Ove tra le parti si sia svolto un procedimento di mediazione con esito negativo, propedeutico allo svolgimento di una controversia e, successivamente, il convenuto proponga domanda riconvenzionale, il giudice deve disporre un nuovo tentativo di mediazione, configurandosi altrimenti un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto.
Peraltro, un’interpretazione restrittiva dell’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 presupporrebbe la formulazione inequivoca della norma nel senso di escludere dall’obbligo di mediazione le domande cumulate.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Verona, Dott. Massimo Vaccari, con ordinanza del 12 maggio 2016.
Nel caso di specie, un correntista, prima dell’inizio del giudizio, instaurava il tentativo di mediazione nei confronti della banca, al quale la stessa prendeva parte. Il mediatore nominato redigeva un verbale piuttosto sintetico di mancato accordo e, successivamente, veniva instaurato il giudizio, in cui la banca proponeva domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento del saldo passivo del conto corrente.
Il Tribunale adìto ha rilevato il difetto di procedibilità della domanda riconvenzionale, in quanto, nel tentativo di mediazione antecedente al giudizio introdotto dall’attore, le parti non avevano discusso della pretesa poi svolta dalla banca nella riconvenzionale.
Al riguardo il giudice ha operato una rigida interpretazione dell’art. 5 comma 1bis del d.lgs 28/2010, evidenziando che sarebbe stato utile riattivare la mediazione, in quanto le parti avrebbero potuto valutare l’opportunità di conciliarsi alla luce della domanda riconvenzionale inedita.
Sulla scorta di queste considerazioni il Tribunale ha assegnato alle parti un termine per il deposito dell’istanza di mediazione.
IL COMMENTO
Il provvedimento in esame, sebbene ispirato ad una rigida interpretazione letterale e sistematica della normativa, induce ad una riflessione sul senso e sulla ratio della disciplina della mediazione obbligatoria.
Invero, l’opzione ermeneutica del giudice veronese sembrerebbe confliggere con la ratio dell’istituto, inteso come strumento di deflazione del contenzioso e non di aggravio del processo, in quanto lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l’esito infruttuoso del primo potrebbe rivelarsi inutile e dispendioso.
Valutando la questione dalla prospettiva della reale utilità del nuovo tentativo di conciliazione, la circostanza che sia stato redatto ante causam un verbale sintetico di mancato accordo non sembra peraltro motivo sufficiente per sottoporre nuovamente i “litiganti” al procedimento di mediazione, salvi i casi limite in cui la domanda riconvenzionale e le ragioni poste a fondamento della stessa non siano assolutamente imprevedibili per l’attore.
Nel caso di specie, trattandosi di domanda fondata sul medesimo titolo, potrebbe ritenersi prevedibile ex ante uno sviluppo della vicenda processuale che, dalla domanda di accertamento negativo del correntista, si evolva con la richiesta riconvenzionale della banca di condanna al pagamento del saldo negativo in virtù del medesimo rapporto.
Ciò che appare criticabile, in definitiva, è che la motivazione del Tribunale veronese ben avrebbe potuto prescindere da argomentazioni meramente formali e fondarsi viceversa su un’analisi sostanziale della fattispecie oggetto di giudizio, in quanto un secondo procedimento di mediazione, dopo l’esito infruttuoso del primo, può configurarsi come meramente defatigatorio.
Diversamente opinando, il procedimento di mediazione rischia di trasformarsi in un vero e proprio “labirinto giuridico” per il creditore-banca, che al fine di evitare un dispendioso nuovo tentativo di conciliazione dovrebbe indicare nel primo verbale l’importo del credito vantato dalla banca e la riserva espressa di proporre domanda riconvenzionale nel futuro giudizio, con evidente pregiudizio per la strategia processuale.
Per ulteriori approfondimenti in materia di mediazione obbligatoria si veda anche:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO
IN MANCANZA, IL PROCEDIMENTO NON È VALIDAMENTE ESPERITO
Sentenza Tribunale di Torino, dott. Cecilia Marino 30-03-2016 n.1770
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE
IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO
Sentenza Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona 03-03-2016 n. 691
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È CARICO DEL CREDITORE
IN MANCANZA, LA DOMANDA MONITORIA È IMPROCEDIBILE
Sentenza Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa 03-02-2016 n.199
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno