La norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotta con la L. n. 108 del 1996, art. 4) non è retroattiva e, pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. terza, Pres. Spirito – Rel. Pellecchia, con la sentenza n. 8945 del 05.05.2016.
Nel caso di specie, una società Cooperativa, debitrice di una Banca, ed i soci fideiussori, avevano convenuto in giudizio l’Istituto di credito, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della Banca, in virtù di contratto di apertura di credito con affidamento sul conto corrente concesso dalla medesima Banca alla Cooperativa e con la garanzia fideiussoria dei soci.
Gli opponenti avevano invocato l’applicazione, nei loro confronti, del D.L. n. 367 del 1990 e D.L. n. 149 del 1993, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in virtù della L. n. 237 del 1993, art. 1 bis, di conversione del D.L. n. 149 del 1993, e contestando l’importo del credito richiesto per effetto del saggio degli interessi applicato e degli interessi anatocistici.
La Banca opposta si costituiva in giudizio, contestando quanto dedotto da parte attrice e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
A seguito dell’espletamento di due consulenze tecniche, il Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento in solido, in favore della Banca di una somma inferiore a quella originariamente ingiunta.
La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Bari ed avverso la sentenza uno dei soci-fideiussori della Cooperativa debitrice proponeva ricorso in Cassazione sulla base di tre motivi. Resisteva con controricorso la Banca, rimanendo contumaci gli intimati.
Tra i vari motivi di ricorso dedotti, il ricorrente, in particolare, lamentava la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 108 del 1996 e L. n. 24 del 2001 ed art. art. 1815 c.c., comma 2, avendo la Corte d’Appello errato nel ritenere legittima l’applicazione di interessi dal 15% al 18% anche al fideiussore, stabilita con riferimento al tempo dell’insorgenza dell’obbligazione.
La Suprema Corte, sul punto, osservava che la norma che prevede la nullità dei patti contrattuali che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotta con la L. n. 108 del 1996, art. 4), non è retroattiva, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, non influisce sulla validità delle clausole dei contratti stessi.
Ad avviso del Giudice di legittimità, dunque, la Corte di Appello, in mancanza di saggio di riferimento predeterminato cui poter ancorare l’eventuale usurarietà degli interessi, aveva giustamente valutato la correttezza dei tassi di interessi applicati dalla Banca opposta facendo riferimento ai tassi medi applicati, nello stesso periodo, dalla Banca d’Italia alle aziende operanti in Puglia per crediti per cassa di analogo importo.
Sulla base delle argomentazioni esposte, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: la normativa non ha effetti retroattivi
La natura usuraria dei tassi di interesse va determinata in riferimento al momento della convenzione e non a quello della dazione
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè – Rel. Vivaldi | 10.02.2015 | n.2474
http://expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-normativa-non-ha-effetti-retroattivi
USURA: inapplicabile la legge 108/96 alle pattuizioni precedenti la sua entrata in vigore
L’accertamento va condotto rispetto al momento della pattuizione e non della dazione
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. De Chiara | 19.01.2016 | n.801
USURA BANCARIA: la legge 108/96 non incide sul giudicato
Il mutamento del quadro giuridico non è fatto modificativo idoneo a neutralizzare la pretesa esecutiva
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Terza, Dott. SALME’ Pres., Dott. AMBROSIO rel. | 02.12.2014 | n.25430
http://expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-legge-108-96-non-incide-sul-giudicato
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