La L. n. 69/2009, nell’introdurre un limite temporale ventennale alla trascrizione delle domande giudiziali e dei pignoramenti, ha, altresì, previsto che tale limite si applichi anche alle trascrizioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge, ma che se le trascrizioni sono già scadute in tale data, esse possano essere rinnovate entro i 12 mesi successivi ad essa.
Anche le trascrizioni dei pignoramenti non scadute all’entrata in vigore della nuova disciplina legislativa godono del beneficio di proroga annuale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avezzano, Pres. Forgillo – Rel. Lupia, con l’ordinanza del 29.06.2016.
Nella fattispecie considerata, dei debitori esecutati, con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., impugnavano l’ordinanza con la quale il G.E. di una procedura esecutiva immobiliare, aveva rigettato, ex art. 618 c.p.c., l’istanza di sospensione della procedura esecutiva proposta in seno al ricorso in opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c., esperito avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di improcedibilità proposta dai reclamanti sull’assunto della mancata tempestiva rinnovazione da parte del creditore pignorante della trascrizione del pignoramento immobiliare.
I reclamanti lamentavano, in particolare, il fatto che il G.E. avesse erroneamente ritenuto non sussistere il fumus boni iuris dell’opposizione proposta, ritenendo tempestiva la rinnovazione della trascrizione effettuata in data 11.06.10, rilevando come, al contrario, trattandosi di pignoramento trascritto in epoca anteriore al ventennio pregresso alla data di entrata in vigore della L. 69 del 18.6.2009 (entrata in vigore il 04.07.09), e dunque con data di cessazione degli effetti della formalità posteriore a tale ultimo termine (04.07.09), la trascrizione avrebbe dovuto essere rinnovata entro lo spirare naturale del ventennio dalla trascrizione, senza che fosse possibile applicare il beneficio della proroga annuale introdotto dall’art. 58 di tale legge.
I ricorrenti allegavano come invero la possibilità di rinnovare la trascrizione del pignoramento in epoca successiva allo spirare del termine ventennale di efficacia, sarebbe stato riconosciuto da tale disposizione solo per quei pignoramenti trascritti nel ventennio anteriore all’entrata in vigore della legge o in epoca ancora anteriore e che, dunque, solo per tali fattispecie, per le quali la formalità della trascrizione avrebbe perso di efficacia in data coeva o anteriore all’entrata in vigore della legge, sarebbe applicabile la regola della proroga annuale, disegnata dall’art. 58.
Deducevano, inoltre, di aver rilevato ancora il mancato pagamento da parte del creditore procedente dell’IVG e del delegato alla vendita, costituenti ulteriori profili di improcedibilità della procedura.
Si costituiva BANCA (omissis), rilevando, in rito, l’inammissibilità del reclamo, non ritenendo esperibile tale mezzo avverso l’ordinanza di rigetto ex art. 618 c.p.c. e, nel merito, la correttezza del ragionamento spiegato dal giudice di prime cure.
Del medesimo tenore erano le difese articolate da BANCA (omissis), mentre BANCHE (omissis), pur regolarmente citate, restavano contumaci.
La causa veniva istruita documentalmente e discussa innanzi al collegio, che si riservava.
Il Tribunale di Avezzano, preliminarmente, rigettava l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata da BANCA (omissis) atteso che, sia nel regime dell’art. 624 c.p.c., scaturito dalla riforma introdotta dalla L. 52 del 2006, che in quello successivo, di cui alla L. 69/2009, l’ordinanza emessa sulla sospensione dell’esecuzione nell’ambito di un’opposizione ex artt. 615, 619 e 617 c.p.c. risulta essere reclamabile tanto nel caso in cui abbia disposto la sospensione, quanto nel caso in cui l’abbia negata.
In ordine al primo motivo di reclamo, osservava che la L. 69/09, nell’introdurre un limite temporale ventennale alla trascrizione delle domande giudiziali e dei pignoramenti, aveva previsto una disciplina transitoria per il periodo precedente, statuendo che il predetto limite si applicasse anche alle trascrizioni anteriori all’entrata in vigore della legge, ma che le trascrizioni già scadute in tale data, potessero, comunque, essere rinnovate entro 12 mesi dal 04.07.09.
Il Giudice adito, rilevato che la nuova disciplina normativa nulla disponeva in ordine alle trascrizioni in scadenza a partire dal 05.07.09, successivamente alla sua entrata in vigore, le quali, pertanto, avrebbero dovuto essere rinnovate entro e non oltre la data ventennale di naturale scadenza, accoglieva, tuttavia, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 58 in combinato disposto con l’art. 3 Cost., osservando che sarebbe stato più conforme al dettato costituzionale consentire a tutti coloro che avevano trascritto il pignoramento in epoca anteriore all’entrata in vigore della normativa di rinnovarlo entro un anno da tale data, indipendentemente se scaduto o meno in quella data.
Orbene, rilevato che, nel caso in contestazione, la rinnovazione della trascrizione era avvenuta nel giugno 2010 e che, dunque, doveva ritenersi tempestiva, dichiarava infondato il motivo di ricorso proposto.
In ordine al secondo motivo di ricorso, costituito dal mancato pagamento da parte del creditore procedente delle somme dovute all’IVG ed al delegato alla vendita, evidenziato che la circostanza invocata non era neppure astrattamente configurabile come causa di estinzione atipica della procedura esecutiva, il Tribunale rigettava il reclamo, compensando tra le parti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE: si estingue per mancata trascrizione del pignoramento
La trascrizione dell’atto è indispensabile per dare corso alla vendita
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Salmè – Rel. Barreca | 20.04.2015 | n.7998
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE: possibile la rinnovazione tardiva della trascrizione
La procedura può essere proseguita, in mancanza di atti pregiudizievoli trascritti medio tempore
Ordinanza | Tribunale di Lamezia Terme, dott.ssa Adele Foresta | 07.03.2016 |
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