Il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile, che, nel caso del danno derivante dall’elevazione di protesto illegittimo nei confronti di un assegno bancario, coincide con la data dell’avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti cui è fisiologicamente attribuita la funzione di pubblicità-notizia, dovendosi fare, all’uopo, riferimento, all’oggettiva conoscibilità e percepibilità del danno e non già alla sua effettiva conoscenza.
Questo il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Consiglio – Rel. D’Amore, con la sentenza n. 2304 del 09.06.2016.
Nella fattispecie considerata, con atto ritualmente notificato alla sola Banca, il legale rappresentante di una società correntista proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con cui era stata rigettata, con condanna alle spese di lite, la domanda proposta nei confronti dell’Istituto di credito e di un notaio, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni alla reputazione, al buon nome, alla salute, subiti a causa del protesto asseritamente illegittimo, di due assegni bancari, elevati dal notaio appellato, tratti sul conto corrente intestato alla società correntista ed emessi a firma dell’appellante.
A fondamento del gravame proposto, l’appellante deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado lamentando, quanto alla pronuncia relativa alla posizione della Banca, l’erroneo accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall’Istituto di credito, ed in particolare la erronea individuazione, da parte del Tribunale, del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale; quanto alla pronuncia relativa alla posizione del notaio, la violazione di legge, falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. ed erronea esclusione della responsabilità del notaio per assenza di colpa.
L’appellante concludeva chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, e previa ammissione se necessario delle prove orali già articolate in primo grado, fosse accertata e dichiarata la responsabilità extra contrattuale della Banca e del notaio, e gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni subiti dall’appellante e quantificati in misura di euro 100.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia; con pubblicazione della sentenza, per estratto, su quotidiani a tiratura nazionale, e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola Banca impugnando l’atto d’ appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese del relativo grado di giudizio.
All’udienza di comparizione, il procuratore dell’appellante chiedeva termine per rinotificare l’atto d’appello all’appellato, non costituitosi in giudizio, ma la Corte non concedeva il richiesto termine rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
La Corte di Appello di Napoli, preliminarmente, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti del notaio, per inesistenza della notificazione dell’atto di appello, non suscettibile di sanatoria o rinnovazione ex art. 291 c.p.c., atteso il mancato perfezionamento della notifica dell’atto di appello presso il procuratore costituito per intervenuto trasferimento del difensore e mancata ripetuta notifica nel nuovo domicilio dello stesso.
Ad avviso della Corte, infatti, solo nel caso in cui la notifica in detti luoghi non avesse prodotto esito positivo per caso fortuito o forza maggiore, il procedimento notificatorio avrebbe potuto essere riattivato e concluso mediante deposito di un’apposita istanza al giudice volta alla fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione.
In ordine, poi, all’unico motivo di appello concernente la posizione della Banca, Il Giudice adito lo rigettava dichiarandolo infondato ed accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’Istituto di credito, richiamando sul punto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il termine di prescrizione nel caso di risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente conoscibile e percepibile”, identificando detto momento in relazione al caso di specie “nella data dell’avvenuta pubblicazione del bollettino dei protesti cui è fisiologicamente attribuita funzione di pubblicità-notizia, dovendosi pertanto far riferimento, agli effetti che interessano, ad una oggettiva conoscibilità e percepibilità e non già alla effettiva conoscenza del danno invocata dall’appellante”.
Per quanto suesposto, la Corte partenopea, dichiarava inammissibile l’appello proposto nei confronti del notaio appellato e rigettava l’appello proposto nei confronti della Banca, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
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