In tema di concordato preventivo, ai sensi del quarto comma del novellato articolo 160 L.F., la proposta deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, in ogni caso, il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di tale percentuale, laddove per fondatamente deve intendersi una prospettazione a metà strada fra il concetto di garanzia e quello della ragionevole previsione.
Per effetto dell’introduzione di tale requisito, il potere del tribunale è limitato alla verifica che la proposta contenga l’assicurazione di detto soddisfacimento sulla base di un piano che non possa essere qualificato come manifestamente inidoneo a raggiungere tale obiettivo, trattandosi di una verifica di conformità della proposta al modello normativo. La valutazione, quindi, deve sempre assestarsi in termini di fattibilità giuridica.
La fattibilità del piano è un presupposto di ammissibilità della proposta sul quale, pertanto, il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Firenze, Sezione Fallimentare, Pres. Pompei – Rel. Selvarolo, con decreto dell’8.01.2016.
Nel caso di specie, una società s.r.l. in liquidazione presentava il ricorso contenente proposta di concordato ex art. 161 L.F..
Il Tribunale, in primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte proponente, ha sottolineato che alla procedura in oggetto dovesse applicarsi la normativa come novellata dal decreto legge 27-6-2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, atteso che la domanda era stata presentata in data 29-7-2015, quando, cioè, era già in vigore il decreto legge.
Ne consegue, pertanto, che ai fini dell’ammissibilità è necessario verificare la sussistenza di tutti i presupposti di cui agli artt. 160, commi 1 e 2, e 161 L.F, come riformulati.
Il giudice, innanzitutto, ha ritenuto sussistenti i tre presupposti soggettivi per l’accesso alla procedura di concordato preventivo desumibili dall’art. 160 L.F.
Con riferimento all’art 161 L.F, posto che la novella del 2015 ha disposto, altresì, che “in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”, il Tribunale, valutata la completezza della documentazione depositata, ha ritenuto ricorrenti altresì le condizioni di regolarità previste dall’art. 161 L.F. per l’ammissione alla procedura concordataria.
Tuttavia, il provvedimento in commento ha chiarito che ai fini dell’ammissibilità di un concordato, pur astrattamente ammissibile ex artt. 160 e 161 L.F., non si possa prescindere da una verifica di legittimità non solo formale ma anche sostanziale.
Come precisato, alla procedura in oggetto si applica la normativa novellata, che all’art. 160 comma 4, stabilisce che “in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari”.
Occorre quindi stabilire in che termini debba essere inteso il termine assicurare ed entro quali limiti tale “assicurazione” debba essere accertata dal Tribunale.
Il richiamato comma 4 deve essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, laddove per “fondatamente” deve intendersi una prospettazione a metà strada fra il concetto di garanzia e quello della ragionevole previsione.
Il Tribunale, dunque, deve limitarsi a verificare che la proposta contenga l’assicurazione del soddisfacimento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari, sulla base di un piano che non possa essere qualificato come manifestamente inidoneo a raggiungere tale obiettivo, in quanto si tratta di una verifica della conformità della proposta al modello normativo.
Conclusivamente, sulla base di tali considerazioni, il Giudice ha ritenuto ammissibile la proposta e ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo.
Si rimanda in materia alle seguenti pronunce pubblicate in Rivista:
FATTIBILITA’ ECONOMICA DEL CONCORDATO E SINDACATO OFFICIOSO DEL GIUDICE
la fattibilità economica del concordato è riservata alla valutazione dei creditori a meno che il piano non appaia manifestamente inadatto a raggiungere gli obiettivi prefissati
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 06-11-2013 |n. 24970 | Autore: Avv. Maria Teresa De Luca
CONCORDATO CON PERCENTUALE IRRISORIA: INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA PER MANCANZA DI CAUSA
i limiti al sindacato sulla fattibilità del piano vanno stabiliti in ragione della causa del procedimento
Decreto | Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi Giudice relatore dott. Fabrizio Ciccone | 07-05-2013
CONCORDATO PREVENTIVO: LIMITI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DEL GIUDICE
il sindacato del giudice in ordine al requisito di fattibilità giuridica del concordato non si estende ai profili concernenti il merito e la convenienza della proposta
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 23-01-2013 | n.1521
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