L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ..
Pertanto, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 cod. civ. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 cod. civ.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Bisogni, con sentenza del 24 maggio 2016 n. 10710.
La lite giudiziaria culminata con la proposizione del ricorso in cassazione trae origine da un decreto ingiuntivo fondato su un atto di transazione stipulato tra il creditore ed il debitore principale e su un assegno di conto corrente postdatato rilasciato – in favore del medesimo creditore – da un soggetto diverso dal debitore principale, a garanzia dell’obbligazione contratta da quest’ultimo.
Il traente-garante ha proposto opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo eccependo la nullità del patto di garanzia correlato al predetto assegno postdatato, attesa la contrarietà dello stesso alle norme imperative di cui agli articoli 1 e 2 del R.D. n.1763/1933.
Rigettata sia l’opposizione che l’appello avverso la sentenza di primo grado, la questione è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato la violazione della cosiddetta legge assegni ed ha posto il seguente quesito di diritto: se l’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia di un altrui futuro adempimento comporta, stante la violazione degli artt. 1 e 2 della legge assegni e dell’art. 1343 c.c., la nullità del sottostante patto di garanzia, stante la natura imperativa delle norme citate.
Il Giudice di Legittimità, richiamando precedenti pronunce (Cass. Civ, Sez. n. 3, n.26232 del 22 novembre 2013 e Cass. Civ., Sez. n. 2, n.4368 del 19 aprile 1995), ha formulato il principio di diritto riportato in massima e, ritenendo meritevole di accoglimento il motivo proposto, ha accolto il ricorso rinviando a diversa composizione della Corte di Appello affinché, applicato detto principio di diritto, valutasse nuovamente il merito della controversia.
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