da Studio Legale Associato, rapp.to e difeso dai soci avv.ti d.A. e B.F., a norma dell’art.98 legge fall., avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della ARANCIO SRL che aveva ammesso il credito vantato per prestazioni professionali prestate dallo Studio legale associato negli anni 2007-2008 in favore della società in bonis per il minor importo, rispetto al richiesto, di Euro 12.157,57, in via chirografaria e con esclusione del privilegio dell’art.2751 bis cc, n.2.
l tribunale ha ammesso l’ulteriore credito di Euro 905,02, oltre ad IVA e CPA, respingendo nel resto 1’opposizione.
2. Per la cassazione del decreto ricorre lo Studio Legale Associato in persona del socio B. F., in proprio, per tre mezzi d’impugnazione. La curatela fallimentare ha depositato controricorso.
3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.
4. Il ricorso proposto apparentemente anche in proprio dall’avvocato B., che non era costituito in proprio nel giudizio di merito, è inammissibile. Nel decreto impugnato, infatti, il tribunale motiva diffusamente la sua affermazione, che non era controversa la legittimazione attiva – riferita sia alla domanda di insinuazione al passivo, sia al ricorso in opposizione – in capo allo Studio Legale Associato, espressamente affermatosi titolare delle ragioni creditorie concorsuali dedotte a fondamento della domanda di insinuazione, in virtù dell’espletamento degli incarichi professionali ad esso conferiti; e questo punto non è stato fatto oggetto di autonomo mezzo d’impugnazione.
5. Il PRIMO motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art.”2769 cc”.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Il riferimento normativo, stando allo svolgimento del ricorso, deve essere corretto in “2729” (presunzioni semplici), ma nel provvedimento impugnato non si rinviene l’affermazione censurata, che il contratto di prestazione d’opera professionale dovrebbe essere necessariamente provato per iscritto. Il tribunale si è limitato a spiegare diffusamente, con argomenti immuni da vizi logici o giuridici, le ragioni per le quali la documentazione prodotta non dimostra il rapporto sostanziale sul quale si basano le pretese creditorie respinte, nè sul punto è stato articolato un mezzo d’impugnazione per vizio di motivazione. Il giudizio del tribunale inerisce al merito della causa e non è sindacabile in questa sede.
6. Con il SECONDO e il TERZO motivo si denunciarla violazione dell’art.2751 bis cc, n.2 e il vizio di motivazione sull’esclusione del privilegio. Si sostiene che il privilegio spetta al professionista, ancorchè inserito in un’associazione professionale.
6.1. Anche questi motivi sono inammissibili.
Lo Studio Legale, che agisce nel presente giudizio, non è legittimato a far valere in nome proprio un privilegio spettante al professionista singolo che ne fa parte (per costante giurisprudenza di questa corte, solo quando l’oggetto della prestazione di cui si chiede la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista “l’associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale”: Cass. 16 novembre 2006, n.24410; il precedente è richiamato nella stessa sentenza, invocata dalla parte ricorrente, n.22439 del 2009 che, movendo implicitamente da premesse di fatto diverse, da esso non si discosta).
7. Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in camera di consiglio, a norma dell’art.375 cpc, n.1.
La relazione è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il principio applicato ai sensi dell’art.360 bis cpc, n.1 è quello per il quale “la proposizione della domanda per ottenere l’ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale, e, dunque, l’inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art.2751 bis cc, n.2, salva l’allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato” (Sez. 1, Sentenza n.18455 del 08/09/2011).
Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.
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