Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
In materia di usura, ai fini del calcolo del superamento della soglia, il tasso degli interessi moratori effettivamente dovuto dal mutuatario non deve tener conto di voci (istruttoria, perizia, polizza incendio, assicurazione, spese incasso, penale) le quali per un verso non costituiscono un corrispettivo incamerato dalla banca bensì costi di attività prodromiche alla stipula del contratto (istruttoria, perizia) ovvero corrispettivi di obbligazioni assunte da terzi (polizza incendio, assicurazione) ovvero costi di riscossione (spese incasso) ovvero dell’importo degli interessi moratori i quali, per definizione, postulano l’inadempimento del debitore all’obbligo di restituzione del capitale.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Cosenza, dott. Giuseppe Greco, con l’ordinanza del 16 maggio 2016, nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione promosso da un mutuatario.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, rilevato che l’opponente non aveva contestato la sussistenza del diritto della banca creditrice a procedere in executivis bensì la determinazione del credito indicato nell’atto di precetto, ribadiva innanzitutto che in ordine alla qualificazione del contratto in termini usurari, a norma dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2001, n. 24 «ai fini dell’applicazione dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite consentito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Inoltre, il giudice adito affermava che non è condivisibile la tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori effettivamente dovuti dal mutuatario dovrebbe tener conto di voci (istruttoria, perizia, polizza incendio, assicurazione, spese incasso, penale) le quali per un verso non costituiscono un corrispettivo incamerato dalla banca bensì costi di attività prodromiche alla stipula del contratto (istruttoria, perizia) ovvero corrispettivi di obbligazioni assunte da terzi (polizza incendio, assicurazione) ovvero costi di riscossione (spese incasso) ovvero dell’importo degli interessi moratori i quali, per definizione, postulano l’inadempimento del debitore all’obbligo di restituzione del capitale.
Su tali premesse, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre la invocata sospensione dell’esecuzione ed ha rigettato il ricorso, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali in favore della banca opposta, fissando il termine perentorio di giorni trenta per l’introduzione del giudizio di merito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: inammissibile la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori
L’invalidità della clausola degli interessi moratori usurari non si estende ai corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi | 31.03.2016 | n.805
USURA: la verifica va effettuata per ciascuna categoria di interessi (corrispettivi e moratori)
La sommatoria dei tassi è inammissibile
Sentenza | Tribunale di Trento, dott.ssa Adriana De Tommaso | 25.02.2016
USURA: è esclusa la sommatoria degli interessi moratori con i corrispettivi
La sommatoria rappresenta un non tasso o un tasso creativo
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
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