ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione con ordinanza n.18137 del 22/10/2012 ha affermato che in tema di ricorso per cassazione, la pedissequa riproduzione degli atti processuali rende inammissibile il giudizio.
La decisione ha origine dal ricorso proposto da una società avverso la sentenza con la quale i giudici di merito avevano parzialmente accolto l’appello proposto dall’opponente avverso la sentenza resa in primo grado inter partes, avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emessa in favore della detta società.
In particolare la società aveva articolato il proprio ricorso attraverso la riproduzione, in copia fotostatica, del ricorso per decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto, con un intervallo esplicativo di una pagina e mezza cui seguiva la riproduzione della citazione in opposizione al decreto, la riproduzione della sentenza di primo grado e, quindi, quella della citazione in appello e della compresa di costituzione ed infine con la riproduzione della sentenza d’appello.
Sul punto la Corte, rigettando il ricorso, ha precisato che ai fini del requisito di cui all’art.366 cpc, n.3, la riproduzione dell’intero letterale contenuto degli atti processuali se da un lato risulta del tutto superfluo, non essendo richiesto che si dia conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, d’altro canto risulta inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
In conclusione, sostengono gli ermellini, la riproduzione degli atti processuali non è esposizione sommaria dei motivi di ricorso e rende inammissibile il ricorso per Cassazione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14607/2011 proposto da:
ALFA SPA;
RICORRENTE
contro
S.D.;
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 209/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 22/03/2010, depositata il 07/04/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto quanto segue:
p.1. La ALFA SPA, ha proposto ricorso per cassazione contro S. D. avverso la sentenza del 7 aprile 2010, con la quale la Corte d’Appello di Messina ha parzialmente accolto l’appello proposto dallo S. avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Messina.
p.1.1. Al ricorso ha resistito con controricorso lo S..
p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art.380 bis cpc, atteso che la Corte ha già deciso ricorsi basati su motivi analoghi a quelli che essi propongono, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art.380 bis cpc, sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(….) p.2. Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art.380 bis cpc, in quanto appare inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art.366 cpc, n.3.
Infatti, la sua struttura, per quanto concerne l’esposizione sommaria dei fatti della causa si articola:
a) con la riproduzione in copia fotostatica del ricorso per decreto ingiuntivo a suo tempo ottenuto dalla ALFA SPA, del decreto emesso in calce ad esso, del conseguente precetto, ivi compresi gli avvisi relativi alla sua notificazione;
b) con un intervallo esplicativo di una pagina e mezza, cui segue la riproduzione in copia fotostatica della citazione in opposizione al decreto, ivi compresa la relata di notifica, e, quindi, la riproduzione alla stesa maniera della comparsa di costituzione e risposta dell’opposta;
c) con successive sei righe alle quali segue la riproduzione della sentenza di primo grado e, quindi, quella della citazione in appello dello S. e della compresa di costituzione in quel grado della società appellata;
d) con la successiva riproduzione della sentenza d’appello.
p.2.1. Ora, anche recentemente, nel solco di una pregressa consolidata giurisprudenza, simili forme di adempimento dell’onere di cui all’art.366 cpc, n.3, sono state ritenute inidonee allo scopo da Cass. sez. un. n.5698 del 2012, secondo la quale In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art.366 cpc, n.3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata;
per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.
In base a tale principio di diritto il ricorso appare inammissibile.
p.2.2. Per mera completezza e ad abundantiam si rileva che i tre motivi su cui si fonda il ricorso sono anche irrispettosi del requisito di cui all’art.366 cpc, n.6, e del tutto generici”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione del D.M. n. 140 del 2012.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro duemilaquattrocento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
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Numero Protocolo Interno : 55/2012