Il decreto legge n. 59/2016, che ha interessato anche il processo esecutivo, ha disciplinato il “diritto di visita” degli immobili pignorati da parte degli interessati all’acquisto.
Sul punto è da premettere che già con la riforma del 2005 la nomina del custode-terzo costituisce una conseguenza ordinaria del pignoramento immobiliare, rientrando sicuramente tra gli necessari del processo esecutivo, i cui poteri di amministrazione e gestione sono disciplinati dall’art. 560 cpc.
L’interessato all’acquisto può contattare il custode giudiziario per visionare l’immobile, oltre che per avere tutte le informazioni utili sullo stato dell’immobile, sullo svolgimento dell’asta e su tutte le spese condominiali arretrate non pagate e/o straordinarie già deliberate dell’anno in corso e dell’anno precedente che sono quelle che l’eventuale acquirente si troverebbe a sostenere, oltre a ogni altra informazione riguardante la procedura.
Con il citato decreto legge n. 59/2016 è stato previsto che la richiesta debba essere effettuata tramite il “portale delle vendite pubbliche”, istituito con la riforma del decreto legge n. 83/2015 e che allo stato non è ancora “operativo”, in quanto manca la regolamentazione tecnica attuativa.
L’applicazione della norma, dunque, è subordinata alla piena realizzazione e funzionalità del portale medesimo. Nel frattempo, il “diritto di visita” è assicurato con richieste rivolte direttamente al custode giudiziario, che dovrebbe organizzare le visite in modo da evitare che i partecipanti all’asta vengano in contatto tra di loro e non può comunicare a chi lo richiede se ci sono altre persone interessate e comunicarne i nominativi.
FOCUS
L’interessato all’acquisto può visionare l’immobile contattando il custode giudiziario fino a quando non diventerà operativo il portale delle vendite pubbliche.
Avv. Antonio De Simone
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