Segnalata dall’Avv. Emilia Francesca Arturi del Foro di Cosenza
LA MASSIMA
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sull’opponente l’onere di avviare il procedimento di mediazione obbligatoria.
Il mancato esperimento dello stesso determina il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Questo sono i principi affermati dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Manuela Morrone, con la sentenza n. 1502 del 5 giugno 2016.
IL CASO
La fattispecie riguarda un’opposizione avverso decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto a debitore e fideiussore il pagamento in favore della Banca della somma dovuta in ragione in virtù di rapporto di mutuo chirografario con la medesima intrattenuto.
Gli opponenti deducevano, nel merito, l’illegittimità della richiesta della banca per nullità del contratto di mutuo e nullità delle clausole contrattuali afferenti ai rapporti bancari.
Si costituiva l’opposta, chiedendo il rigetto della domanda per l’assenza delle dedotte nullità.
Veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con termine di 15 giorni per l’introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, con ordinanza comunicata ad entrambe le parti, ma nessuna provvedeva. Pertanto la banca, all’udienza successiva, eccepiva l’improcedibilità della opposizione per non essere stata iniziata la procedura obbligatoria di mediazione.
Il giudice riteneva fondata l’eccezione poiché il mancato espletamento della procedura di mediazione determina l’improseguibilità della domanda che ha introdotto il giudizio a cognizione piena, cioè l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Al riguardo, il giudice ha condiviso l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24629 del 3.12.2015, che ha precisato che l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, sia per la sua portata deflattiva, sia perché l’interesse alla prosecuzione del procedimento di opposizione è dell’opponente (con similitudine rispetto all’onere di riassunzione del giudizio interrotto).
Ne consegue, ad avviso del tribunale cosentino, che grava sugli opponenti l’onere di avviare il procedimento di mediazione ed il mancato esperimento dello stesso determina il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c..
Per tali ragioni, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e, per l’effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente al pagamento delle spese di lite.
IL COMMENTO
La decisione in esame costituisce soltanto l’ultima di una serie di pronunce in materia di onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, alquanto contrastanti.
Come noto, è ancora vivo il dibattito interpretativo, essendo seguite alla famosa sentenza della Corte di Cassazione n. 24629 del 03.12.2015 – che sembrava aver posto fine allo stesso – una serie di altre decisioni in netto contrasto con quanto affermato a chiare lettere dalla Suprema Corte, ritenendo infatti gravante sul creditore opposto il suddetto onere (si veda: Sentenza Tribunale di Busto Arsizio, dott.ssa Maria Eugenia Pupa 03-02-2016 n.199 – Sentenza Tribunale di Benevento, dott. Luigi Galasso 25-01-2016 n. 326 – Ordinanza Tribunale di Firenze, dott. Riccardo Guida 17-01-2016).
L’esistenza di contrapposti orientamenti – tutti avallati da pregevoli e coerenti argomentazioni giuridiche – fa trasparire ancor più nettamente l’errore del legislatore, a monte, nell’aver redatto una norma destinata a far ancora discutere a lungo, a tutto danno della certezza del sistema giuridico processuale.
MEDIAZIONE: È ONERE DEL DEBITORE-OPPONENTE INIZIARE LA PROCEDURA
E’ INTERESSE DELLO STESSO INTRODURRE IL GIUDIZIO DI MERITO, OSSIA LA SOLUZIONE PIÙ DISPENDIOSA, OSTEGGIATA DAL LEGISLATORE
Sentenza Tribunale di Cosenza, dott. Massimo Lento 05-05-2016 n. 982
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN SEDE DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE È A CARICO DEL DEBITORE-OPPONENTE
IN MANCANZA, IL GIUDIZIO È IMPROCEDIBILE E IL D.I. VA CONFERMATO
Sentenza Tribunale di Nola, dott. Lorenzo Corona 03-03-2016 n. 691
MEDIAZIONE: L’ONERE È A CARICO DI CHI PROPONE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
NON HA ALCUNA RILEVANZA IL DIVERSO REGIME INERENTE L’ONERE DELLA PROVA
Sentenza Corte di Cassazione, Pres. Rel. Vivaldi 03-12-2015 n.24629
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